Premessa una distinzione generale tra azione di esatto adempimento e risarcimento del danno in forma specifica, ci si soffermi sull’ambito di applicazione della fattispecie di cui all’art. 30 comma 2 del c.p.a.
Differenza tra risarcimento del danno in forma specifica e azione di adempimento, la primafa ottenere lo stesso risultato ma con prestazioni o comportamenti diversi da quelli richiesti fisiologicamente, per questo si richiede che il giudice ne valuti l’impatto economico per non creare un ingiusto impoverimento del danneggiante, la seconda consiste nello stesso comportamento dovuto.
Art. 30 comma 2 c.p.a., azione inammissibile per quanto detto rispetto agli interessi pretensivi che ammettono solo l’azione di esatto adempimento nei casi in cui è ammessa, riguarda la tutela degli interessi oppositivi per quegli aspetti conformativi che la demolizione del provvedimento lesivo non assicura.