Approfondimento e critica per l’esame di avvocato sul tema del trust successorio e della compatibilità con il divieto dei patti successori.

Il trust successorio e il divieto dei patti successori. Corso per esame di avvocato.

Il trust è istituto di conio degli ordinamenti di cultura giuridica anglosassone, che ha trovato cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico grazie alla legge numero 364 del 1989 a mezzo della quale l’Italia ratificava la convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa al trust e al suo riconoscimento giuridico.

L’istituto consiste nel trasferimento da parte del disponente a favore di un gestore di un patrimonio tramite la gestione del quale quest’ultimo dovrà perseguire un qualsiasi scopo con l’unico limite che esso sia lecito.

Da tale ingresso l’ordinamento giuridico italiano si è trovato di fronte ad un rapporto tanto innovativo e sconvolgente quanto di sempre più crescente utilizzo pratico in svariati campi del diritto grazie al suo carattere di estrema “agilità”.

Uno dei campi di applicazione del trust è rappresentato da quello successorio creando il problema della sua compatibilità rispetto al divieto dei patti successori, in particolare di quelli istitutivi.

Questi ultimi consisterebbero, se fossero consentiti, in veri e propri contratti tra il de cuius  e il beneficiario, a titolo gratuito o oneroso, che con efficacia reale determinerebbero la disciplina della successione del de cuius; la ragione del divieto è legata al concetto che la nostra tradizione giuridica ha della successione che trovi fonte nella volontà del de cuius di liberalità successoria:
visto lo iato temporale che trascorre tra il momento della disposizione e quello della sua efficacia (a differenza di ciò che accade per la donazione), si vuole che il disponente sino all’ultimo momento di vita possa cambiare idea, cosa che non gli sarebbe consentita rispetto al contratto che si può  sciogliere solo per mutuo dissenso.

Il legislatore ha ribadito la sua “avversione” nei confronti del patto istitutivo quando, introducendo nel 2006 la nuova figura del patto di famiglia (tacciato secondo alcuni esponenti della dottrina di costituire esso stesso un patto successorio), ha sentito il bisogno di introdurre nell’articolo 458 del codice civile, contenente la norma che vieta i patti successori, la locuzione “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti” in modo da sgombrare il campo da  ogni equivoco sulla inerenza del divieto all’ambito dei principi di ordine pubblico, intollerante, pertanto, di qualsiasi deroga non consistente, appunto, nell’istituto.

Il trust successorio consiste nel fatto che il patrimonio separato abbia efficacia dopo la morte del costituente e ciò per il perseguimento di vari obiettivi da parte sua: designare colui il quale dovrà succedere alla propria attività imprenditoriale, senza per questo ledere le posizioni di altri successibili, specialmente se legittimari; assicurare una gestione oculata del patrimonio ereditario nel caso in cui vi siano figli incapaci o prodighi e altri ancora.

Ci si domanda se tale meccanismo non sia contrario al divieto del patto successorio istitutivo.

Il trust successorio e il divieto dei patti successori. Corso per esame di avvocato.

Una parte della dottrina ritiene che tale uso del trust non contrasti con il divieto contenuto all’articolo 458 del codice civile: la differenza tra il trust successorio e il patto successorio istitutivo starebbe nel fatto che l’istituzione del primo sarebbe classificabile come un contratto inter vivos nel quale la morte del disponente giocherebbe il ruolo di mero termine di efficacia.

Tale assunto viene portato avanti da coloro i quali sostengono l’autonomia di un gruppo di negozi etichettati con il termine “ad efficacia al momento della morte” rispetto a quelli mortis causa.

In tal modo si salverebbero dalla sanzione della nullità prevista nei confronti dei negozi indiretti in frode alla legge alcune figure di donazioni la cui efficacia in qualche modo sia legata alla morte del donante, il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem, la nuova figura del patto di famiglia che non rappresenterebbe, pertanto, una deroga al divieto dei patti successori istitutivi e altre ancora.

Ad avviso di chi scrive tale opinione non è assolutamente condivisibile:
se è vero che la causa di un contratto non va ricercata nel nomen ad  esso dato dalle parti ma va evinta dall’analisi del regolamento da esse disposto (e ciò è vero sia se si aderisce alla concezione pugliattiana della causa in astratto intesa come sintesi degli effetti essenziali, sia se si propende a favore della nuova teoria della casa in concreto), qualunque disposizione che abbia efficacia alla morte del disponente non può non avere lo scopo di regolare su quell’oggetto la propria successione.

D’altra parte due delle ipotesi che derogano al divieto, il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem  e il patto di famiglia, confermano nella loro disciplina di come il legislatore sia cosciente di ciò: non avrebbero senso, diversamente, il potere di revoca della disposizione da parte dello stipulante anche dopo l’adesione del terzo beneficiario per ciò che riguarda il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem, e la locuzione già citata relativa agli articoli 768 bis e seguenti con la quale oggi si apre l’articolo 458 del codice civile, se non ritenendo che entrambe le figure  rappresentino delle deroghe al divieto.

Pertanto, non rientrando il trust tra le ipotesi di deroga espressa al divieto di cui all’articolo 458 del codice civile, e rimanendo l’unico limite alla utilizzazione dell’istituto il perseguimento di uno scopo vietato dall’ordinamento, è preferibile ritenere il trust successorio lesivo del divieto dei patti successori istitutivi e, in quanto tale, non utilizzabile.

È opportuno, infine, sottolineare per corroborare tale posizione, come i fautori della liceità del trust successorio sostengano ammissibile che la designazione del terzo beneficiario  possa avvenire anche in testamento:
la definizione a norma dell’articolo 587 della causa del testamento come il negozio che dispone delle sostanze del suo autore per quando avrà cessato di vivere, conferma la natura giuridica di negozio mortis causa del trust successorio; né tale designazione può rientrare tra quelle di carattere non patrimoniale previste al secondo comma dell’articolo 587 in quanto queste ultime sono solo quelle tipicamente previste dalla legge.

Avv. Luca Sansone


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