Approfondimento in diritto penale per il concorso in magistratura sul tema dell’autoriciclaggio e dei reati tributari.

Autoriciclaggio e reati tributari. Corso di preparazione concorso in magistratura.

l 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge 15 dicembre 2014, n. 186, con la quale il legislatore italiano, a seguito dei numerosi richiami giunti dall’ordinamento sovranazionale, è riuscito finalmente a introdurre nel codice penale il delitto di autoriciclaggio che punisce la condotta di chi, avendo commesso o avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

In tal modo il legislatore ha colmato un vulnus normativo, che per anni ha consentito l’impunità degli auto riciclatori, figlia della tesi dottrinaria secondo cui la tipizzazione di un simile reato avrebbe condotto a una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.

Al contrario, la linea di politica criminale che ha risposto positivamente alle doglianze sovranazionali, ha ritenuto condivisibile quella parte della dottrina che qualificava le operazioni di autoriciclaggio non una mera frazione terminativa della condotta del reato presupposto, bensì un’azione a sé stante creativa di un nuovo disvalore e per tanto meritevole di essere sanzionata autonomamente.

Infatti, l’unica condotta che in base alla nuova norma può rientrare nella figura del post factum non punibile e non a caso, è stata esclusa dall’ambito della fattispecie, è quella della utilizzazione dei proventi del reato presupposto per meri fini di godimento personale.

Il bene protetto dalla norma: è preferibile ritenere che si tratti di reato plurioffensivo in quanto mira a tutelare la legalità del mercato e della libera e sana concorrenza in esso, ma indubbiamente deve considerarsi protetto anche il bene del buon andamento della giustizia, in quanto la norma, richiedendo che la condotta sia idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato presupposto, pone tale circostanza come momento indefettibile del disvalore della fattispecie, così come disegnata dal legislatore.

Il reato strutturalmente rientra tra quelli a condotta vincolata, a fattispecie alternative, a pericolo concreto per i due beni protetti.

Per quanto concerne la condotta di sostituzione del provento, in essa rientra il deposito bancario di denaro “sporco”, in quanto il carattere della fungibilità del bene rappresenta sicuramente ostacolo alla individuazione della sua origine delittuosa. 

Per impiego, in quanto tale, deve intendersi qualunque forma di immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

Tuttavia, nell’ambito della figura delittuosa di cui all’art. 648 ter 1 c.p. la condotta di impiego non può identificarsi con l’investimento di denaro, già ripulito antecedentemente da terzi, in attività economiche-finanziarie.

Proprio su questo punto intercorre una distinzione ontologica rilevante tra il reato di cui all’art. 648 ter c.p. e quello di auto riciclaggio.

Nel primo caso la criminalizzazione della condotta è volta a punire l’immissione nel mercato legale di guadagni illeciti, cioè di capitali “lavati”; nella seconda ipotesi, invece, l’impiego dei proventi antigiuridici è indefettibilmente correlato all’effetto dissimulatorio dell’origine illecita dei beni o del denaro, restando esclusa di tal guisa, la punibilità del mero autoimpiego.

Il profilo psicologico del reato: la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 648 bis c.p. sia il dolo generico.

Siffatta conclusione ha sollevato evidenti perplessità per l’auto riciclaggio, proprio in virtù delle finalità perseguite dalla criminalizzazione di tale fattispecie.

Il legislatore, infatti, ha concentrato il fulcro del crimen non solo nell’ostacolo all’identificazione dei proventi illeciti, ma anche e soprattutto nell’investimento della res delittuosa in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo tale da falsare il libero gioco della concorrenza.

Ne consegue che l’autore dell’autoriciclaggio non agisce con coscienza e volontà generica, in quanto è la stessa formulazione legislativa dell’art. 648 ter.1 c.p. a vincolare la condotta al perseguimento di uno scopo di lucro; preferibile la tesi di coloro che, in sede di lavori parlamentari, hanno sostenuto che l’elemento soggettivo del reato de quo è integrato dal dolo specifico.

Sempre in relazione all’elemento soggettivo, sembra non doversi escludere la possibilità di configurare anche il dolo eventuale quale atteggiamento psichico, laddove l’autore del reato presupposto ricicli il provento criminoso previa accettazione del rischio di ostacolare l’identificazione del medesimo e, al tempo stesso, di compiere un’operazione che gli comporti un vantaggio imprenditoriale che vada a falsare le dinamiche di mercato.

Problematiche di natura intertemporale: il nodo principale da sciogliere, con riguardo alla fattispecie autoriciclatoria, è quello relativo alla punibilità o meno di condotte relative al reato presupposto, poste in essere prima dell’entrata in vigore della norma incriminatrice.

Secondo alcune concezioni dottrinali sviluppatesi sul punto, il reato di cui all’art. 648 ter.1 c.p., in ossequio al principio dell’irretroattività della legge sfavorevole al reo, diventa punibile qualora tanto il reato presupposto quanto l’azione propriamente riciclatoria siano collocati temporalmente in periodo successivo al 1° gennaio 2015, ravvisando in esso una struttura di reato complesso.

I giudici del Supremo Consesso aderiscono alla tesi sostenuta da altro orientamento dottrinario, secondo cui il reato fonte costituisce un mero presupposto della condotta tipizzata nell’art. 648 ter.1 c.p. Benché, dunque, sia indefettibile l’accertamento di un pregresso reato dal quale siano scaturiti i proventi illegali, il tempus di realizzazione del presupposto della condotta tipica non esplica alcuna efficacia ostativa alla punibilità del reato de quo se l’effettiva condotta tipica sia stata commessa dopo l’entrata in vigore del nuovo precetto penale.

Auto riciclaggio e reati tributari. L’aspetto di problematicità che intercorre tra il reato di auto riciclaggio e i reati di natura tributaria scaturisce da un elemento comune tra loro: l’assenza di mutazioni di fatto nel patrimonio del soggetto agente.

Questo profilo rende difficile la collocazione delle fattispecie criminose tributarie tra i reati fonte del reato di cui all’art. 648 ter.1 c.p.: il riciclaggio, il reimpiego e lo stesso autoriciclaggio richiedono, nell’ambito delle loro tassative formulazioni, il concetto di “provenienza da delitto non colposo” dei beni, dei denari e delle altre utilità.

L’auto riciclaggio, in più, impone che la destinazione del provento del reato fonte sia tale da ostacolarne l’identificazione criminosa.

Ciò significa che soltanto un incremento patrimonii del reo potrebbe integrare l’oggetto materiale della condotta, in quanto l’autoriciclaggio sussiste solo in presenza di una somma di denaro o altra utilità proveniente dal reato e successivamente destinata al riciclo. Ma nella maggior parte dei reati fiscali il soggetto agente non vanta una somma di denaro come provento del reato, bensì un risparmio derivante dalla mancata corresponsione di quanto dovuto all’amministrazione finanziaria.

È questa la ragione che pone seri dubbi sulla possibilità di ricondurre i reati fiscali nella categoria dei reati presupposti del delitto di cui all’art. 648 ter.1 c.p.Una diversa interpretazione pone l’accento su una considerazione molto più ampia del concetto di “provenienza”, tale da permettere la configurazione delle fattispecie citate, anche qualora i beni non abbiano una provenienza materiale diretta dal delitto-presupposto.

Alla luce di tale impostazione, la nozione di “altra utilità” avrebbe una portata così estesa da ricomprendere ogni beneficio economico, sia esso consistente in maggiori entrate, che in minori spese.

L’espressione “proveniente da delitto” ricomprenderebbe, dunque, ogni risorsa o bene che si ricolleghi al fatto criminoso in qualunque prospettiva.

Queste osservazioni farebbero venir meno ogni ostilità al riconoscimento dei reati fiscali come delitti-fonte del riciclaggio, ma non di superare tutte le perplessità in relazione alla conformità della fattispecie per la quale è indispensabile che la condotta riciclatoria sia tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità di derivazione criminosa.  

Avv. Luca Sansone


Scegli il corso giuridico che fa per te!