LA SOSTITUZIONE NEGOZIALE
La rappresentanza.
- Nozione, la sostituzione nell’attività giuridica con la spendita del nomen del rappresentato e la produzione degli effetti nella sua sfera giuridica.
- Fonte, la legge nel caso di incapaci, la procura se per volontà di persona capace; si tratta di negozio unilaterale dativo di autorizzazione, astratto in relazione alla funzione dei poteri, secondo alcuni ricettizio, deve avere la stessa forma dell’atto da compiere, può essere generale e ha ad oggetto gli atti di ordinaria amministrazione o speciale; capacità d’agire, in quanto gli effetti della sostituzione cadono nella sfera del rappresentato, deve pertenere a quest’ultimo mentre il rappresentante è sufficiente che sia dotato della capacità di intendere e volere; vizi della volontà e stati soggettivi, sono rilevanti nel rappresentante che è il soggetto che agisce, tranne per ciò che riguarda gli elementi predeterminati dal rappresentato; il rapporto gestorio che sta a monte della rappresentanza è regolato da un contratto, di norma il mandato e non appare al terzo con cui contratta il rappresentante; per ciò nel caso di rappresentanza esercitata in conflitto di interessi rispetto all’interesse del dominus, il contratto è annullabile da quest’ultimo solo se il conflitto è conoscibile dall’altro contraente; specifica ipotesi di conflitto di interessi è quella del contratto con se stesso in cui il rappresentante contratta con se stesso o è rappresentante di entrambe le parti: in questo caso l’annullamento non richiede altri presupposti; il contratto con se stessi è valido a condizione che vi sia stata una previa autorizzazione in tal senso del dominus o che il contenuto del contratto sia da lui interamente predisposto.
- Il falsus procurator, consiste nel fatto che il rappresentante non sia tale o ecceda dai suoi poteri: in questo caso gli effetti del suo agire non toccano la sfera del dominus e il contraente può chiedergli il risarcimento del danno; il dominus può far suo l’agire del falsus procurator se ratifica prima che rappresentante e contraente si sciolgano dal vincolo; se l’apparenza del potere rappresentativo è imputabile al dominus, la rappresentanza ha effetto come se fosse dotata di tutti i presupposti.
Parere motivato n. 1: la procura.
Tizio ha stipulato con atto notarile debitamente registrato nel repertorio del notaio, procura a favore di Caio per vendere un immobile di sua proprietà, senza aver consegnato a Caio il documento. Caio, essendo a conoscenza della cosa, stipula con Mevio con scrittura privata preliminare di vendita del tutto conforme ai limiti della procura in nome e per conto di Tizio assicurando Mevio dell’esistenza della procura. Tizio però ha avuto un ripensamento e avendo saputo del preliminare stipulato da Caio, si reca da un legale per sapere quale sia la sua situazione e di quali alternative di tutela può disporre. Nei panni del legale, dopo aver trattato della procura, si rediga parere motivato sul caso.
- Concetto di rappresentanza, legale e volontaria, azione in nome e per conto di altro soggetto nel cui patrimonio ricadono gli effetti dell’azione.
- Distinzione tra contratto gestorio e rappresentanza, il primo riguarda i rapporti interni tra gerito e gestore, la seconda è espressione all’esterno di legittimazione ad agire in nome e per conto.
- Nozione di procura e sua astrattezza, negozio unilaterale che autorizza nei limiti da esso segnati alla spendita del nome del dominus; si tratta di negozio unilaterale ricettizio che trova efficacia nel momento in cui è “consegnato” nel suo documento al rappresentante.
- Parere motivato, mancando la consegna della procura, si verte nella fattispecie del falsus procurator, per tanto Tizio non ha nulla da temere e se convenuto da Mevio potrà respingere qualunque sua pretesa.
Parere motivato n. 2: la rappresentanza.
Tizio ha la procura generale alla gestione di una serie di immobili di proprietà di Caio. Tra gli immobili locati uno è in scadenza e siccome il canone della locazione è molto basso, prima dei sei mesi dell’ultimo anno di contratto Tizio comunica a Sempronio regolare disdetta. Un mese prima della scadenza del contratto, raggiunto dall’intimazione di Tizio di lasciargli la casa, Sempronio risponde che la disdetta da lui ricevuta è inefficace in quanto Tizio era privo dei necessari poteri ed ormai essendo scaduto il termine il contratto era da considerarsi tacitamente prorogato. Caio si reca da un legale nei panni del quale, dopo aver trattato degli istituti connessi in parte teorica, si rediga parere motivato.
- La rappresentanza, nozione, azione in nome e per conto del dominus giustificata da titolo negoziale (procura) o legale (rappresentanti legali di soggetti incapaci di agire).
- Distinzione tra rappresentanza e negozio gestorio, la prima è espressione di poteri, il secondo degli interessi del dominus rispetto alla dazione di quei poteri quei poteri.
- La procura, nozione e disciplina, ricettizzeità, astrattezza.
- La generica e la specifica, la prima riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, la seconda uno specifico affare.
- La ratifica disciplina, negozio sanante dei difetti o dell’assenza della procura rispetto agli effetti dell’azione del rappresentante, ha efficacia retroattiva, con salvezza dei terzi acquirenti dal dominus.
- Parere motivato, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione non vi rientra la disdetta ma la ratifica è sanante in quanto il conduttore non può essere considerato tra i terzi.
Contratto per persona da nominare, cessione del contratto, contratto a favore di terzo.
- Contratto per persona da nominare, consiste in una clausola con la quale il contrente si riserva di nominare un soggetto che prenderà il suo posto nel contratto stipulato; la nomina può essere preceduta da una autorizzazione in tal senso del nominato precedente alla stipula del contratto o successiva ad essa; se manca nel termine di tre giorni dalla stipula o termine diverso previsto dalle parti, il contratto rimane in capo allo stipulante; il nominato subentra nella posizione del nominante ed assume i suoi diritti e i suoi obblighi nascenti dal contratto.
- Cessione del contratto, consiste nella cessione della posizione contrattuale a condizione che il contratto non abbia avuto inizio nella sua esecuzione; secondo alcuni è fattispecie unica a struttura trilaterale, secondo altri è combinazione di cessione del credito e accollo del debito derivanti dal contratto; la parte può consentire previamente la cessione e in tal caso essa si perfeziona con la sua notifica ad essa; il cedente garantisce la validità del contratto e solo se richiesto dal cessionario l’adempimento della prestazione; il ceduto può opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle sue personali con il ceduto, salvo ne abbia fatto espresso riferimento.
- Contratto a favore di terzo, consiste nel beneficiare un terzo della attribuzione scaturiente dal contratto; il terzo acquista il beneficio per effetto della stipulazione, ma fino alla sua adesione è possibile lo stipulante può revocarla; il beneficiario è titolare dell’azione di adempimento e di quella di risarcimento per inadempimento ed è esposto alle eccezioni del promittente fondate sul contratto; il beneficio può essere previsto con efficacia post mortem dello stipulante, come nel caso di assicurazione sulla vita; in questo caso il beneficiario può essere designato anche in testamento; lo stipulante conserva il potere di revoca anche dopo l’adesione del beneficiario.