Parere motivato in diritto penale per il corso di preparazione all’esame di avvocato sul tema del reato impossibile.

Reato impossibile. Corso per esame di abilitazione avvocato.

Tizio vuole rubare un quadro di grandissimo pregio a Caio. A tal fine riesce a penetrare nella sua casa di notte ma viene colto dalla polizia che si era recata sul luogo in quanto un’ora prima un altro ladro era riuscito ad impossessarsi del quadro.
Dopo aver trattato in parte teorica degli istituti connessi, nei panni del legale di Tizio si rediga parere motivato sul caso.

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Reato impossibile. Corso per esame di abilitazione avvocato.

Il pericolo in diritto penale, minimo richiesto per il principio costituzionale di offensività che giustifica il ricorso allo strumento del diritto penale; il nostro sistema prevede due tipologie di pericoli, quello concreto nel quale il giudice è chiamato a verificare che il bene protetto sia stato messo in pericolo e quello   astratto con fattispecie già tipizzate dal legislatore come presuntivamente e senza possibilità di prova in contrario pericolose per cui al verificarsi del comportamento descritto dalla norma, il reato è compiuto; questa tipologia di pericolo può essere contrastante con il principio di offensività nei casi in cui, per una qualunque circostanza, la condotta in concreto non è idonea a mettere in pericolo il bene tutelato.

Il tentativo, clausola generale di tipizzazione del pericolo concreto che si sposa con i reati di parte speciale.

Categorie escluse, reati di pericolo, unisussistenti, abituali, omissivi propri, contravvenzioni, reati colposi, secondo alcuni rispetto al dolo eventuale.

Idoneità, dopo tentativi di rilevarla nell’atto esecutivo, invasivo della sfera della vittima, si è ritenuto debba trattarsi di una prognosi ex ante sulla capacità di offendere dell’azione mettendosi nell’ottica visiva del reo se tale prognosi offra risultati altamente probabilistici.

Univocità, requisito appiattito dalla giurisprudenza come prova del dolo, ricostruito dalla dottrina in relazione alla unidirezionalità dell’azione; in tal modo essa può anche costituire prova del dolo.

Il reato impossibile, tesi del contrario del tentativo visto all’incontrario, sarebbe norma inutile e porterebbe alla rilevanza del tentativo inidoneo di contravvenzione e non a quello idoneo.

Tesi della visualizzazione ex ante ma con conoscenze ulteriori rispetto a quelle del reo, sempre in relazione al tentativo ma come corollario della sua necessaria pericolosità.

Tesi della rilevanza non solo nel tentativo ma come clausola di salvaguardia per l’offensività la sedes mateiriae ne consentirebbe una lettura rispetto ai reati a pericolo astratto e anche rispetto ad alcuni di danno allorché una tantum la condotta non sia idonea a mettere in pericolo il bene protetto: in questo caso il reato sarebbe impossibile per la mancanza della offensività che sarebbe ulteriore elemento indefettibile del reato.

Circostanze e tentativo, il tentativo circostanziato e quello di delitto circostanziato, la seconda figura riguarda le circostanze concomitanti e quelle susseguenti che se il reato fosse giunto a consumazione avrebbero dato vita a figura circostanziata (spesso aggravata); la giurisprudenza ritiene poter imputare la circostanze non verificatasi in quanto raffigurano il pericolo realmente corso, la dottrina ritiene che in omaggio al principio di legalità ciò non sia possibile soprattutto rispetto a quelle speciali che presuppongono la consumazione del reato.

Parere motivato

È sostenibile la tesi del reato impossibile per mancanza dell’oggetto seguendo la concezione  realistica del reato; in via subordinata la non menzione della circostanza del grave danno patrimoniale seguendo la tesi della non imputabilità per quelle che non si verificano; resterebbe la violazione di domicilio staccata dalla fattispecie di cui all’art. 624 bis di cui è componente; ma trattandosi di un reato complesso ed argomentando dagli art. 131, 170 e 301 della inscindibilità della figura, è sostenibile la non applicabilità della figura di cui all’art. 614 c.p.


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