Trattazione per la preparazione al concorso in magistratura sul tema dell’espropriazione comprensivo di referente normativo, fasi, vincoli e indennizzi.

Espropriazione. Corso di preparazione concorso in magistratura.

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Espropriazione. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Nozione

Provazione a titolo particolare del diritto di proprietà o imposizione di peso reale (servitù pubblica, occupazione di urgenza) dietro corresponsione di giusto indennizzo.

Referente normativo

D.P.R. n. 327/2001, che riordina la materia prima regolata dalla legge del 1865 come normativa generale ma con una serie di normative relative a settori specifici.

Fasi del procedimento

Il vincolo, contenuto nello strumento generale del p.r.g., la dichiarazione di pubblica utilità, il procedimento che porta all’emanazione del decreto, previa determinazione dell’indennizzo o all’accordo sostitutivo della cessione volontaria.

Il vincolo e la sua durata

La legge urbanistica inizialmente non prevede termini di scadenza per cui di fatto si crea la dicotomia tra arre edificabili e non;

su sollecitazione della Consulta, con la legge detta “ponte” si prevede la durata quinquennale dei vincoli del piano generale e la durata decennale del piano attuativo;

la legge n. 10/77’ sembra far degradare lo ius aedificandi prevedendo il parametro dell’indennizzo al valore della cultura agricola media della zona, scevro, quindi, del valore della potenziale edificazione, condiziona il rilascio del titolo per edificare, denominato non a caso concessione, alla ricomprensione del terreno nell’atto di programmazione triennale, con sentenza n. 5 del 1980 sulla legittimità del parametro dell’indennizzo, la Corte Costituzionale, ribadendo il limite del potere conformativo del legislatore e la vocazione edificatoria dei terreni, dichiara illegittima la norma e conferma che lo ius aedificandi è facoltà insopprimibile del diritto di proprietà, sacrificabile solo mediante provvedimento di espropriazione con corresponsione di equo indennizzo.

La reiterazione del vincolo

La reiterazione del vincolo legittima se sorretto da motivazione di interesse pubblico ma, in quanto, sia pur legittimamente ablatorio, necessariamente coperto da indennizzo.

Dall’occupazione acquisitiva e usurpativa all’art. 43 del T.U e al 42 bis

La p.a. occupava di fatto il terreno iniziando le opere di trasformazione e se convenuta in giudizio possessorio emanava il decreto di espropriazione che consentiva al privato di ottenere solo l’indennizzo;

per evitare ciò le S.S.U.U. all’inizio degli anni ottanta danno vita alla figura dell’occupazione acquisitiva o accessione invertita, prendendo spunto dal referente normativo usato al contrario di quanto previsto dalla norma civilistica, consentendo in tal modo al proprietario di ottenere a titolo di risarcimento del danno il valore venale del bene perso;

in caso di mancanza del presupposto del vincolo, l’occupazione è usurpativa e consente al privato di chiedere al giudice ordinario la restituzione del bene oltre il risarcimento dei danni subiti;

sulla spinta del legislatore europeo il T.U. cerca di superare le censure con l’art. 43 prevedendo la possibilità per la p.a. di provvedimento c.d. acquisitivo al patrimonio indisponibile con fissazione del quantum di risarcimento danno;

la norma viene dichiarata illegittima dalla Consulta per eccesso di delega, oltre ai problemi di incompatibilità con quanto previsto dalla legislazione C’EDU;

il legislatore la sostituisce con l’art. 42 bis che prevede provvedimento con efficacia ex nunc di acquisizione debitamente motivato in relazione all’interesse pubblico, non sanante rispetto alla precedente illecita occupazione che va risarcita, tale norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta.

L’indennizzo

Indennizzo rispetto alle tre tipologie di beni immobili: edifici legittimamente edificati, terreni edificabili, terreni non edificabili;

rispetto alla seconda categoria la legge del 92’ caratterizzata dalla temporaneità, prevede che esso vada calcolato con la semisomma tra valore commerciale e reddito dominicale, decurtato del 40% in caso di mancata cessione volontaria;

la norma inglobata nel T.U. del 2001, anche sotto la spinta della legislazione C’EDU, viene dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale e il legislatore con la finanziaria del 2007 si adegua ricorrendo al criterio del valore commerciale;

per i terreni non edificabili, con sentenza del 2011 la Consulta, rifacendosi alla legislazione C’EDU, dichiara iniquo il criterio ancorato esclusivamente al valore medio della cultura agricola della zona che si distacca dal principio cardine del valore reale del bene.


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