Giurisdizione competente in relazione ai concorsi interni con particolare riguardo alla posizione dell’idoneo non vincitore in relazione al c.d. scorrimento della graduatoria.
Art. 68 commi 1 e 4 del decreto n. 29 e sue modifiche, giurisdizione del g.o. tranne che per le procedure concorsuali.
Interpretazione rispetto ai concorsi interni, T.A.R. Napoliritiene come poteri normali del datore di lavoro e quindi fuori dal concetto tecnico di concorso.
C.d.S. è concorso che è previsto dalla Costituzione non solo per la prima assunzione e giurisdizione del G.A.
Cassazione, distinzione tra mutamento d’area e di funzione all’interno dell’area concetto di progressione orizzontale e verticale, per i primi g.o. in quanto già c’è stata l’assunzione e si tratta di provvedimenti del datore di lavoro, per i secondi vi sarebbe assunzione nuova con novazione del rapporto e giurisdizione del g.a.
Critica, la distinzione su cui si basa la dicotomia non trova rilevanza nella legge e nei contratti collettivi, la necessità di concorso e le sue regole pongono in essere situazioni di interesse legittimo in entrambi i casi con procedure uguali, la novazione è istituto che non si attaglia alla questione perché non muta il titolo o l’oggetto, dovrebbe esserci sempre giurisdizione del g.a.
Natura della posizione dell’idoneo, I tesi, a seconda che si tratti di posti messi in concorso o liberati dopo, nel primo caso il diniego di scorrimento comporta mutamento di visione che va motivato pena illegittimità; II tesi, è esercizio di merito e solo gravi errori possono far immaginare eccesso di potere.
Precisazione, l’an dello scorrimento, soppressione del posto in organico, ius suprevveniens che richiede nuovi requisiti non previsti dal precedente concorso, in tali casi c’è interesse legittimo pretensivo rispetto al provvedimento e competenza del g.a.; se invece si procede ad indizione di nuovo concorso senza queste ragioni c’è diritto soggettivo dell’idoneo con competenza del g.o. come giudice del lavoro così come nel caso di scorrimento illegittimo.