Traccia e schema di diritto penale per la preparazione al concorso in magistratura sul tema dell’apologia di fascismo.
Apologia di fascismo. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Premessi brevi cenni sulla rilevanza dell’offensività in diritto penale con particolare riguardo al pericolo, ci si soffermi sulle condizioni per la punibilità del reato di apologia del fascismo previsto dalla legge n. 645 del 1952.
Apologia di fascismo. Corso di preparazione concorso in magistratura.
L’offensività in diritto penale
Elemento essenziale del reato deducibile dai principi costituzionali che giustifica l’inflizione della pena che incide su beni di valore costituzionale.
Il pericolo
È il minimo necessario perché la fattispecie sia in regola con il principio di cui sopra, quello concreto non da vita ad alcun problema in quanto il giudice è chiamato a rilevarlo rispetto, quello in astratto è presunto senza possibilità di prova in contrario dal legislatore quando si verifica la condotta da esso descritta.
Questa seconda modalità può presentare dei problemi rispetto all’offensività in quanto è possibile che per la presenza di particolari circostanze, il bene non sia stato messo in pericolo dalla condotta tipizzata.
La concezione realistica del reato
Risolve il problema di cui sopra partendo dal presupposto secondo ilo quale la offensività è elemento indefettibile del reato ed utilizzando l’art. 49 secondo comma rispetto ai casi in cui la condotta tipizzata come pericolosa non sia in quella circostanza concreta idonea a mettere in pericolo il bene.
La legge Scelba
Nel ‘52 copre la normativa transitoria della XII disposizione della Costituzione prevedendo il reato sia di ricostituzione del partito fascista che quello relativo alla apologia di fascismo; rispetto alla prima fattispecie non si pone il problema di contrasto con la Costituzione in quanto l’art. 18 limita il diritto di associazione rispetto a quelle vietate dalla legge.
Più problematico il confronto tra la seconda fattispecie e l’art. 21 della Costituzione che pone come limite al diritto di manifestare il pensiero il buon costume.
Interpretazione della fattispecie come limite esterno all’esercizio del diritto (costituzionale)
La fattispecie viene considerata come limite all’esercizio del diritto allorché per i suoi contenuti comporti il pericolo di ricostituzione del partito fascista che diventa evento in senso giuridico del reato a pericolo concreto, valutato dal giudice in relazione alle modalità in cui si sono svolti i fatti.
Link Utile:
LEGGE 20 giugno 1952, n. 645
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (GU Serie Generale n.143 del 23-06-1952).
Scegli il corso giuridico che fa per te!
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.