Tema 6.3

Dopo aver brevemente affrontato la tematica sulla ammissibilità per la p.a. di stipulare contratti atipici, ci si soffermi in particolare sulla possibilità per la p.a. di stipulare contratto di leasing immobiliare.

Capacità della p.a., le consente l’utilizzo dell’art. 1322.

Il leasing della p.a., finalizzato alla costruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico o al loro completamento.

Codice, articoli sul partenariato, art. 180 sembra ammetterlo.

In costruendo e non, nel primo caso la p.a. acquista un servizio e rientra nella categoria degli appalti di servizio, nel secondo occorre distinguere se la p.a. vuole solo evitare l’esborso immediato della costruzione ma si assume tutti i rischi di gestione e i costi del bene e in tal caso è appalto di lavori misto con leasing con prevalenza funzionale del primo perché il secondo è solo mezzo per ottenere il finanziamento, se accolla parte dei rischi alla impresa di leasing si rientra nello schema del partenariato pubblico-privato ed è in linea con tali scelte.