Schema sull’uso legittimo delle armi e sui limiti in caso di fuga per la preoarazione all’esame di avvocato.
Uso legittimo delle armi. Corso per esame di avvocato.
Profili generali
Scriminante inserita per la prima volta nel codice Rocco, sotto l’egida del codice Zanardelli l’uso della forza pubblica trovava giustificazione, qualora ne ricorressero le condizioni, o con la legittima difesa o con l’adempimento al dovere; non è un caso che la scriminante in commento si apra con una clausola di riserva a favore di tali fattispecie rispetto alle quali è necessario tracciare una linea di confine che consiste nel fatto di essere speciale rispetto alla seconda e alternativa alla prima. La giurisprudenza e la dottrina si sono preoccupate di segnare i limiti entro i quali la scriminante è applicabile che a tutta prima, a differenza di tutte le altre, sembrano non essere stati stabiliti dal legislatore: essi consistono nella necessaria proporzione tra violenza e ostacolo che si frappone all’esercizio della potestà pubblica e comunque tra il bene sacrificato e lo scopo perseguito tramite l’uso della forza secondo la gerarchia di valori dettata dalla Costituzione.
In particolare ammissibilità dell’uso delle armi in caso di fuga
Per lungo tempo la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’uso delle armi solo in caso di resistenza attiva e non di resistenza passiva, cui è accomunata la fuga, in quanto la volontà resistente sarebbe in tali casi priva di una connotazione fisica e ciò anche nel caso in cui sia necessario procedere ad un arresto obbligatorio da parte delle forze dell’ordine. In seguito si è affermata una nuova tendenza che pone in secondo piano la distinzione tra resistenza attiva e passiva: anche nella seconda tipologia sarebbe possibile l’esercizio della forza con un criterio di proporzione relativo alla quantità necessaria per perseguire il fine pubblico, ad esempio arresto del fuggitivo, contemplando anche un uso intimidatorio dell’arma; ciò che è importante sottolineare è che la proporzione non va operata rispetto alla gravità del reato per il quale occorre procedere all’arresto ma alla forma di resistenza che il soggetto pone in essere per evitare la cattura. Occorrerà allora per graduare la proporzione esaminare le concrete dinamiche della fuga e anche la sua pericolosità per soggetti terzi, come nel caso in cui il fuggitivo sia armato e ci sia la possibilità che prenda dei passanti come ostaggi ove il pubblico ufficiale potrà sicuramente fare uso di armi, sia pure con la dovuta cautela e proporzione.
Articolo 2 della convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’articolo recita: “la morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo (che si interessa della protezione del diritto alla vita di ogni individuo) quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario per a) assicurare la difesa di qualsiasi persona da violenza illegale; b) eseguire arresto legale o impedire una evasione; c) reprimere una sommossa o un insurrezione. Una pronuncia del 2003 della Suprema Corte ha ritenuto tale portato normativo immediatamente applicabile all’interno del nostro ordinamento con particolare riferimento al caso di fuga prescindendo da ogni criterio di proporzione. A tale asserzione si è obiettato sia sulla diretta applicazione della norma del CEDU, sia sulla compatibilità rispetto ai valori della nostra carta costituzionale che non consente di ritenere secondario il diritto alla vita dei fuggitivi rispetto alla mera esigenza di arrestarli. Per tanto solo ponendo l’accento sul concetto di necessità e proporzione ed integrando tra loro il testo del CEDU e i principi costituzionali, essi possono convivere nel nostro ordine di valori giuridici.
Avv. Luca Sansone
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