Parere motivato della seconda traccia di diritto penale sugli articoli 640 e 641 del codice penale per l’esame di avvocato 2014.

Articoli 640 e 641 del codice penale.

Tizio – di professione autotrasportatore – effettuava trenta transiti sulla rete autostradale omettendo di corrispondere il relativo pedaggio, per il totale di euro  350,00.

In particolare, in alcuni casi, dopo aver ritirato alla guida dell’autocarro di sua proprietà, il tagliando di ingresso del casello autostradale, una volta aggiunto alle varie stazioni di uscita si immetteva nella corsia riservata ai possessori di di tessera via card o di telepass e si accodava al veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare, sulla scia di questo, prima che la sbarra di blocco si fosse abbassata.

Tizio non veniva mai fermato dalle forze dell’ordine o dall’addetto al casello, ma il numero di targa veniva rilevato attraverso un sistema fotografico automatico in dotazione della società autostrade. In altri casi, ometteva il pagamento dichiarando all’addetto al casello di uscita di aver smarrito il tagliando di ingresso e di essere sprovvisto di denaro.

Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nelle condotte prescritte. 

Norme interessate, articoli 640 e 641 del codice penale e 176 comma 17 del codice della strada; in primis occorre esaminare il rapporto tra l’illecito amministrativo contenuto nel codice della strada con le norme penali; la giurisprudenza di legittimità, come faceva anche quando era in vigore il vecchi testo del 1992, ritiene che non ricorra alcun rapporto di specialità e che quindi la norma penale, se ne ricorrono gli elementi, vada sempre applicata; soprattutto rispetto alla insolvenza fraudolenta ma anche nei confronti della truffa, è difficile sostenere che si possa mettere in atto il comportamento descritto  nell’illecito amministrativo senza che vi sia coincidenza necessaria con una delle due fattispecie; infatti, il porre in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio è innegabilmente una specie sia della simulazione dello stato di insolvenza descritto nella fattispecie di cui all’articolo 641 del codice penale che di artifizio o raggiro, condotta della truffa; per quanto osteggiato dalla giurisprudenza, questo ragionamento può costituire una prima linea difensiva negando la rilevanza penalistica dei fatti.

In particolare la truffa, il reato caratterizza il suo disvalore nella condotta che richiede da parte dell’autore la commissione di artifizi o raggiri che inducano la vittima in errore; è impossibile, almeno per quanto riguarda i casi in cui l’autore dei fatti riusciva a non pagare accodandosi ai possessori di tessera via card, rinvenire la condotta della truffa, che quindi non gli è ascrivibile; ma anche l’insolvenza fraudolenta non è riscontrabile in quanto non si vede nei confronti di chi abbia dissimulato la situazione di insolvenza, a prescindere dalla considerazione che non è assolutamente detto in quanto non citato dalla traccia, che egli fosse privo del denaro necessario al pagamento del pedaggio al momento in cui ha ritirato il tagliando d’ingresso; rimangono da analizzare le fattispecie nelle quali ha evitato il pagamento fingendo di aver smarrito il tagliando e di essere sprovvisto di denaro; in esse è riscontrabile il comportamento di raggiro tipico della truffa e quindi, sempre ammettendo che non ricorra il rapporto di specialità tra essa e l’illecito amministrativo previsto dal codice della strada.

Parere motivato, la linea difensiva sarà improntata in prima battuta a negare la rilevanza penale dei fatti essendo ad essi applicabile per il principio di specialità la sanzione prevista per l’illecito amministrativo; essendo prevedibile che tale tesi non venga accettata vista la linea univoca adottata da anni dalla Cassazione, occorre sostenere che i reati ascrivibili siano solo quelli di truffa consistenti nelle dichiarazioni di smarrimento del tagliando e di non avere denaro avvinti dal vincolo della continuazione; escludere le altre fattispecie dalla rilevanza penalistica giocherebbe un importante ruolo nel calcolo dell’aumento previsto all’articolo 81 del codice penale in quanto essendo i reati contestabili in numero inferiore tale circostanza dovrebbe indurre il giudice a non calcare in tal senso troppo la mano.

Avv. Luca Sansone


Scegli il corso giuridico che fa per te!