Approfondimento in diritto amministrativo sul tema della disapplicazione in campo penale, per la preparazione al concorso in magistratura. Nella sezione “video” il commento.

La disapplicazione in campo penale. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Secondo una prima opinione è ammissibile in quanto la norma si riferisce al giudice ordinario nella cui categoria rientra il giudice penale.

Tra i casi di disapplicazione del giudice penale si annoverava la fattispecie di cui all’art. 650 c.p. nella quale il giudice è chiamato a statuire sulla legittimità dell’ordine per accertare l’esistenza del reato.

Secondo altri esponenti della dottrina in questo caso non vi sarebbe disapplicazione ma solo un normale riscontro da parte del giudice della presenza di uno degli elementi costitutivi del reato.

Secondo questa tesi si avrebbe disapplicazione solo quando l’atto è esterno alla fattispecie incriminatrice, come nel caso di autorizzazione a procedere da parte del guardasigilli rispetto al reato commesso all’estero da accertare e perseguire da parte della giurisdizione nazionale.

Ci si è chiesti se è ammissibile la disapplicazione in malam partem, in relazione al reato contravvenzionale edilizio di costruzione in assenza del titolo abilitativo in quanto i giudici di merito, usando il meccanismo della disapplicazione, allargavano la fattispecie criminosa anche al caso di costruzione in presenza di concessione illegittima.

La Suprema Corte in una sentenza a Sezioni Unite del 1987 ha ritenuto illegittima tale modalità in quanto il giudice deve limitarsi ad accertare la legalità formale dell’attività edilizia.

In un secondo momento la Cassazione ha ritenuto possibile questo procedimento ritenendo che il giudice debba accertare la legalità anche sostanziale dell’attività edilizia.

Infine, recentemente, una parte della dottrina ha negato che il potere di disapplicazione pertenga al g.o. in quanto l’”All. E” è pensato per scopi privatistici.

Rimarrebbe il potere di sindacare la legittimità degli atti da parte del giudice penale solo se essi sono elementi interni alla fattispecie non in base al referente dell’art. 5 ma in virtù del normale potere del giudice di accertare tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice.

Avv. Luca Sansone


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