Parere motivato di diritto penale sul tema del diritto di satira e il limite della scriminante, per l’esame di avvocato.

Diritto di satira. Corso di preparazione esame avvocato.

Tizio, noto vignettista, pubblica sul giornale beta di rilevanza nazionale una vignetta nella quale è rappresentato il presidente del consiglio in atteggiamenti libidinosi nei confronti di giovani donne pronto a firmare decreti di nomine pubbliche in cambio dei loro favori. Viene per questo querelato unitamente al direttore del giornale per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Tizio si reca da un legale nei panni del quale, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

Indice degli argomenti da trattare

  • Concetto di satira e suo riconoscimento giuridico
  • Parere motivato

Diritto di satira limite della scriminante.

Per satira si intende l’espressione con variegate modalità (parola, scritto, disegno, mimica) di una propria opinione su qualcosa o qualcuno in modo volutamente paradossale, caricato, esagerato al fine di enfatizzarne caratteristiche non gradevoli all’autore.

Tale manifestazione se rivolta verso una persona, come spesso accade, può avere ad oggetto chiunque a prescindere dalla sua notorietà, anche un soggetto passivo rapportato comunque ad un ambito di persone che conoscendolo possano comprenderne il senso.

Più spesso, e questo è il caso che ci riguarda come giuristi, il bersaglio è rappresentato da una persona nota e non potrebbe essere diversamente allorché l’espressione avviene in un ambito artistico come ad esempio in spettacoli teatrali. È questa infatti la più antica casa della satira spesso utilizzata da grandi comici nel teatro più che in altre forme artistiche come il cinematografo in quanto il contatto con il pubblico consente nel modo più pieno la rappresentazione dell’esagerazione non solo con parole ma anche con la mimica gestuale.

Pur essendo tale espressione, sia pure indirettamente, veicolo di opinioni di stampo politico (non a caso spesso censurata da governi poco democratici), nei tempi moderni sempre di più si è sviluppato un filone specifico di satira, appunto la satira politica, ospitata in media quali giornali spesso apertamente schierati sia mediante scritti che con la vignettistica.

È nato allora il problema di fare i conti con questa nuova realtà da un punto di vista giuridico, in quanto, in tale ambito, è evidente come essa sia lesiva più di ogni altra manifestazione del pensiero, dell’altrui reputazione. dato che la reputazione trova legittima tutela penalistica nel reato di diffamazione, è stato necessario comprendere se la satira assurgesse o meno a diritto e in quanto tale potesse avere una rilevanza scriminante rispetto al reato di cui all’articolo 595 del codice penale.

Il primo riconoscimento ufficiale della giurisprudenza al diritto di satira data 1992 correlato anche di una sua definizione. La satira, si dice in quella sentenza, è autonomo diritto di rango costituzionale che rientra nel genus del diritto a manifestare il proprio pensiero. Esso diverge assolutamente dal diritto di cronaca sia strutturalmente che funzionalmente: infatti mentre la funzione della cronaca è di informare, quello della satira è di esprimere un giudizio di parte particolarmente marcato; di conseguenza mentre chi informa deve attenersi ai fatti, chi fa satira può solo servirsene come base per esprimere la sua opinione come punto di partenza per poi darsi al paradosso al fine di deformarli.

Pertanto una volta riconosciuta a rango di diritto costituzionale, essa non conosce il limite dalla continenza. Ciò detto è evidente che questo non significa che sotto l’ala protettiva della satira si debba oscurare la tutela dell’altrui reputazione per cui è necessario cercare altri limiti che segnino il confine e l’equilibrio fra i due fondamentalissimi diritti. La giurisprudenza ha individuato i confini della liceità del diritto di satira in due punti:-notorietà del personaggio oggetto-non sensibilità dei settori toccati.

Per quanto riguarda il primo, il ragionamento (che può essere opinabile in quanto prende le mosse più dai fruitori che dall’autore) consiste nel ritenere accettabile il sacrificio della reputazione per favorire la conoscenza della collettività e ciò ha un senso solo in ragione della notorietà del bersaglio.

Per ciò che riguarda il secondo esso segue la tendenza che si ravvisa in altri scontri tra diritti non dissimili dal nostro (come ad esempio quello tra diritto all’accesso ai documenti e riservatezza). Per tanto non sarebbe ammissibile con la satira toccare ambiti che riguardano la salute, le vicende della vita personale, delle abitudini sessuali o ancora notizie coperte per legge dal segreto o che possano creare disagio nell’ambito familiare del soggetto bersaglio.

Ma proprio tali considerazione si prestano ad una riflessione tutt’altro che astratta e quanto mai legata al concetto di privacy relativa ad un soggetto che riveste cariche pubbliche di un certo rilievo: può ammettersi una scissione tra pubblico e privato per chi abbia scelto di ricoprire una carica pubblica, così come è normalmente per qualsiasi altro cittadino?

La risposta è ardua e comunque tale tematica ci porta al cuore del problema: è inimmaginabile fare satira su un personaggio pubblico basandosi solo su ciò che egli compie nell’esercizio delle sue funzioni, ne verrebbe meno tutta l’efficacia corrosiva.

E allora, se certi fatti privati sono per qualsiasi causa di pubblico dominio e in qualche modo si possono legare alla morale con la quale si esercita il potere, se si vuole continuare a dare cittadinanza giuridica al diritto di satira, non è legittimo censurarne l’ambito di espressione in tal senso.

È evidente che però in tal modo si rischia di lasciare la satira in una sorta di inaccettabile deregulation a scapito completo della reputazione del soggetto bersaglio. L’unico modo per venir fuori da tale impasse è ritenere che il vero limite oggettivo della satira sia rappresentato dal buongusto, vale a dire da tutto ciò che trascende il bisogno di rappresentare, sia pur in maniera forzata e paradossale, e che invece abbia come unico fine, si potrebbe dire con dolo diretto, l’offesa.

È evidente che si tratta di un confine sottilissimo se non altro perché la satira è di per sé offensiva, vuol esserlo, ma almeno da un punto di vista logico tale limite è ravvisabile.

Parere motivato.

Pertanto, venendo alla soluzione del nostro caso, è sostenibile come l’attività sessuale del premier esteriorizzata con volgarità e senza alcun rispetto dei vigenti canoni morali, possa essere oggetto del diritto di satira a condizione che sia funzionale alla rappresentazione globale del personaggio e alla sua riprovazione proprio in quanto titolare della carica pubblica ovviamente a condizione che essa sia usata nel limite del fine legittimo da perseguire e non sia il pretesto per recare esclusivamente un’offesa.

È sostenibile quindi che la vignetta incriminata sia coperta dalla scriminante del diritto di satira e che quindi il fatto di reato non sussiste.

Avv. Luca Sansone

Referenti normativi. Esame avvocato.

  • Articolo 51 del codice penale
  • Articolo 595 del codice penale

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