Premessi brevi cenni sulla documentazione anti mafia e dopo aver descritto la differenza tra le due fattispecie, ci si soffermi sugli aspetti derogatori del procedimento rispetto ai principi generali con particolare riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento e alla tutela per il soggetto destinatario del provvedimento.
Nozione, d.lgs. n.159/2011 art. 84 ha la funzione di rendere noto alle p.a. e anche ai privati della pericolosità di certi soggetti che potrebbero dar vita ad infiltrazioni mafiose nei rapporti con la p.a. ma anche con privati; indubbiamente rientra tra le misure amministrative di prevenzione.
Le due tipologie, la comunicazione, è attestazione del cristallizzarsi di una situazione di permeabilità mafiosa contenuta in un provvedimento giurisdizionale definitivo con il quale è stata applicata al soggetto una misura di prevenzione personale prevista dal codice anti mafia, ha quandi contenuto meramente di comunicazione di un dato obiettivo; ha efficacia interdittiva nei confronti del soggetto rispetto all’emanazione in suo favore di provvedimenti ampliativi e di essere contraente con la p.a.; l’informazione, oltre alla comunicazione di cui sopra, attesta, previa procedimento investigativo, il tentativo di infiltrazione mafiosa all’interno della società o il condizionamento delle scelte imprenditoriali di quel soggetto, desunto da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività mafiosa che unitamente ad altri elementi concreti facciano presumere che quella impresa possa agevolare l’attività criminale del sodalizio mafioso.
Procedimento, per le finalità cui è sotteso deroga a numerose garanzie previste dalla l. 241/90’soprattutto quelle relative al contraddittorio procedimentale, ad iniziare dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7; tale deroga è necessaria per garantire la funzione ed è legittima.
Tutela, impugnativa del provvedimento finale innanzi al g.a. con competenza territoriale incardinata nel luogo ove ha sede la prefettura emanate il provvedimento con irrilevanza di errori procedimentali relativi a provvedimenti conseguenziali a quello di documentazione.