Parere di diritto penale riguardo il reato colposo nell’attività sportiva per l’esame di avvocato.

Reato colposo nell’attività sportiva, il caso. Corso per esame di avvocato.

Durante un gran premio di automobilismo, l’auto di un pilota ha un guasto e si ferma sulla pista vicino il guard rail; il commissario di corsa segnala la cosa sventolando la bandiera blu che indica il pericolo, ma Tizio, impegnato in un sorpasso, ignorando la segnalazione, colpisce in pieno l’auto in avaria provocando un incidente che provoca la morte del pilota. Nei panni del legale dal quale si reca, dopo aver trattato degli istituti connessi, si rediga parere motivato sul caso. 

Il reato colposo presuppone un’evoluzione sociale e tecnologica dell’aggregato cui afferisce un ordinamento giuridico.

Da una parte aumentano le attività utili alla società ma al tempo stesso pericolose, dall’altra avanza il senso di riprovevolezza per la causazione di eventi particolarmente gravi in un’ottica etica prima ancora che sociale che, se pur non voluti, sono causati dall’agente da un comportamento riprovevole.

Facile comprendere che l’ambito in cui esso vive è quello di attività utili ma rischiose che l’ordinamento consente ponendo, però, come difesa del rischio una serie di norme cautelari che ne dovrebbero ottenere la concretizzazione.

In ognuna di queste attività si costruisce, allora, il cosiddetto agente modello, colui quale cioè, rispetta tutte le norme cautelari del caso.

Tali norme possono essere cristallizzate in leggi, regolamenti, ordini, altre fonti (anche non pubblicistiche) o consistere in regole non scritte ma riconosciute universalmente.

Nel primo caso si verte nella colpa specifica, nel secondo in quella generica.

Le due modalità non si escludono ma si sommano tra loro nel senso che un campo regolato da norme cristallizzate non esclude la presenza di ulteriori precetti non cristallizzati.

La colpa specifica presenta una serie di gap dei quali il primo è relativo al mancato rispetto del principio della riserva di legge, in quanto, come si è detto, le norme cautelari addirittura possono essere contenute in fonti neanche pubbliche.

La colpa generica in quanto non cristallizzata può presentare problemi in relazione al principio di tassatività.

L’attività sportiva è una di quelle in cui si esplica la tematica del reato colposo. Si tratta di un’attività utile alla salute fisica e mentale, se espletata da dilettanti, allo spettacolo e, in qualche modo alla cultura, in campo professionistico. Essa è regolata dalle singole discipline di ciascuno sport le cui norme spesso hanno la finalità di evitare danni all’incolumità fisica dei gareggianti.

Nelle gare automobilistiche, in particolare, è evidente che l’agente modello è ben diverso da quello dell’automobilista che circola sulla strada. Ciò non di meno, esistono delle regole cautelari che hanno la finalità di evitare il più possibile la concretizzazione del rischio di incidenti che, vista l’alta velocità, possono dare conseguenze gravissime fino alla morte del pilota.

Tra queste si annovera quella di moderare certe manovre quando il commissario di gara sventola la bandiera blu segnalando un pericolo.

Si tratta di una sorta di ordine a moderare il livello di rischio estremamente generico in relazione ai comportamenti da tenere, ma, indubbiamente, tale avvertimento richiede nei piloti una maggiore attenzione soprattutto nel comprendere cosa in quel momento bisogna evitare.

Alla luce di quanto detto e pur nella genericità sopra segnalata, è evidente che il sorpasso che ha dato vita all’evento dannoso è lesivo della regola cautelare e come tale dovrebbe essere ritenuto penalmente rilevante per consumare la fattispecie dell’omicidio colposo.

E’ possibile, però, perseguire una linea difensiva invocando la scriminante tacita della competizione sportiva.Le scriminanti tacite sono quelle non codificate che si evincono grazie ad un’interpretazione analogica di quelle esistenti.

Per coloro che aderiscono alla concezione tripartita del reato tale operazione è possibile in quanto le scriminanti non sono norme penali nè eccezionali.

La giurisprudenza da tempo ha riconosciuto la rilevanza delle scriminanti dell’attività sportiva, ritenendo che essa giustifichi durante la competizione comportamenti anche contrari alle regole in virtù di una sorta di “trance” agonistica che renderebbe, entro non precisati limiti, non esigibile un comportamento rispettoso di esse.

Portando avanti tale tesi si può perseguire come risultato l’irrilevanza del fatto in quanto carente di antigiuridicità.

Avv. Luca Sansone


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