Schema di diritto penale, ipotesi concrete e differenza tra concorso nel reato mediante omissione nell’altrui reato commissivo e la connivenza, per il concorso in magistratura. Nella sezione “video” la spiegazione.

Il concorso nel reato. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Referente: art. 40 II comma in combinato disposto con l’art. 110 c.p. e con il reato di parte speciale. Secondo alcuni tale combinato disposto è ammissibile solo per i reati con evento naturalistico che sono gli unici compatibili con l’art. 40 II comma e non per i reati di mera condotta, secondo altri, invece, è ammissibile per tutti con l’escamotage di ritenere l’altrui commissione del reato l’evento costitutivo della responsabilità per il garante.

Presupposto essenziale: che il responsabile della omissione sia titolare rispetto al bene protetto dalla norma incriminatrice di una posizione di garanzia, cosa non facile da stabilire vista la genericità in tal senso dell’art. 40 II comma e il cui accertamento si ottiene interpretando se la finalità delle varie norme che impongono un comportamento sia solo quella o anche quella di impedire un evento delittuoso.

Elemento soggettivo: come previsto dall’art. 110 è necessario che l’omittente voglia tramite la sua omissione la commissione del reato; in mancanza di ciò, potrà rispondere autonomamente del corrispondente reato colposo, se previsto e se la sua omissione è stata concausa del reato.

Ipotesi concrete: agenti delle forze dell’ordine ex art. 55 c.p.p.,  secondo alcuni la posizione di garanzia sussiste solo in casi specifici nei quali è individuato l’evento dannoso temuto che il garante deve evitare ed in cui in cui è specificato un preciso obbligo di protezione (scorte); genitori rispetto ai figli, sia nella posizione di controllo di fonte di pericolo, sia in quella di protezione di soggetti deboli rispetto alle altrui aggressioni; referente normativo tutto l’istituto che regola la potestà genitoriale e anche l’articolo 2048 per quanto riguarda la garanzia di controllo; sindaci delle società di capitali, art. 2403, 2409, 2405, 2407 sono norme che pongono in capo ai sindaci una posizione di garanzia rilevante penalmente; anche in questo caso per l’imputazione concorsuale è necessario il dolo del sindaco; amministratori privi di deleghe per i reati dei delegati, referenti art. 2381 e 2392 che sembrano porre in capo agli amministratori non delegati una posizione di controllo nei confronti dei delegati per tanto rilevante anche penalmente; sanitario dirigente di struttura per i reati commessi dai medici del reparto, la riforma della dirigenza ospedaliera secondo alcuni ha fatto venir meno parte del rapporto gerarchico e messo in dubbio tale posizione di garanzia, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che essa permanga; organi di indirizzo politico rispetto ai reati dei dirigenti, manca alcuna posizione di garanzia e la nomina al più può perpetrare altre forme autonome di reato.

La connivenza e la sua rilevanza penale: letteralmente significa tacito consenso ad altrui azione scorretta, nel caso che ci interessa, significa che costituisca reato; è concetto diverso dalla complicità che richiede un accordo, presuppone la presenza fisica nel luogo e nel momento in cui si svolge il reato e spesso consiste in un’omissione di un comportamento che potrebbe evitarne la consumazione, tacitamente significativo di un’approvazione nei confronti di chi lo commette; ovviamente essa non ha alcuna rilevanza nel caso in cui il connivente sia titolare di una posizione di garanzia in quanto in tal caso risponde del reato a titolo di concorso con il combinato disposto tra art. 110 e 40 II comma del c.p.; fuori da questo caso la connivenza può avere una rilevanza incriminatrice per il suo autore ove soddisfi i requisiti per essere considerata concorso morale nell’altrui reato, se la tacita approvazione dell’altrui comportamento criminoso è di tale dimensione da rafforzare nell’autore il proposito a continuare nella commissione del reato.

Avv. Luca Sansone


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