Approfondimento in diritto penale sul tema del diritto di morire, o autodeterminazione, per la preparazione al concorso in magistratura. Nella sezione “video” il commento.
Diritto di morire, o alla autodeterminazione. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Il nostro ordinamento giuridico retto dalla Costituzione Repubblicana, è ispirato ai principi dello stato laico e democratico che garantisce, con il limite del rispetto degli interessi della collettività, il più ampio diritto alla autodeterminazione, o diritto di morire.
Ciò vale anche nel campo dei trattamenti sanitari regolati dal secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione che prevede il divieto di trattamenti imposti come regola generale, ammettendo eccezioni con la garanzia della riserva (assoluta) di legge e anche in tali casi impedendo ogni violazione del rispetto umano.
Nasce allora il problema di come coniugare tali principi rispetto a situazioni nelle quali una persona ammalata non ha la possibilità fisica di togliersi la vita e per far ciò ha bisogno di un aiuto esterno.
Il codice penale all’articolo 579 prevede il delitto di omicidio del consenziente che è una ipotesi meno grave rispetto alla figura dell’omicidio doloso previsto all’articolo 575, proprio in virtù della presenza del consenso della vittima, consenso che in tal caso non scrimina in quanto toccherebbe, a giudizio del legislatore del 1930, una di quelle situazioni indisponibili a norma dell’articolo 50 del codice penale.
Si crea in tal modo una situazione di diseguaglianza tra chi ha la possibilità di rifiutare delle cure mediche in quanto ancora autosufficiente (ex. malato di tumore che rifiuta i trattamenti chemioterapici) e chi no. Il diritto di morire, o alla autodeterminazione è stato oggetto della vicenda drammatica relativa al caso Welbi nel 2006.
Questo paziente affetto da una patologia che non gli consentiva alcuna autosufficienza e che respirava grazie ad una macchina alla quale era attaccato, chiese l’autorizzazione al giudice civile affinché potesse essere sedato e poi staccato dalla macchina che lo teneva in vita.
Il giudice civile la negò ritenendo che non vi fosse un referente normativo che giustificasse un tale provvedimento, evidentemente ritendendo non efficace di per sé l’articolo 32 della Costituzione.
Nonostante ciò il medico del paziente rispettò la sua volontà e dopo averlo sedato lo staccò dalla macchina procurando in tal modo la sua morte.
Nel procedimento penale che immediatamente fu aperto, il pubblico ministero chiese ed ottenne dal giudice delle indagini preliminari l’archiviazione del procedimento stesso basando la sua richiesta sulla valutazione esattamente opposta rispetto a quella del giudice civile che aveva negato l’autorizzazione, ritendendo l’articolo 32 della Costituzione referente fondante il diritto alla autodeterminazione ai trattamenti sanitari, per tanto insussistente l’ipotesi di reato di cui all’articolo 579 del codice penale a carico del medico in quanto coperto dalla scriminante dell’adempimento al dovere.
Si precisò in quella circostanza che la scriminante è applicabile solo nei confronti del medico, destinatario dell’adempimento e non di altri soggetti, per cui, se macchina fosse stata staccata da altro soggetto, quest’ultimo avrebbe risposto della fattispecie dell’omicidio del consenziente.
Questa vicenda, che ebbe un notevolissimo clamore mediatico, avrebbe dovuto indurre il legislatore ad intervenire e a mettere il nostro ordinamento penale al passo con i principi costituzionali nonché con quelli sanciti dai trattati dell’Unione Europea.
Si è invece giunti nella stessa situazione giuridica con la necessità di risolvere un caso ancora di più difficile soluzione che riguarda la tematica del testamento biologico della possibilità, ossia, di manifestare “ora per allora” la volontà di non accettare trattamenti salvavita in caso di perdita di coscienza.
Nel 2008 la Corte d’Appello di Milano autorizzò su domanda del padre la sospensione del trattamento salva vita ad una ragazza, Eluana Englaro, da diciassette anni in stato neurovegetativo tenuta in vita artificialmente, sulla base di una serie di prove del fatto che la stessa, prima dell’incidente che l’aveva ridotta in quello stato, aveva manifestato la sua volontà in quella eventualità di non essere tenuta artificialmente in vita.
Fu una sentenza coraggiosa costruita su referenti normativi ancora più labili rispetto al caso Welbi. Ancora una volta il legislatore ha omesso di intervenire per regolamentare la delicata materia.
E giungiamo al caso di Dj Fabo, tetraplegico e cieco in conseguenza di un incidente automobilistico che ha chiesto l’autorizzazione al suicidio assistito.
Si tratta di una fattispecie diversa dall’eutanasia in quanto è il paziente stesso che, in questo caso mordendo un pulsante, si procura la morte che quindi è tecnicamente ascrivibile ad un suicidio.
Per far ciò ha dovuto andare in Svizzera ove la legge consente tale trattamento. Ma ciò non toglie che coloro i quali hanno permesso tutto ciò sono passibili di essere incriminati per la fattispecie di cui all’articolo 580 del codice penale, istigazione o aiuto al suicidio.
E ciò vale anche per i sanitari svizzeri che hanno preparato il cocktail letale per il paziente in quanto, a norma dell’articolo 10 del codice penale, essi sono perseguibili dalla giurisdizione italiana ove transitassero sul territorio nazionale a richiesta del Ministro di grazia e giustizia!
Sarebbe ora che il legislatore intervenisse in maniera seria e celere in modo da rendere il nostro ordinamento armonico con il principio espresso dal secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione.
Avv. Luca Sansone
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