Premessa teorica e schema della prima traccia di diritto penale su concussione e corruzione per l’esame di avvocato 2014.
Importante premessa teorica e schema.
Prima traccia di diritto penale, concussione e corruzione
Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell’ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 3 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all’art. 317 c.p., commesso nell’anno 2010, perché nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un’autorimessa in cui era emersa l’irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell’autorimessa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma di euro 500,00 avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell’importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma senza poi procedere a contestazione alcuna.
Tizio, subito dopo l’avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del candidato di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Premessa, prima della riforma del novembre 2012 sui reati contro la p.a. annosa questione che angustiava giurisprudenza e dottrina era costituita dal discrimen intercorrente tra la fattispecie di concussione e quelle di corruzione. Ritengo tale questione rilevante a titolo di giurista e in quanto riguarda la traccia di cui si fornirà la soluzione.
La concussione era caratterizzata dall’abuso di qualità o della funzione finalizzate dal pubblico ufficiale o dall’incaricato del pubblico servizio all’ottenimento di un vantaggio ingiusto o della sua promessa e in tale fattispecie il concusso, pur non essendo considerabile come vittima del reato in quanto il bene protetto era il buon andamento della pubblica amministrazione, non era considerato concorrente nel reato.
Nella corruzione invece si prospettava e si prospetta anche dopo la riforma un particolare caso di concorso di reato, in entrambe le modalità della propria e dell’impropria.
Posto che la concussione era caratterizzata dalle condotte di abuso della qualità o della funzione, secondo la dottrina la differenza tra essa e le fattispecie di corruzione era rinvenibile nella situazione di soggezione del concusso e di parità dell’extraneus rispettivamente nella prima e nelle seconde.
Tale differenza poteva riscontrarsi secondo la stessa logica a seconda di chi desse avvio alle trattative ovvero l’intraneus nella concussione, l’extraneus nella corruzione. Ma tale logica era smentita dalla riforma del 1990 che immettendo la figura dell’istigazione alla corruzione da parte dell’intraneus, faceva giustizia di questa impostazione.
E’ allora necessario innanzi tutto capire quale delle due fattispecie di corruzione ha punti in comune con la concussione in modo tale da creare problemi per la loro distinzione: a tal proposito, pur non potendo non considerarsi abusivo della qualità o della funzione il comportamento dell’intraneus che minacciando di esercitare legittimamente i propri poteri, negozia della loro omissione con l’extraneus, questa non può che essere considerata una proposta di corruzione propria.
D’altronde, una volta ammesso con referente normativo che la corruzione può partire anche dal lato dell’intraneus, non si vede come una tal proposta non contenga in se indefettibilmente una minaccia.
Se non si fosse ragionato in tal modo prima della riforma del novembre 2012, il beneficiario della omissione dell’atto di ufficio non avrebbe risposto di alcun reato in quanto concusso.
Pertanto il vero problema era, almeno sotto la previgente normativa, distinguere la corruzione impropria dalla concussione.
E’ per tanto criticabile che la sentenza citata dalla traccia abbia rubricato la fattispecie come concussione.
Riforma del novembre 2012 distinzione tra abrogatio criminis e successione di norme, per ciò che riguarda l’episodio oggetto della traccia, interessa lo scorporo dall’articolo 317 vecchia formulazione dell’effetto induttivo che da vita alla promessa o alla dazione indebita; essa si ritrova nel nuovo articolo 319 quater quale conseguenza delle stesse condotte tipiche previste per la concussione.
In questo caso, a differenza che nella concussione, a norma del secondo comma risponde con una pena minore anche l’indotto.
L’intervento della riforma comporta la necessità di stabilire il rapporto tra vecchia e nuova normativa in relazione all’applicazione del II o del IV comma dell’articolo 2 del codice penale che prevedono una diversa disciplina anche in relazione al passaggio o meno in giudicato della sentenza; era necessario citare nella parte teorica le tre teorie principali in dottrina per risolvere il problema, ovvero quella della continenza, della continuità dell’offesa, del confronto tra le norme in relazione al fatto concreto
Parere motivato, è fuori di dubbio che, a prescindere dalla teoria che si vuole seguire, il fatto dell’aver indotto alla dazione di denaro tramite abuso della funzione, presenta continuità tra la vecchia fattispecie della concussione ante riforma e la nuova di cui all’articolo 319 quater; non essendo la sentenza definitiva, è possibile invocare l’applicazione del quarto comma dell’articolo 2 del codice penale che prevede la retroattività in favor rei ossia della norma successiva a quella del fatto se più favorevole.
L’articolo 319 quater prevede infatti un minimo di pena più basso rispetto al 317 e, considerando che con la concessione delle attenuanti generiche l’imputato si era visto comminare una pena sotto il minimo della concussione, partendo dal minimo della nuova fattispecie da applicare e conteggiando su questo la diminuzione per le attenuanti generiche, è facile immaginare che questi possa rientrare nel tetto di pena di due anni che consente a norma dell’articolo 163 del codice penale la concessione della sospensione condizionale della pena, tenendo presente che egli è incensurato.
Avv. Luca Sansone
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