Parere motivato di diritto penale riguardante la legittima difesa e la proporzione tra difesa e offesa per l’esame di avvocato.
Legittima difesa, il caso. Corso per esame di avvocato.
Tizio, rientrando nella sua casa, avvista un individuo con un sacco che sta asportando degli oggetti preziosi da una vetrina. Gli intima di fermarsi, ma l’individuo corre con il sacco cercando di guadagnare l’uscita.
Tizio, allora, estrae la pistola che detiene con regolare porto d’armi e gli spara alle spalle provocandogli una paralisi irreversibile.
Nelle vesti del legale dal quale Tizio si reca, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.
- L’antigiuridicità e le scriminanti: funzione
- La legittima difesa, componenti
- La novella del 2005
- Parere motivato
All’interno della teoria del reato l’antigiuridicità ha la funzione di coordinare il diritto penale con il resto dell’ordinamento e di risolvere delle antinomie di principi.
Ciò che è vietato dal diritto penale può, in alcune circostanze, catechizzate per l’appunto dalle singole scriminanti, essere permesso o, addirittura, costituire l’adempimento di un dovere, come nel caso delle fattispecie di cui agli art. 51 e 53 del codice penale.
A prescindere dalla collocazione dogmatica della categoria, a seconda dell’adesione alla teoria bipartita o alla tripartita del reato, è fondamentale che il legislatore descriva con estrema precisione sia la situazione scriminante che i limiti entro i quali essa giustifichi la commissione di una fattispecie tipica di reato. In particolare, è interessante, per la soluzione del caso in commento, analizzare come il legislatore abbia adempiuto queste due condizioni riguardo alla legittima difesa.
Punto nevralgico di tale fattispecie è rappresentato dalla deroga del principio del divieto di autotutela, baluardo di ogni ordinamento giuridico civile.
Il legislatore consente, con la scriminante de qua, l’esercizio dell’autotutela allorché essa sia necessaria a respingere un attacco ingiusto che metta in pericolo una propria o altrui posizione giuridicamente rilevante.
Punto centrale nella filosofia della fattispecie è rappresentato dalla funzione dell’azione delittuosa consistente nella difesa (perciò legittima); tale funzione, sottolineata dalla parola “necessità”, segna il primo limite e anzi incanala l’azione nell’ambito della legittimità.
E’ molto dibattuto se il concetto debba essere inteso nel senso che l’azione delittuosa debba consistere nell’unica possibilità di evitare l’offesa o meno; letteralmente si potrebbe optare per la prima interpretazione, ma è anche vero che, quando il legislatore ha voluto compiere tale scelta, l’ha fatto espressamente come nello stato di necessità ove richiede che il pericolo dell’offesa non possa altrimenti essere evitato.
Se la prima parte della disciplina dell’art. 52 riguarda l’an della giustificazione, la seconda ne precisa il limite che è espresso nel concetto di proporzione tra difesa e offesa.
Anche alla luce dei principi costituzionali e alla gerarchia dei beni che in essa riposa, essa va intesa come una valutazione complessiva sia della situazione aggressiva che di quella difensiva, per cui deve investire in primo luogo il livello del pericolo attuale inteso come intensità, poi l’ingiustizia dell’offesa sia in relazione al modo in cui viene prospettata che alle caratteristiche del soggetto da cui proviene, inserendo, infine, la valutazione della consistenza della necessità nel caso in cui l’aggredito possegga più alternative di difesa.
Pertanto, alla stregua di quanto affermato, è possibile offendere l’incolumità fisica di un aggressore per difendere il patrimonio in modo diverso a seconda dell’entità del danno che si subirebbe e in ogni caso senza superare la soglia di un danno grave o irreversibile vista la posizione gerarchica superiore dei diritti della persona rispetto al patrimonio nella graduazione costituzionale.
Avv. Luca Sansone
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