Schema 5 – La funzione giurisdizionale nel diritto dell’Unione Europea, valido per il corso di preparazione all’esame di avvocato e al concorso in magistratura.

Diritto dell’Unione Europea, la funzione giurisdizionale. Corso di preparazione concorso in magistratura. – Corso per esame di avvocato.

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Diritto dell’Unione Europea, la funzione giurisdizionale. Corso di preparazione concorso in magistratura. – Corso per esame di avvocato.

La Corte di giustizia Europea

Nasce col trattato CECA, poi allargamento a tutte le comunità; trattato di Lisbona plesso formato dai tribunali, dai tribunali speciali e dalla Corte.

Differenze rispetto a organi giurisdizionali internazionali

Legittimazione ad agire, stati, istituzioni e cittadini; ambito di risoluzione, Unione Europea; obbligatorietà della giurisdizione nelle sue competenze.

Composizione

Un giudice per ciascuno stato e 9 avvocati generali nominati dagli stati membro previa consultazione con un comitato appositamente nominato formato da 7 ex giudici di Corte e tribunale competente in relazione alla idoneità dei candidati.

Procedimento

In due fasi, scritta ed orale.

Competenze tassative

Inadempimenti degli stati membro, illegittimità di atti delle istituzioni e loro omissioni, responsabilità extra contrattuale dell’U.E., interpretazione dei trattati; la unità interpretativa messa in forse dalla presenza dei tribunali, ma ciò non toglie il ruolo della Corte di giudice di Cassazione oltre che giudice esclusivo di sua competenza; principio di tassatività, significa che fuori dei casi di competenza assegnati, la competenza spetta ai giudici nazionali anche nei confronti dell’U.E. che può essere convenuta in giudizio rappresentata dalla Commissione.

Tribunale

Fonte l’atto unico poi disciplinato nelle competenze e nella procedura dal trattato di Nizza all’interno del T.U.E., disciplina confermata dal trattato di Lisbona; composizione, come la Corte senza gli avvocati generali; competenze, in primo grado per: soggetti contro istituzioni, stati contro commissione (annullamento di atti o omissione), stati contro Consiglio per aiuti ad imprese; sottratti alla competenza del tribunale materie attribuite al tribunale speciale e in grado esclusivo alla Corte (i ricorsi in annullamento o carenza aventi ad oggetto atti normativi dell’U.E.); il secondo grado alla Corte è proponibile per soli motivi di diritto; il tribunale è competente in appello nelle materie attribuite al tribunale speciale.

Tribunali specializzati

Istituiti a norma con procedura ordinaria legislativa competenti in primo grado con appello al tribunale solo per violazione di legge senza terzo grado alla Corte.


Schema 5.2 -Singoli ricorsi

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Diritto dell’Unione Europea, singoli ricorsi. Corso di preparazione concorso in magistratura. – Corso per esame di avvocato.

Comportamenti degli stati: ricorso per inadempimento o infrazione

Legittimazione Commissione o stato membro; procedimento se istante è la Commissione, fase precontenziosa con parere motivato con il quale si invita il paese a mettersi in regola; lettera di messa in mora, che delimita il campo del futuro eventuale giudizio con scadenza; ricorso; istanza di stato membro, l’interesse da perseguire è sempre dell’Unione; con istanza prima alla Commissione che emana parere motivato nel quale può ritenere non fondate le ragioni del paese istante, può appoggiarlo, non formulare alcun parere in tutti i casi non vi è preclusione al ricorso; effetti della sentenza, di mero accertamento se affermativa della violazione; solo con un nuovo giudizio in caso di mancata esecuzione si fa constatare una nuova violazione che si svolge in una fase precontenziosa con lettera di messa in mora della Commissione e successivo ricorso con previsione della sanzione pecuniaria alla Corte che condanna il paese inadempiente.

Ricorso per annullamento o carenza

Patologia di atti di istituzioni con efficacia esterna verso terzi (paesi membro o persone); soggetti legittimati, istituzioni e stati membro previlegiati in quanto non devono dimostrare interesse e persone che devono dimostrare lesione, con difficoltò per gli atti generali; eccezione di invalidità, senza termini che è richiesta di non applicazione dell’atto concreto applicativo dell’atto viziato; vizi, violazioni formali, sostanziali dei trattati e delle norme relative alla loro applicazione, sviamento di potere; contenuto della sentenza, annullamento ed obbligo di conformazione e ripristino; ricorso per carenza, omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni; legittimati, come in quello per annullamento, necessità della previa lettera di messa in mora; sentenza, dichiara l’obbligo di emanazione dell’atto se non rispettato può dar vita a nuovo ricorso.

Responsabilità extracontrattuale

Danni cagionati da istituzioni e suoi agenti anche come conseguenza di emanazione di atti illegittimi con applicazione del diritto del singolo paese membro (indipendenza dei due giudizi); competenza esclusiva della Corte, elementi il comportamento colposo, il nesso di causalità rispetto all’evento dannoso, la realità del danno.

Altre attribuzioni

Contenzioso tra Unione e suoi agenti, relativa al rapporto di servizio, controversie relative ad irrogazioni di sanzioni da parte delle istituzioni.

La pregiudiziale interpretativa

Da parte di giudici nazionali su norme originarie o derivate o su precedenti sentenze della Corte rilevanti nel giudizio a quo; effetti, vincolante per il giudizio a quo e con efficacia retroattiva al momento dell’emanazione dell’atto, precedente giurisprudenziale per i casi a venire riguardanti lo stesso atto.

La pregiudiziale di validità

Su atto di diritto derivato con legittimazione identica a quella del ricorso per annullamento ma senza distinzioni tra ricorrenti previlegiati e non; effetti, la sentenza di accoglimento non annulla ma le istituzioni si comportano come se vi fosse un annullamento.

Attuazione delle sentenze

Quelle interpretative, sono considerate come fonte integrativa del diritto europeo, quelle di condanna mediante la legge di delegazione europea.


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