Schema per esercitarsi a sostenere l’esame di avvocato con orale rafforzato, per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Traccia

Prostituzione minorile

Tizio, ricco imprenditore, da un passaggio nella sua auto ad una avvenente ragazza che gli dice di essere una escort di lusso; alla richiesta di Tizio sulla sua età, gli dichiara di avere venti anni mentre invece la sua vera età è di diciassette anni e otto mesi. Tizio conduce la ragazza nel suo appartamento e dietro pagamento di mille euro ottiene prestazioni sessuali. Ottenuto il numero telefonico della ragazza, Tizio ha altri incontri sessuali con la stessa sempre a pagamento. L’autorità inquirente che da tempo seguiva la ragazza invia avviso di garanzia a Tizio per ilo delitto di cui al comma I dell’art. 600 bis. Tizio si reca da un legale nei panni del quale, dopo ave trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso.

Parere motivato

Schema prostituzione minorile

  • Prostituzione minorile, introduzione dell’art. 600 bis nel 1998; due fattispecie, la induzione alla prostituzione e il compimento di atti sessuali con retribuzione, la prima punita più gravemente della seconda per il più grave disvalore di utilizzare il minore come merce; con la legge n. 38/2006, si innalza l’età della vittima minore per la seconda fattispecie a diciotto anni, pareggiandola con quella della prima; la l. n. 172/2012, cambia completamente il volto della prima fattispecie modellandola in modo più organico ed esaustivo con una pienezza di tutela nei confronti delle varie modalità di sfruttamento del minore nel campo sessuale.
  • Il comma II, è autonoma fattispecie ritenuta meno grave in relazione all’oggetto di tutela; secondo alcuni vi rientrerebbe il comportamento del cliente che con incontri reiterati e ben pagati potrebbe indurre la minore alla prostituzione professionale; secondo la ultima giurisprudenza non vi rientra in quanto, soprattutto in ordine alla nuova formulazione della fattispecie di sfruttamento, non soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi di tale concetto, come confermato dalle S.S.U.U. nel 2014 (sentenza n. 16207); (in contrario si può osservare come, non sempre ma in alcuni casi, soprattutto in relazione alla fattispecie di cui al n. 1, comma 1 dell’art. 600 bis, è possibile che una continua frequentazione a pagamento del minore possa soddisfare il conetto di induzione alla prostituzione).

Parere motivato

La linea difensiva sarà volta alla rubricazione dei fatti al secondo comma dell’art. 600 bis per quanto sopra detto, cercando di ottenere la continuazione tra i cinque episodi e le attenuanti generiche in relazione alla ignoranza sull’età che a norma dell’art. 60 è irrilevante ai fini della esistenza del reato ma può essere valore attenuante anche considerando che la ragazza è molto vicina alla maggiore età.

Preparazione all’esame di avvocato

Scopri i nostri corsi per la preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.