La condotta di partecipazione ad associazione di cui all’art. 270 bis con particolare riguardo a nuclei strutturati a cellule o a rete rispetto ad organizzazioni internazionali.
Art. 270 bis, struttura a pericolo presunto che richiede la verifica della capacità dell’associazione a concretizzare il programma.
Art. 270 bis 2° comma, estremamente generico nel definire la partecipazione.
Il mero assenso psicologico, contrario al principio di materialità e ai principi costituzionali.
Condizioni, la struttura organizzata in modo serio e coerente con lo scopo, il legame con il gruppo madre serio anche se non tipizzabile nei modi, la conoscenza da parte del gruppo madre della cellula, la messa a disposizione di attività anche prodromiche ad atti di terrorismo che possono già consistere in reati.
Principio di tassatività rispetto all’adesione, impossibile da realizzare perché decide l’associazione, ma necessaria estrapolazione di criteri per rendere la punibilità coerente con il pericolo presunto.