Tema 3.1

Premessi brevi cenni sulla evoluzione giurisprudenziale che ha eroso il principio della tipicità delle azioni innanzi al g.a, ci si soffermi sull’attuale situazione alla luce del c.p.a. in relazione alla atipicità della di condanna e degli effetti rispetto alle azioni tipiche.

Prima della 205 del 2000, la azione sul silenzio inadempimento, l’allargamento della sospensiva, gli effetti conformativi del giudicato con successiva ottemperanza.

205 del 2000 recepisce insieme alla tutela aquiliana dell’interesse pretensivo che dimostra un principio della effettiva tutela che supera la tipicità delle azioni.

C.P.A. sembra prevedere il principio della tipicità: azione di annullamento, di condanna, silenzio e nullità, ma l’art. 34 prevede l’azione di condanna all’adempimento atipica con esclusione dei casi ove vi sia discrezionalità.

Intervento del 2012 sull’art 34, ammissibilità di condanna atipica con esclusione dei casi di discrezionalità amministrativa e tecnica, art. 2908 c.c. solo nelle sentenze costitutive c’è la riserva di legge.

Atipicità degli effetti nelle azioni tipiche, la modulazione in relazione alla esclusione parziale o totale di retroattività della sentenza o della mancanza di demolizione in relazione all’interesse del ricorrente.