Sentenza 9 marzo 2015 n. 3912, TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, sul matrimonio tra omosessuali per il corso di preparazione all’esame di avvocato.
Matrimonio tra omosessuali sentenza n. 3912 del 2015. Corso per esame di avvocato.
Sempre più frequentemente arrivano segnali di una evoluzione socio-culturale dell’istituto del matrimonio che, a prescindere dalle valutazioni e dalle opinioni individuali, pare ormai destinata a non arrestarsi.
Recentemente anche il TAR è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi su una vicenda che trae spunto da una questione meramente tecnica legata al registro dello stato civile, ma che è stata l’occasione anche per esprimere alcune valutazioni generali sullo stato attuale della normativa e sulle sue possibili prospettive future.
La sentenza segnalata, TAR Lazio – Roma, sez. I ter – sentenza 9 marzo 2015 n. 3912, considera in primo luogo il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla celebrazione ed alla trascrizione dei matrimoni celebrati in Italia ed all’estero, partendo nella propria riflessione dall’art. 27, comma 1, della legge n. 218/1995 che stabilisce che “la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio”.
La lettura di tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 115 del codice civile, secondo cui “il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”, porta a ritenere che all’ufficiale di stato civile italiano spetti, ai fini della trascrizione, il potere/dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari (avuto riguardo alla normativa nazionale) per celebrare un matrimonio che possa avere effetti giuridicamente rilevanti, dimodoché sotto questo profilo la diversità di sesso dei nubendi costituisce un requisito sostanziale necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell’ordinamento interno.
Afferma il TAR che, posto che la normativa nazionale non consente la celebrazione del matrimonio tra omosessuali o tra persone dello stesso sesso, risulta privo dei requisiti sostanziali necessari per procedere alla sua trascrizione anche il matrimonio celebrato all’estero, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 396/2000, come confermato dalla giurisprudenza.
In realtà il matrimonio tra omosessuali o persone dello stesso sesso celebrato all’estero può essere trascritto nei registri dello stato civile, poiché non è contrario all’ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né a livello di legislazione interna né nelle norme di diritto internazionale privato, un riferimento alla diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio.
La trascrizione avrà natura certificativa e di pubblicità di una situazione già avvenuta e non costitutiva secondo le regole generali in materia.
Così si era già espresso ad esempio il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3-9 aprile 2014, con la quale, proprio citando il precedente giurisprudenziale pure richiamato nelle motivazioni della sentenza del TAR, e cioè la sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo 2012, n. 4184, ha osservato, innanzitutto, che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non è inesistente per lo stato italiano e non è contrario all’ordine pubblico, come la Suprema Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell’uomo con la quale è stato stabilito che “la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 della CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto”, ed ha affermato che “il diritto al matrimonio riconosciuto dall’art. 12 della CEDU ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso”.
Dopo aver riepilogato nei termini descritti taluni aspetti generali della vicenda, i giudici amministrativi “demoliscono” l’assunto dell’amministrazione resistente circa l’esistenza di un “implicito” potere del prefetto di annullamento degli atti dell’ufficiale di stato civile in ragione del rapporto gerarchico, discendente dal fatto che le prerogative relative alla tenuta dei registri dello stato civile spettano, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.P.R. 396/2000, allo Stato e da questi sono delegati al sindaco o da chi lo sostituisce per legge.
Secondo i giudici amministrativi nell’ordinamento non esiste un potere di annullamento in via gerarchica dei predetti atti, atteso che, ai sensi dell’art. 453 c.c. nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall’autorità giudiziaria. Oltretutto, ai sensi del DPR n. 396/2000, i compiti dell’ufficiale di stato civile sono delineati secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno e lo stesso non può enunciare negli atti da trascrivere dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 12 comma 6 del decreto citato, gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell’ufficiale dello stato civile competente e, successivamente alla chiusura, non possono subire variazioni.
Il sistema delineato dalle norme non prevede dunque un intervento dal Prefetto o comunque di qualsiasi altro organo amministrativo sovraordinato, in forza del rapporto gerarchico.
L’unico organo che nel nostro sistema può determinare delle variazioni di quanto trascritto rimane esclusivamente l’autorità giudiziaria, fatto salvo il potere di aggiornamento e correzione degli errori materiali, prerogativa questa di competenza dell’ufficiale di stato civile.
Conseguentemente, la ricostruzione dei giudici amministrativi porta a ritenere che una trascrizione nel registro degli atti di matrimonio può essere espunta e/o rettificata solo in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’amministrazione centrale, neanche esercitando il potere di sovraordinazione che, effettivamente, il Ministro dell’Interno vanta sul Sindaco in tema di stato civile.
In definitiva il tema trattato appare essere meritevole di un intervento legislativo oramai non più procrastinabile che faccia definitivamente chiarezza su posizioni di diritto anche recentemente richiamati dal Parlamento Europeo nella relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo.
Avv. Luca Sansone
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