Tema 1.3

Premessi brevi cenni sulla natura giuridica delle ordinanze di urgenza, ci si soffermi sulla tutela del privato con riguardo alla giurisdizione competente con particolare riguardo alle ordinanze emanate in presenza di dichiarazione dello stato di emergenza.

Le ordinanze di necessità ed urgenza, provvedimenti che in presenza di una situazione più o meno tipizzata di urgenza, consentono a specifiche autorità (prefetto, sindaco e altri) di emanare provvedimenti atipici nel contenuto e derogatori rispetto all’ordine normativo vigente spesso rivolti a generalità di soggetti; a prescindere dalla loro legittimità, più volte affermata dalla Consulta a condizione che la situazione presupposto sia ben tipizzata, che i provvedimenti non tocchino materie coperte da riserva assoluta di legge, siano rispettosi della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, anche se rivolte ad una generalità indifferenziata di soggetti non possono essere considerate fonti del diritto in quanto la loro vigenza è temporanea, legata temporalmente alla persistenza della situazione da padroneggiare, dopo di che decadono con effetto riespansivo delle normative da esse derogate.

In particolare lo stato di emergenza di cui agli art. 7, 24 e 25 del d.lgs n. 1/2018, prevede la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo per una durata massima di dodici mesi prorogabile ad altri dodici dovuto ad eventi calamitosi imprevedibili o fatti dell’uomo che richiedono l’intervento coordinato di più enti e vanno fronteggiati con mezzi e poteri straordinari durante il tempo di vigenza del suddetto stato; tali interventi si attuano mediante ordinanze in deroga ad ogni disposizione con il limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme dell’Unione Europea; i poteri spettano al Presidente del Consiglio che li può esercitare per il tramite del capo del dipartimento della protezione civile.

Profilo si costituzionalità, l’auto assunzione di poteri in deroga è contrario alla Costituzione in quanto una situazione simile, lo stato di guerra, deve essere deliberato dal parlamento.

Limiti, è assolutamente evidente che tali provvedimenti possono toccare situazioni costituzionalmente rilevanti per cui l’unico limite può essere rappresentato da tutto ciò che non è assolutamente necessario per fronteggiare la situazione e che sia contrario ai principi costituzionali o europei.

Tutela del privato, indubbiamente davanti al g.a.; problematica la ammissibilità di impugnazione della dichiarazione dello stato di emergenza, tutto è legato alla qualifica dell’atto, se politico o di altissima amministrazione, in questo secondo caso è ammissibile un sindacato sulla ragionevolezza della dichiarazione.