Terza prova dell’esame di avvocato 2014 sul tema degli atti giudiziari in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

Gli atti giudiziari in materia di diritto civile. Prima traccia, terza prova dell’esame di avvocato 2014

Nella notte del 12/5/2012 Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e prima della partenza di Caio chiedeva a Sempronio di accompagnarlo nella gara. Sempronio accettava l’invito e saliva sull’autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione Caio perdeva il controllo della sua vettura che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell’incidente Sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava che Sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art 145 cod. delle ass. private (d.lgs. 209/05) ricevuta dalla società “alfa”, compagnia assicuratrice dell’ auto di Caio il 30/9/2012. Non essedo intervenuto alcun risarcimento, con atto d citazione notificato il 13/6/2013 Mevia e Tizio convenivano in giudizio Caio e la società “alfa” per sentirli condannare in solido tra d loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte d Sempronio. A sostegno della propria domanda Tizio e Mevia esponevano che Sempronio non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche ad agevolare il sinistro poiché si era limitato a salire a bordo dell’autovettura di Caio per accompagnarlo senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell’auto. Evidenziavano inoltre che Sempronio aveva adottato tutte le cautele necessarie allacciandosi la cintura d sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità di Caio. Assunte le vesti del legale del convenuto rediga il candidato l atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.”

Atti giudiziari – Premessa sostanziale, il danno tanatologico è stato da tempo riconosciuto degno di tutela risarcitoria ex articolo 2059, ormai dalle sentenze gemelle della Suprema Corte e della Consulta del 2002, con diverse precisazioni in relazione al rapporto intercorrente con il danno biologico nonché al titolo legittimante, se mortis causa come successione nel patrimonio del defunto o iure proprio, con una importante e opinabile svolta in tal senso segnata dalla sentenza degli inizi del 2014 della Corte di  Cassazione. Nel nostro caso, essendovi stata sopravvivenza della vittima e non morte immediata, come si arguisce dal senso della traccia, non vi è dubbio che sussistano tutti i presupposti per chiedere il risarcimento da parte dei parenti.

Atti giudiziari – Contenuto dell’atto, si tratta ovviamente di una comparsa di risposta che da un punto di vista procedurale non presenta alcuna difficoltà. La parte in diritto è quella fondamentale per la tutela del cliente convenuto e si basa sulla applicazione dell’articolo 1227 del codice civile al fine di negare la pretesa o almeno di ridurre il quantum del risarcimento danno. Tale norma, in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno, riportata per relationem anche quando si tratta di illecito aquiliano, statuisce che dal totale del risarcimento va decurtato quanto sia attribuibile al concorso di una concausa dipendente da un comportamento colposo del danneggiato; a tal proposito, il fatto che la vittima fosse a conoscenza del fatto che l’amico avrebbe partecipato ad una gara clandestina e che abbia accettato di salire in auto, potrebbe addirittura essere causa unica dell’evento finale essendo irrilevante la cautela della cintura di sicurezza attuata dalla stessa dal momento che era evidente che si sarebbero violate tutte le norme del codice della strada. Per tanto in prima battuta è possibile chiedere il rigetto della domanda attoria in quanto l’aver accettato da parte della vittima di salire in auto pur sapendo della gara, potrebbe essere considerata come l’unica causa del decesso, in via subordinata è possibile chiedere una forte riduzione rispetto a quanto previsto dalle tabelle tribunalizie rispetto al danno tanatologico.

Gli atti giudiziari in materia di diritto penale. Seconda traccia, terza prova dell’esame di avvocato 2014.

“Con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, Tizio viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all’art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell’anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Nell’aprile 2012 viene dichiarato il fallimento della società Alfa e, per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro, Tizio viene denunciato e nuovamente sottoposto a processo, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare, processo nel quale rimane contumace. Con sentenza in data 09/05/2014, Tizio viene condannato alla pena di anni 3 di reclusione. Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza il 03/06/2014, Tizio si reca il giorno dopo in Tribunale, dove acquisisce copia della sentenza. Il giorno 09/06/2014 Tizio si reca da un avvocato, rappresentandogli la situazione e mostrandogli le due sentenze di cui sopra. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.”

Atti giudiziari – Referenti normativi interessati, art. 649, 669 e 585 del c.p.p., art. 168 del c.p.; l’articolo 649 del codice di procedura penale è referente del divieto conosciuto con il brocardo “ne bis in idem” ovvero di sottoporre a nuovo giudizio per lo stesso fatto commesso lo stesso soggetto se sulla prima sentenza sia divenuta irrevocabile di, qualunque ne sia il contenuto sostanziale. Il comportamento dell’autore del fatto viene rubricato nel secondo giudizio in modo diverso e più grave in virtù della sentenza di fallimento della società di cui essendo amministratore unico è soggetto alle sanzioni penali per il reato di bancarotta fraudolenta. La contumacia dell’imputato nel secondo processo in cui è stato ovviamente difeso dal difensore d’ufficio, ignaro della prima sentenza di condanna, ha impedito che tale circostanza venisse alla luce in esso. Se le sentenze fossero entrambe irrevocabili, a norma dell’articolo 669 del codice di procedura penale sarebbe il giudice dell’esecuzione a rilevare de plano la violazione dell’articolo 649, con la possibilità per il condannato di indicare lui stesso quella più favorevole da applicare; è evidente che in tal modo non potrebbe neanche scattare la sanzione della revoca della sospensione condizionale della prima sentenza che, in quanto unica a conservare efficacia giuridica, sarebbe la sola da applicare.

Atti giudiziari – Atto da compiere, l’articolo 585 del codice di procedura penale disciplina i termini di decadenza per proporre impugnazione; in particolare al secondo comma lettera a) si precisa da quale momento decorrono; essendo stato abrogato l’istituto della contumacia, nel caso in esame il dies a quo è quello della pubblicazione della sentenza per cui anche sul secondo giudizio è caduto il giudicato. Non essendo possibile proporre appello per violazione di legge, sarà necessaria una istanza al giudice dell’esecuzione chiedendo che applichi le regole su esposte a norma dell’articolo 669 del codice di procedura penale, confermando che l’unica sentenza da applicare è la prima.

Gli atti giudiziari in materia di diritto amministrativo. Terza traccia, terza prova dell’esame di avvocato 2014.

“Il sindaco del comune alfa nella qualità di ufficiale del governo emetteva in data 24.11.2014 una ordinanza contingibile ed urgente di definitiva rimozione di un chiosco per l’esposizione di fiori e piante a suo tempo 1988 autorizzato in favore di Caio. Il provvedimento veniva emesso esclusivamente in base ad una relazione dei vigili urbani del 20.12.2013 nella quale si dava atto che la struttura versa in uno stato di fatiscenza e abbandono risulta ricettacolo di immondizie detriti e vegetazione spontanea determinando degrado ambientale. L’ordinanza veniva notificata a Caio mentre si trovava ricoverato in ospedale dal 25.10.13 e non era preceduta da comunicazione di avvio del procedimento. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela del proprio assistito illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame”

Atti giudiziari – Atto da compiere, ricorso al T.A.R. competente per territorio, per la parte formale non sussiste alcun problema particolare

Atti giudiziari – Contenuto in diritto, il mancato avviso di inizio del procedimento comporta un vizio dell’atto che è annullabile salva la prova di resistenza da parte della pubblica amministrazione non di facile produzione in tale circostanza: infatti prima di emanare un provvedimento così invasivo, era necessario ed opportuno convocare Caio che avrebbe potuto rimuovere tutte le condizioni di fatiscenza in cui versava il chiosco; è infine abbastanza dissonante con la funzione di un provvedimento urgente che dal momento dell’apertura della procedura a quello dell’emanazione dello stesso sia trascorso più di un anno. Su tali motivazioni si chiederà l’annullamento dell’atto.

Avv. Luca Sansone


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