Tema 4.4

Premessa una breve descrizione del delitto di calunnia, ci si soffermi sul limite dell’esercizio del diritto dell’imputato a difendersi e il delitto de quo e della ricorrenza del delitto di diffamazione nel caso di assoluzione del denunciato in capo al denunciante.

Natura del delitto di calunnia, il buon esito del processo penale messo in pericolo grave dalla falsa incolpazione di taluno.

Struttura, nelle due modalità descritte deve rivestire il percolo in concreto senza del quale il reato è impossibile.

Elemento soggettivo, deve coprire la rappresentazione di tutti gli elementi e la falsità dell’accusa; compatibilità con il dolo eventuale.

Calunnia dell’imputato, difendendosi dicendo il falso rispetto ad affermazioni del denunciante o del testimone è scriminato nel limite della necessarietà senza alternative della difesa, anche se consistente nella falsa affermazione di fatti specifici, oltre cade la scriminante.

Diffamazione e calunnia, non ricorre concorso formale e la denuncia nei confronti di chi poi venga assolto è colpita nel limite della calunnia, in caso contrario non ricorrendo alcuna diffamazione per l’esercizio del diritto di denunciare.