Tema 3.2

Dopo aver descritto il reato di cui all’art. 613 bis del c.p., ci si soffermi in particolare al rapporto tra esso ed altre fattispecie in ordine al problema assorbimento o concorso formale.

Entrata in vigore, l. 110/2017, in adempimento ad obbligo nazionale (art. 13 comma 4 Cost.) e internazionale (convenzione ONU e art. 46 CEDU) con l’immissione degli art. 613 bis e ter nel codice penale.

Scelta del legislatore, quella di prevedere sia la tortura comune che quella di stato che viene comunque interpretata come autonoma fattispecie di reato.

La tortura comune, presupposto, soggetto passivo privo di libertà o affidato in senso lato al torturatore; condotta, violenza o minaccia grave, esclusa quella tenue, concetto comunque non in linea con il principio di tassatività e forse inutile viste la necessaria conseguenza che ne conseguono, necessità di più condotte, reato abituale o di una sola se particolarmente inumana e offensiva per la dignità, reato abituale improprio; con crudeltà, concetto evincibile dalle interpretazioni dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 4 c.p. di natura soggettiva; soggetto attivo, reato comune anche se è necessario che si trovi in situazione idonea a commettere i fatti di tortura; evento naturalistico, sofferenze fisiche o traumi psichici.

Tortura di stato, si ritiene autonoma fattispecie, sia per il rispetto degli obblighi internazionali che ad essa si riferivano, sia per la presenza nella norma di aggravanti che, se non si ritenesse fosse reato a se, sarebbero aggravanti di aggravante e sia per il riferimento specifico della causa di non punibilità alla sola fattispecie del secondo comma.

Aggravante delle lesioni, si ritiene sia applicabile solo nel caso in cui non siano volute, altrimenti se ne risponde in concorso con ilo reato in commento.

Morte come conseguenza non voluta, è ipotesi speciale rispetto all’art. 586 trattata molto più severamente che, se cagionata mediante percosse, si ritiene assorba anche l’omicidio preterintenzionale rispetto al quale la pena è molto più severa; non essendo previsto nulla in contrario, entrambe le circostanze sono soggette a giudizio di bilanciamento.

Morte come conseguenza voluta, si tratta di un reato complesso che assorbe l’omicidio.