Traccia di diritto penale assegnata al corso di preparazione per il prossimo concorso a magistrato 2019 sul tema della comunicazione delle circostanze comuni.
La comunicazione delle circostanze comuni nel concorso di persone nel reato. Corso di preparazione concorso in magistratura.
L’art. 118 del c.p. come novellato dalla legge n. 19/1990, ha creato gravi problemi interpretativi relativi alla comunicazione delle circostanze comuni individuali nelle fattispecie concorsuali
La vecchia formulazione della norma non dava adito a dubbi in quanto partiva dalla natura della circostanza, soggettiva o oggettiva, a norma dell’articolo 70 del c.p..
Per le attenuanti era prevista la comunicazione per quelle di natura oggettiva, la non comunicazione per le soggettive, per le aggravanti, posta la generale comunicazione di quelle oggettive, la norma operava una classificazione tra quelle soggettive, distinguendo tra soggettive oggettivizzanti avendo in qualche modo favorito la consumazione del reato che si comunicavano e soggettive pure non comunicabili.
Si poteva criticare il meccanismo soprattutto in relazione alle aggravanti considerando l’imputazione oggettiva già nei confronti del soggetto in capo al quale si verificavano, ma la disciplina non dava adito a controversie sulla applicazione, escludendo quelle relative alla classificazione di qualche circostanza rispetto alla sua natura soggettiva o oggettiva.
L’art. 118, novellato in occasione della riforma sulla imputazione delle circostanze aggravanti, ha completamente abbandonato la precedente disciplina prevedendo una normativa espressa solo in relazione ad alcune tipologie di contenuti (motivi a delinquere, intensità del dolo, grado della colpa, circostanze relative alla persona del colpevole) per le quali espressamente è disposta la non comunicabilità, nulla prevedendo per tutti gli altri casi.
Inoltre, nonostante l’articolo si riferisca espressamente alle circostanze, è dubbio che i contenuti elencati possano essere qualificati tra gli elementi accidentali del reato, se non in qualche caso specifico: i motivi a delinquere, l’intensità del dolo e il grado della colpa in particolare, sono tra gli indici per la commisurazione della pena edittale previsti dalla prima parte dell’art. 133 del c.p. che nulla hanno a che vedere con l’elemento circostanziale.
In mancanza di ogni altra disciplina si deve ritenere, allora, che occorra applicare anche al concorso di persone quella generale, come novellata dalla riforma del 1990, vale a dire: le attenuanti si imputano a tutti i correi, a prescindere dalla loro natura soggettiva o oggettiva, le aggravanti si imputano ad ogni correo che avrebbe almeno potuto conoscerle, a prescindere dalla considerazione che siano soggettive pure, soggettive oggettivizzanti o oggettive.
Se è così, è una disciplina che non ha alcun senso in quanto da una parte consente la comunicazione delle attenuanti soggettive e dall’altra l’imputazione delle aggravanti soggettive pure al correo che avrebbe potuto conoscerne l’esistenza.
Ad esempio, dal versante delle attenuanti, il recesso attivo, il risarcimento del danno e la eliminazione delle conseguenze dannose del reato si dovrebbero comunicare ai correi, da quello delle aggravanti, a meno di non volerlo far rientrare in una specificazione sull’intensità del dolo, la circostanza dei motivi futili, anche se non conosciuta ma conoscibile, andrebbe comunicata al correo.
L’assurdità di questa normativa ha obbligato la giurisprudenza ad interventi di ortopedia interpretativa che in qualche modo scongiurasse le aberranti conseguenze di una interpretazione letterale.
Avv. Luca Sansone
Tema sulla comunicazione delle circostanze comuni.
Premessi brevi cenni sulla imputazione delle circostanze comuni nel concorso di persone nel reato, ci si soffermi in particolare sulla comunicabilità della circostanza di cui all’art. 62 n. 6 e di quella prevista all’art. 577 n. 3 del c.p.
Schema
- La disciplina della comunicazione delle circostanze comuni nel concorso di persone nel reato, il nuovo articolo 118 del c.p. sembra rimandare a quella generale sulla imputazione delle circostanze comuni in capo al soggetto nei confronti del quale si sono verificate, facendo cadere ogni rilevanza della classificazione di cui all’art. 70 c.p..
- Conseguenze, il peggioramento per il correo in relazione alle aggravanti ora comunicabili sul solo presupposto della conoscibilità, anche se soggettive pure, l’ingiustificato miglioramento per le attenuanti che, anche se soggettive, si dovrebbero imputare anche ai correi.
- L’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 del c.p., molte controversie in relazione alla sua comunicazione al correo, con discussioni sulla natura oggettiva o soggettiva della circostanza, per alcuni oggettiva in quanto diminuisce il danno del reato, per altri soggettiva in quanto inerente ai rapporti tra colpevole e offeso; tali contrasti si sono rilevati anche tra diverse sezioni della Corte di Cassazione penale.
- Intervento delle S.S.U.U., prescindendo dalla natura della circostanza, ritengono la sua non comunicabilità in quanto, essendosi verificata dopo la commissione del reato, non cade sotto la disciplina del concorso di persone e non è regolata dall’art. 118 del c.p.
- Art. 577 n. 3, anch’essa non è comunicabile in quanto riguarda l’intensità del dolo e rientra, quindi, in una delle categorie per le quali l’art. 118 del c.p. impedisce la comunicabilità.
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