Schema 8 – La delimitazione delle competenze nel diritto dell’Unione Europea, valido per il corso di preparazione all’esame di avvocato e al concorso in magistratura.

Diritto dell’Unione Europea, la delimitazione delle competenze. Corso di preparazione concorso in magistratura. – Corso per esame di avvocato.

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Diritto dell’Unione Europea, la delimitazione delle competenze. Corso di preparazione concorso in magistratura. – Corso per esame di avvocato.

Schema 8 – La delimitazione delle competenze

Sistema generale delle competenze secondo il T.U.E

L’Unione Europea è titolare con le sue istituzioni delle competenze fissate dai trattati per volontà degli stati membro, esse sono tassative.

Principi di sussidiarietà con proporzionalità

È in qualche modo deroga a quanto detto sopra in quanto consente alle istituzioni dell’U.E. di intervenire su materie non di sua competenza esclusiva allorché la sua azione sia più efficace di quella dei paesi membro ma non oltre ciò che sia strettamente necessario.

Poteri impliciti

Altra deroga al principio di tassatività consente all’Unione Europea di intervenire per il perseguimento degli obiettivi previsti dal trattato anche con poteri ad essa non assegnati (dal trattato di Lisbona è disciplinata anche la procedura necessaria per attivare tali poteri: proposta della Commissione, delibera all’unanimità del Consiglio previa approvazione del Parlamento).

Tipologie di competenze dell’Unione Europea

Esclusiva, unione doganale, regole di mercato, politica monetaria per i paesi dell’euro zona, conservazione delle risorse biologiche, politica commerciale comune; concorrente, (gli stati membro esercitano i poteri solo ove non sia intervenuta la normativa U.E. o, rispetto ad essa, in via residuale ed attuativa) mercato interno, politica sociale, coesione economica, pesca e agricoltura, protezione dei consumatori, trasporti, sicurezza, giustizia, sanità pubblica competenza di sostegno, materie nelle quali può solo agire in sostegno alle legislazioni interne e solo per finalità europee.

la cooperazione rafforzata, necessaria anche per la composizione oggi estremamente variegata dell’Unione Europea richiede l’uso della struttura europea per stati più omogenei tra loro che in tal modo possono perseguire al meglio gli obiettivi.

L’attuale disciplina in tal senso prevede la possibilità di utilizzo delle istituzioni in materie di competenza non esclusiva dell’U.E. da parte di paesi cooperanti a condizione di non arrecare pregiudizio al mercato, alla coesione sociale e territoriale, non comportino discriminazione agli stati non cooperanti, non provochino distorsioni di concorrenza a danno dei paesi non cooperanti.

Procedura, istanza dei paesi alla Commissione che elabora una proposta approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento.

La cooperazione permanente, nell’ambito della sicurezza e difesa comune con possibilità per altri paesi di adesione successiva con decisione a maggioranza qualificata del Consiglio e previa consultazione dell’alto rappresentante; se uno dei paesi partecipanti non soddisfa i criteri di partecipazione il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata la sua sospensione; è prevista la possibilità per ogni paese cooperante di recedere.


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