Esame per avvocato, parere motivato di diritto civile sul tema del legato in sostituzione di legittima.

Legato in sostituzione di legittima. Corso di preparazione per esame di avvocato.

Tizio, anziano ricco imprenditore, nel suo testamento pubblico ha istituito il figlio unico Tizietto erede universale e ha legato in sostituzione di legittima alla moglie Caia l’usufrutto di una villa in Sardegna alla quale la moglie è molto affezionata e nella quale trascorrevano abitualmente le vacanze estive.

Apertasi la successione di Tizio, Caia si reca da un legale in quanto ritiene di essere stata penalizzata in relazione alla sua quota di legittima e vuol sapere se questa sua sensazione sia giuridicamente corretta, in che modo va calcolato il valore del suo legato e quale sia il modo migliore di tutelarsi considerando che, nonostante tutto, si accontenterebbe di questa situazione a patto di non perdere l’abitazione e l’uso dei mobili della casa in Via Petrarca nella quale abitava con il defunto marito.

Dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi al caso, si rediga nei panni del legale parere motivato sullo stesso.

La successione mortis causa, che è fenomeno ineludibile per ogni ordinamento giuridico, viene regolata, in maniera suppletiva o dispositiva che dir si voglia, dalla legge che può essere in tutto o in parte derogata dalla fonte testamentaria, unica struttura negoziale ammessa dal nostro ordinamento a causa di morte.

Il testamento ha precipuamente la funzione di consentire al futuro de cuius di essere il legislatore della sua successione derogando ai criteri legali. Tra gli eredi ex lege il legislatore ha, però, disegnato la figura dei legittimari. Essi, legati da vincoli parentali molto stretti al de cuius, o dal vincolo coniugale, vengono garantiti in relazione ad una quota, più piccola rispetto a quella cui avrebbero diritto ex lege, che è detta indisponibile proprio perché rispetto ad essa è segnato il limite al potere di deroga del cuius.

Se, infatti, all’apertura della successione il legittimario si vede assegnata una partita di beni in successione di valore inferiore alla legittima (leso) o addirittura viene pretermesso, la legge gli mette a disposizione vari mezzi di tutela a seconda della modalità nella quale si è realizzata la lesione tra cui, in primis (ma non solo), l’azione di riduzione.

Da sempre si è discussa la natura della posizione del legittimario e oggi la tesi prevalente ritiene che essa possa considerarsi una specie di successione a titolo universale con la particolarità che, in questo caso, la delazione nasce dal vittorioso esito dell’azione di riduzione.

Al testatore è lasciata una possibilità di offerta alternativa al suo legittimario che consiste nel legato in sostituzione di legittima. Tale istituto, regolato dall’art. 551 del codice civile, si concretizza nel legare al legittimario un legato che, se incamerato (non è opportuno usare il termine accettato in quanto il legato ha efficacia ipso iure), gli preclude di operare in riduzione per chiedere il supplemento se esso ha un valore inferiore alla quota di legittima a lui spettante.

Si è discusso ampiamente sulla funzione di tale istituto e la posizione più corretta è quella che ritiene che esso soddisfi il motivo del testatore (che può trovare le più svariate giustificazioni) di espellere il legittimario dalla comunione ereditaria.Come anticipato, l’azione di riduzione è solo la principale tutela che il legislatore offre al legittimario.

La cautela sociniana, disciplinata dall’art. 550 del codice civile, regola il caso in cui la legittima sia lesa da una disposizione che costituisca due diritti su uno stesso bene, vale a dire nuda proprietà e usufrutto su cosa (di solito immobile), capitale e sua rendita su denaro. In questo caso l’azione di riduzione, che risolve proporzionalmente le quote lesive della legittima, sarebbe difficilmente applicabile, in quanto essa si concretizza con l’azione, successiva, di restituzione con la quale il legittimario consegue materialmente (e in piena proprietà) singoli beni che ne soddisfano la quota di riserva.

La cautela sociniana consente al legittimario leso di abbandonare la nuda proprietà della disponibile conseguendo, quindi, la piena proprietà della legittima o, nel caso opposto, lasciare l’usufrutto dell’intero bene e conseguire la piena proprietà della legittima. Questa è solo un’alternativa data dal legislatore al legittimario che può anche scegliere di lasciare le cose come stanno sperando nell’alea di una pronta liberazione dell’usufrutto (in tal caso e in quel momento conseguirebbe la piena proprietà del tutto) o in una lunga vita nel caso sia usufruttuario.

Il calcolo per stabilire il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà si effettua tramite la tabella che serve a disciplinare l’onere fiscale sui due diritti e che è composta da coefficienti numerici tanto più alti quanto più bassa è l’età dell’usufruttuario. Si parte dal valore commerciale relativo alla piena proprietà del bene e su di esso si calcola l’interesse legale.

Questo risultato si moltiplica per il coefficiente della tabella ed in tal modo si ottiene il valore dell’usufrutto. Sottraendo quest’ultimo al valore della piena proprietà, si calcola la nuda proprietà. Con tutta probabilità la signora Caia ha ricevuto meno della quota legittima, ma ciò non è importante in quanto diverse sono le sue mire e comunque il legale, spiegandole questa operazione, è in grado di soddisfare la sua curiosità sul punto.Il secondo comma dell’art. 540 del codice civile disciplina il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili a favore del coniuge superstite.

La norma, di dubbia collocazione topografica in quanto relativa alla posizione di legittimaria del coniuge superstite, ha dato, proprio per tale motivo, adito a forti dubbi interpretativi in quanto gli articoli 581 e 582 del codice civile che regolano la successione ex lege del coniuge, non li ribadiscono potendo in tal modo favorire una interpretazione restrittiva dell’istituto nel senso che esso non si applica nella successione ex lege.

La Cassazione a S.S.U.U. con una pronuncia del 2013 ha sciolto ogni dubbio ricostruendo tali diritti in funzione umanitaria per il coniuge per favorirne almeno una continuità di abitudine di vita in un momento umanamente critico.

E’ evidente, pertanto, che il diritto di abitazione e di uso dei mobili pertiene al coniuge in ogni caso. Esso rientra nella figura del prelegato ed è l’unico che trova una fonte nella legge. Non avendo alcuna funzione di tutela della legittima, nonostante il locus materiae, e trovando fonte (inderogabile) nella legge, esso coesiste con qualsiasi altro lascito e quindi anche con il legato in sostituzione. Pertanto Caia potrà mantenere il legato relativo alla villa in Sardegna senza paura di dover in tal modo dismettere l’abitazione in cui viveva con il marito.        

Avv. Luca Sansone


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