Considerazioni per il corso di preparazione all’esame di avvocato sul tema dell’autoriciclaggio e sulla nuova norma incriminatrice di cui all’articolo 648-ter.1 c.p.

Autoriciclaggio, norma incriminatrice articolo 648-ter.1 c.p. Corso per esame di avvocato.

Testo della fattispecie.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro € 5.000 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo sette del decreto legge 13 maggio 1991, numero 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, numero 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

Autoriciclaggio, la funzione della nuova norma incriminatrice è di allargare l’ambito della punibilità, d’altra parte sempre accresciuto nel tempo dal legislatore in relazione al riutilizzo delle res delittuose, comprendendo anche i comportamenti, o parte di essi, dell’autore del reato presupposto, prima escluso totalmente dall’ambito della punibilità in virtù delle clausole contenute negli articoli 648,648 bis e ter che precludevano la punibilità per il concorrente nel reato presupposto (a fortiori per l’unico autore dello stesso).

In pratica si crea una penalizzazione della concretizzazione del fine di profitto richiesto come mero proposito in uno dei possibili reati presupposto, vale a dire il furto.

Nella descrizione della condotta il legislatore ripete in parte ciò che è previsto per la fattispecie dell’articolo 648 ter in relazione all’impiego, con l’aggiunta dei termini trasferimento e sostituzione di difficile distinzione rispetto al primo se anch’essi riferiti alle attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Autoriciclaggio, norma incriminatrice articolo 648-ter.1 c.p. Corso per esame di avvocato.

La tipicità è completata dal riscontro del fatto che tali condotte siano oggettivamente in grado di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa; da tale circostanza è possibile dedurre sia la natura che la classificazione del reato: per quanto riguarda la prima è difficile non sostenere che si tratti di un reato contro l’amministrazione della giustizia, nonostante sia collocato all’interno dei reati contro il patrimonio; se si aderisce a tale tesi, la nuova figura si deve collocare all’interno della categoria dei reati di pericolo, ovviamente concreto; a voler opinare diversamente e ritenere che si tratti di un reato contro il patrimonio, bisognerebbe coerentemente  ammettere di trovarsi di fronte a un reato di maggior danno rispetto al reato presupposto.

La fattispecie prevede al secondo, al quinto e al sesto comma ipotesi di circostanze aggravanti ed attenuanti che non comportano problemi interpretativi; è importante sottolineare invece come esse obblighino l’autorità inquirente ad identificare con precisione quale sia il reato presupposto, cosa poco attuata dalla giurisprudenza rispetto alle tre più antiche figure dei precedenti articoli 648.

Gravi problemi interpretativi comporta l’esimente prevista al quarto comma dell’articolo: iniziando infatti con la locuzione “fuori dei casi di cui ai commi precedenti”, sembra riferirsi a comportamenti diversi da quelli descritti nella fattispecie tipica di reato; se fosse così, ci troveremo di fronte al primo esempio di esimente relativa ad una condotta di reato “inespressa”.

Per non giungere a tale conclusione, si può ritenere che la disposizione voglia intendere che la punibilità è esclusa nel solo caso in cui la condotta (quella tipizzata, ma in tal modo si va contro la lettera della norma) non sia di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della provvista, ma non si vede per quale ragione il legislatore avrebbe ripetuto al contrario un concetto che è già espresso nella descrizione della tipicità della fattispecie.

Avv. Luca Sansone


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