Esame per avvocato, parere motivato di diritto civile sul diritto al risarcimento del terzo trasportato.

Il diritto al risarcimento del terzo trasportato. Corso di preparazione per esame di avvocato.

Tizio da un passaggio a Caio sul suo ciclomotore; ad un certo punto un cane attraversa la strada improvvisamente e Tizio per evitarlo compie una manovra che provoca lo sbandamento del veicolo e la caduta di Caio che si procura una serie di ferite. Caio conviene in giudizio la compagnia assicurativa “Alfa” per il risarcimento del danno subito. Nei panni del legale di quest’ultima, dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

Le norme che dispongono la disciplina sul risarcimento del danno in materia di illecito contrattuale ed extracontrattuale concretizzando la funzione di quest’ultimo di reintegrazione per equivalente della sfera patrimoniale lesa ricostituendone il valore come se l’illecito non si fosse mai verificato, articoli 1223, 1225, 1226, 1227 in materia di responsabilità contrattuale, 1223, 1226, 1227 di extracontrattuale come disposto dal rinvio previsto all’articolo 2056, descrizione dei concetti di danno emergente e lucro cessante, di danno evento e danno conseguenza.

In particolare analisi dell’articolo 1227 che in entrambi i commi ha la funzione di defalcare la parte di danno ascrivibile a concause imputabili al danneggiato.

La questione in oggetto: due gli orientamenti interpretativi, secondo un primo anche in presenza di una clausola nella polizza di assicurazione che escluda la copertura in caso di circolazione contra legem, essendo il trasportato terzo rispetto al contratto di assicurazione, tale clausola risulta inopponibile; per tanto il terzo è legittimato ad agire nei confronti della compagnia che avrà poi regresso nei confronti dell’assicurato contraente in virtù della sua violazione della clausola de qua. Tale posizione non è immune da possibili obiezioni: seguendola si ammetterebbe una tutela da parte di chi contravviene al codice della strada, si pone nella stessa situazione il danneggiato incolpevole e quello colpevole.

Un secondo orientamento ritiene inammissibile la risarcibilità del danno nella situazione prospettata sostenendo l’incongruenza logica tra la norma che all’articolo 170 del D. lgs. n. 285/92’ vieta, ad esempio, il trasporto di passeggiero sui ciclomotori, l’obbligatorietà dell’assicurazione r.c.a. da una parte e la risarcibilità del danno subito dal trasportato.

Un terzo orientamento sostenuto dalla Suprema Corte distingue rispetto alla clausola di esonero a seconda che il conducente sia o meno abilitato alla guida: solo nel secondo essa ha piena efficacia di legge, non nel primo anche se la eziologia del danno è dovuta al mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Il caso de quo rientra nell’ultima tipologia descritta con la particolarità che coautore della negligenza è anche il terzo danneggiato. Pertanto al danno quantizzabile occorre ex articolo 1227 c.c. defalcare la quota ascrivibile alla negligenza del terzo danneggiato quale concausa dell’evento dannoso.

Parere motivato: il legale del proprietario del ciclomotore chiederà di tener conto in modo sottrattivo della negligenza del danneggiato ed, in particolare, della riduzione di capacità di manovra, della qualità della frenata e quant’altro in presenza del passeggero.

Avv. Luca Sansone


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