Approfondimento in diritto amministrativo sul tema del giudice amministrativo per la preparazione al concorso in magistratura. Nella sezione “video” il commento.

Il giudice amministrativo, excursus, generalità. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Excursus storico prima della legge 205 del 2000. Nasce con l’istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato competente per l’impugnativa degli atti amministrativi viziati per incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere; solo in seguito, con legge del 1907, ne fu precisata la natura di autorità giurisdizionale; le Costituzione Repubblicana del 1948 dona dignità costituzionale alla posizione di interesse legittimo (art. 24) e prevede il plesso della giurisdizione amministrativa richiedendo al legislatore l’istituzione di un organo di giudizio di I grado, uno per ogni regione, i T.A.R.; all’art. 103 viene precisata la competenza del g.a. in relazione alla tutela degli interessi legittimi ed è consentito al legislatore di assegnargli alcune materie con competenza esclusiva anche sui diritti soggettivi; nel 1971 con la legge 1199 vengono istituiti i T.A.R.; in questo primo contesto normativo, per lo più già definito con il primo testo unico del Consiglio di Stato, il processo davanti al giudice amministrativo comprende tre tipologie: quella generale relativa all’impugnativa di atti illegittimi, quella cautelare che consente solo la sospensiva dell’atto impugnato (art. 39 del t.u.C.d.s., poi art. 21 legge T.A.R.) e quella del giudizio di esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; inoltre sono previsti casi tassativi di giurisdizione esclusiva con la possibilità per il giudice di emanare sentenze di condanna nei confronti della p.a. per diritti patrimoniali consequenziali e casi tassativi di giurisdizione anche nel merito nei quali al giudice è consentito di modificare l’atto impugnato; manca una tutela reale per l’interesse legittimo pretensivo in quanto l’annullamento dell’atto di diniego non rende soddisfazione al ricorrente, anche riguardo alla sospensiva in via cautelare; manca la possibilità di portare ad esecuzione le sentenze del g.a. in quanto l’ottemperanza era stata prevista solo nei confronti dei giudicati civili ritenendosi che le sentenze del g.a. fossero auto esecutive, ma tale limite fu rimosso da un’interpretazione estensiva del C.d.S. già a partire dal 1928, ben prima che l’ottemperanza nei confronti delle sentenze del g.a. trovasse referente normativo all’art. 37 della legge T.A.R.; altra carenza di questo primo tessuto normativo si rinviene nell’assenza di una tutela contro l’inerzia della p.a., tranne che nella fattispecie del silenzio rigetto nei ricorsi amministrativi, disciplina che fu usata con interpretazione analogica, non senza difficoltà, per colmare tale lacuna.

Decreto legislativo 80/98’ e legge 205 del 2000, con questi interventi normativi. volti a stravolgere i criteri di riparto di competenze tra g.o. e g.a., si profitta per ammodernare la materia del processo amministrativo: viene colmata la lacuna rispetto al silenzio inadempimento della p.a. con la previsione di una specifica azione per accertarne l’illegittimità ed ordinare alla p.a. di provvedere, il giudizio cautelare è strutturato in maniera analoga a quello civile consentendo la tutela anche degli interessi pretensivi, è stabilita la competenza per il giudice cautelare di portare ad esecuzione i propri provvedimenti con il metodo dell’ottemperanza, è esplicitata la possibilità, prima ritenuta solo pretoriamente, di appellare i provvedimenti cautelari, è istituita la competenza ordinaria del g.a. ad emanare sentenze di condanna al risarcimento danni per le materie di sua competenza e anche, quindi, per la lesione di interessi legittimi pretensivi la cui risarcibilità era stata ammessa dalla sentenza n. 500 a Sezioni Unite della Cassazione del 1999, entrano nel processo amministrativo istituti di stampo processual-civilistico, come il procedimento monitorio per la tutela dei diritti soggettivi, ormai di larga competenza del g.a. in virtù dell’assegnazione di blocchi ad esso di materie in giurisdizione esclusiva; vengono infine coniati nuovi riti abbreviati come nel caso della tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Emanazione del primo codice del processo amministrativo D. Lgs. N. 104/2009, per la prima volta nel nostro paese il processo amministrativo è dotato di un codice organico che ne regola tutti gli aspetti; esso risente delle evoluzioni relative alla necessità di tutela sostanziale degli interessi legittimi, specialmente per quanto riguarda quelli pretensivi, nonché delle pronunce  della Consulta in materia di riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a.; risolve le due tematiche lasciate aperte dalla l. 205/2000, la lacuna della mancanza di cautelare ante causam, prevedendo tale possibilità e quella della pregiudiziale amministrativa rispetto alla domanda di risarcimento danni per lesione dell’interesse legittimo, ammettendo tale domanda, per quanto senza la necessaria previa impugnazione dell’atto lesivo, non oltre 120 giorni dalla notifica dell’atto.

Avv. Luca Sansone


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