Il legislatore del 1942 aveva relegato il danno non patrimoniale ad ipotesi tipiche tassative tra le quali la principale era quella prevista all’articolo 185 del codice penale relativa al caso in cui l’illecito civile rivestisse rilevanza anche penalistica. In tal modo sembrava che, fuori dall’ipotesi in cui il danno civile fosse conseguenza di una fattispecie penalmente rilevante, le lesioni procurate ai diritti fondamentali dell’uomo, che aprono il testo della nostra Costituzione lunga, non trovassero un referente di tutela. Sotto la spinta della dottrina e della giurisprudenza di merito, che portò al vaglio della Consulta sia l’articolo 2043 che il 2059 proprio per la mancanza di una tutela al primo dei diritti della personalità, la salute, nel 1986 la Corte Costituzionale, coniando il termine “danno biologico”, basandosi sull’interpretazione del concetto di “ingiustizia del danno” come rilevanza di ogni posizione giuridicamente rilevante  ai fini della risarcibilità del danno, affermò la risarcibilità del danno alla salute inteso come danno “sui generis” né patrimoniale, né morale,  riuscendo tramite questo escamotage a superare il limite descritto dell’articolo 2059 e trovandone il referente nell’articolo 2043. Parallelamente al danno alla salute, hanno trovato referente nella stessa concettualità giuridica i danni agli altri aspetti della personalità, che d’altra parte hanno trovato larga cittadinanza in un’interpretazione dell’articolo 2 della Costituzione che ha consentito di considerare il diritto della persona come un’unità composta di tante sfaccettature quante in ogni momento storico esso sia concepito dalla pubblica opinione. Nel 2003, anche in considerazione di un proliferare di domande giudiziali relative ad illeciti bagattellari relativi a presunte lesioni del diritto della persona, due sentenze gemelle della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, hanno riportato il danno  relativo alle lesioni di diritti fondamentali, e in primis del diritto alla salute, nel naturale alveo del danno non patrimoniale, e quindi dell’articolo 2059 dando di quest’ultimo un’interpretazione   costituzionalmente orientata, nel senso di non tener conto dei limiti letteralmente previsti da quell’articolo nel caso di lesione a diritti costituzionalmente garantiti e di lesioni ad essi provocati di seria entità.In tale ambito si pone il cosiddetto danno tanatologico: per esso si intende il danno da perdita di vita che subisce colui il quale è vittima di una lesione mortale. È bene precisare che esso si distingue da quello che lamenta colui il quale soffre per la perdita del proprio caro, etichettato come danno da perdita parentale; esso, che ha fondamento jure proprio, consiste nel danno alla salute, alla vita di relazione e alla sofferenza morale che patisce colui il quale deve sopportare la perdita del parente dovuta ad altrui fatto ingiusto. Ancora bisogna distinguere il danno tanatologico da quello che si trasmette jure successionis dalla vittima ai suoi eredi consistente o nella crescente    lesione prima della morte o nell’agonia cosciente dell’approssimarsi della morte. La giurisprudenza sia di legittimità che di merito hanno da sempre negato la possibilità di risarcire il danno tanatologico sia perché al momento della morte si perde la capacità giuridica sia per la impossibilità rispetto a tale danno, che si inserisce nella categoria dei danni conseguenza, di ragguagliarne un termine per la quantizzazione. Nel 2014 è stata emanata una sentenza dalla Cassazione rivoluzionaria in tal senso: in essa si afferma che in omaggio alla rilevanza costituzionale del bene vita, occorre derogare ai principi in tema di responsabilità extra contrattuale; pertanto la morte viene classificata come danno evento e il problema della capacità giuridica viene superato ancorando il momento dell’illecito a quello in cui viene inferta alla lesione e non a quello della morte. Pertanto, con questa logica, sarebbe risarcibile il danno tanatologico che si formerebbe nella sfera giuridica della vittima e jure successionis si trasferirebbe in quella dei suoi eredi. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite proprio per il suo contenuto eversivo rispetto alla giurisprudenza consolidata.

Avv. Luca Sansone