Parere motivato di diritto civile per l’esame di avvocato sul tema delle unioni civili.

La patologia delle unioni civili. Corso di preparazione esame avvocato.

Tizio, omosessuale, contrae nel maggio del 2017 unione civile con il suo compagno Mevio presso il comune di Napoli in cui entrambi risiedono.
Al momento dell’atto Mevio ha diciassette anni, circostanza sfuggita all’ufficiale celebrante che ha iscritto dopo la celebrazione il relativo atto nell’apposito registro.
Nell’ottobre del 2018 Sempronio, padre di Mevio, si reca da un legale al quale, dopo aver fatto presente la vicenda, chiede se è possibile invalidare l’atto e in tal caso se è dotato della legittimazione ad agire.
Nei panni del legale, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

Indice degli argomenti da trattare

  • Generalità sull’istituto delle unioni civili
  • La patologia dell’unione civile
  • Parere motivato

Generalità sull’istituto delle unioni civili.

Con la legge n. 76 del 2016, detta Cirinnà dal nome del relatore, il nostro stato ha risposto alle censure che la Corte di Strasburgo ha mosso per l’assenza di un istituto che desse rilevanza giuridica alle unioni affettive tra persone dello stesso sesso.

La scelta del nostro legislatore tradisce la volontà, pur nella necessità di conformarsi alla normativa CEDU, di ritagliare al fenomeno uno spazio quasi residuale e comunque in posizione del tutto differente rispetto al matrimonio.

Tutto ciò si evince, innanzitutto, dall’aver coniato un nuovo istituto e non allargato a questa situazione quello del matrimonio, nel non aver inserito la normativa all’interno del codice civile, nell’aver redatto la disciplina in un solo articolo (tra l’altro contenente anche la disciplina sulle convivenze di fatto) diviso in commi e, infine, nell’aver previsto al comma 20 l’equiparazione tra matrimonio e unione civile al solo fine di assicurare l’effettività dei diritti e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, il che significa che, fuori da questi casi, non è possibile alcuna applicazione di interpretazione analogica in relazione ad eventuali lacune della disciplina in commento.

La normativa in commento può essere suddivisa in tre parti: la prima relativa alle condizioni per contrarre unione civile e alla celebrazione dell’atto pubblico, la seconda al rapporto, la terza al suo scioglimento.

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla patologia, costituiscono casi di nullità assoluta, oltre che l’ipotesi di cui all’art. 68 del c.c., gli impedimenti dirimenti.

La legittimazione attiva ai sensi del comma 8 è assoluta ma per l’attore diverso dalle parti è richiesto il riscontro di un interesse legittimo il cui significato è poco chiaro. L’azione è imprescrittibile e ai sensi del comma 5 viene estesa la disciplina del matrimonio putativo e del matrimonio simulato.

Per ciò che riguarda l’annullabilità, la disciplina è simile a quella dell’articolo 120 c.c. relativa al matrimonio riguardo alla incapacità di intendere e volere e dell’articolo 122 riguardo ai vizi della volontà con la esclusione però dei casi riguardanti la deviazione sessuale e lo stato di gravidanza nascosto (su quest’ultimo punto è bene precisare che la situazione potrebbe sussistere in caso di unione tra due donne di cui una sia in stato di gravidanza dovuto a precedente rapporto eterosessuale).

Parere motivato tra le cause di invalidità dell’unione civile non è chiara la disciplina da applicare al caso in cui una delle parti fosse al momento dell’atto minorenne, non figurando tale ipotesi né al comma 5 tra i casi di nullità né al 7 ai casi in cui si applica l’annullabilità.

Non essendo possibile l’applicazione dell’art. 117c.c., omesso dal rinvio del comma 6 e, per tanto, escluso dal comma 20, possono prospettarsi due possibili soluzioni: ritenere il presupposto della maggiore età privo di sanzione se non rispettato (norma minusquamperfecta), oppure che la mancanza di maggiore età vada a configurare un caso di inesistenza e come tale più grave della nullità e passibile di una sentenza dichiarativa di accertamento con legittimazione assoluta.

Questa seconda alternativa è preferibile rispetto alla prima in quanto, in primo luogo anche nel caso di mancanza del presupposto dell’identità sessuale manca una espressa sanzione e non vi è dubbio che la ricorrenza dell’istituto non è percepibile neanche socialmente, come richiesto perché ricorra la figura della inesistenza, in secondo luogo in quanto non è prevista la possibilità, come nel caso del matrimonio, di chiedere da parte del sedicenne l’autorizzazione al giudice a contrarre le nozze.

Per tanto, seguendo questa linea, il legale consiglierà a Sempronio di agire nei confronti del figlio Mevio e di Tizio con una azione tendente all’accertamento della nullità dell’atto di unione civile con conseguente cancellazione dal registro apposito dello stesso.

Avv. Luca Sansone

Referenti normativi. Corso per esame di avvocato.

  • legge n. 76/2016

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