Esercitazione in diritto civile riguardante l’inadempimento di obbligazioni.
Premessi brevi cenni sull’inadempimento di obbligazioni, indichi il candidato quale sia il regime probatorio ad esso applicabile. Precisi in particolare il criterio di riparto dell’onere della prova nel caso di domanda di adempimento, risoluzione o risarcimento del danno; nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento di obbligazioni, ma il suo inesatto adempimento; nel caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460. Indichi infine su chi incomba l’onere della prova in caso di inadempimento di obbligazioni negativa.
Il regime probatorio applicabile all’inadempimento di obbligazioni.
L’inadempimento di obbligazioni è fatto giuridico dal quale scaturiscono diverse possibili conseguenze; per quelle non legate a contro obbligazioni ad esse avvinte da rapporto sinnallagmatico, può essere causa di estinzione dell’obbligazione se dovuto ad impossibilità sopravvenuta o ragione per domanda da parte del creditore di condanna all’adempimento in forma specifica se possibile e voluto o fondare sempre in capo a quest’ultimo la possibilità di agire per il risarcimento danno; se poi l’obbligazione inadempiuta è parte di un rapporto sinnallagmatico, al contraente c.d. fedele è data la facoltà ulteriore di chiedere la risoluzione per inadempimento della controparte a patto che l’inadempimento sia di seria rilevanza in relazione alle sua caratteristiche qualitative e cronologiche.
Le obbligazioni che hanno una fonte diversa dal contratto richiedono un accertamento giudiziale (responsabilità extra contrattuale, per ingiustificato arricchimento, pagamento indebito, gestione di affari, fattispecie di indennizzo come nel caso di immissioni superiori alla soglia ma consentite) che pone sul soggetto che le reclami in caso di controversia l’onere di provarne la presenza dei fatti costitutivi al fine di ottenere una sentenza di condanna.
Inoltre avendo ad oggetto una somma di denaro o al più nel caso di pagamento dell’indebito la restituzione di una cosa determinata, una volta formato il titolo esecutivo potranno trovare soddisfazione nel processo d’esecuzione che presuppone ovviamente quale unica condizione il titolo esecutivo. Ove nel frattempo fosse avvenuto un qualsiasi fatto impeditivo dell’esecuzione, tra cui lo spontaneo adempimento, questo sarebbe fatto presente dal debitore in un’opposizione all’esecuzione.
L’obbligazione contrattuale invece, spesso contrapposta ad altra corrispettiva, può avere diversi oggetti ed inoltre il suo inadempimento può consistere nella modalità della completa omissione di adempimento o in quella dell’adempimento inesatto.
Inoltre esso può rilevare in un primo momento come ritardo, quando il creditore abbia ancora interesse alla prestazione, con tutte le conseguenze giuridiche della mora, o come inadempimento definitivo nel caso opposto.
In fine l’oggetto dell’obbligazione in alcuni casi è descritto come un facere di un certo livello qualitativo, seppur finalizzato indirettamente al perseguimento di un risultato (obbligazioni di mezzo), altre nel risultato (obbligazioni di risultato).
Per quanto detto risulta evidente che in relazione alle obbligazioni ex contractu l’applicazione del principio dell’onere della prova richieda delle riflessioni complesse e articolate.
L’onere della prova è principio fondamentale in qualsiasi ordinamento giuridico che si pone come cesura tra il diritto sostanziale e quello processuale.
Il suo contenuto è facilmente percepibile mettendosi nella posizione del soggetto che esercita la funzione giurisdizionale: egli conosce tecnicamente le situazioni dotate dal legislatore di giuridica rilevanza ma non i fatti che ad esse hanno dato vita per cui è necessario che questi ultimi su cui si fondano le istanze processuali delle parti e sui quali determinerà il suo giudizio, vengano portati alla sua conoscenza.
L’onere della prova è ben visualizzato da quelle che la dottrina chiama le condizioni dell’azione in contrapposizione ai presupposti processuali, vale a dire quegli elementi necessari all’ottenimento di una pronuncia favorevole nel merito: mentre ai fini dell’instaurazione di un giudizio di merito è necessario descrivere una situazione che, se esistente, sarebbe dotata di giuridica rilevanza e tutela (prospettazione), per ottenere ragione occorre dimostrare che quella situazione prospettata è realmente esistente così come descritta.
Referente normativo di questo principio è l’articolo 2697 del c.c. che si rivolge ad entrambe le parti processuali distribuendo l’onere in corrispondenza delle rispettive istanze processuali di attacco e di difesa.
Tale principio risulta perimetrato in relazione alla categoria del fatto notorio e, sia pure in parte, in tutti i casi nei quali al giudice è accordato un potere inquisitorio che deroga al principio processuale dell’impulso di parte, come nei casi di giurisdizione onoraria (processi di interdizione, inabilitazione) o di processo di lavoro.
Per quanto sopra detto l’esame del presente lavoro sarà limitato alle obbligazioni ex contractu.
La fonte contrattuale è dotata di specifiche peculiarità rispetto alle altre in quanto scaturisce dalla volontà dei soggetti per regolare interessi patrimoniali ad essi afferenti: per tanto la necessità di intervento del giudice è limitata ad una ipotesi patologica del rapporto, a differenza delle altre fonti nelle quali egli è necessariamente chiamato a valutarne la dichiarata esistenza da parte dell’attore (responsabilità extra contrattuale).
Quindi la prova sull’esistenza della fonte (rectius del contratto) è una questione solo preliminare rispetto a quella centrale che riguarda l’aspetto del rapporto che si vuole dedurre per quanto sia necessaria condizione perché quest’ultima possa essere esaminata.
In relazione alla prova sull’esistenza del contratto è sufficiente ricordare come il codice limiti al caso di contratto con valori insignificanti la possibilità che essa sia fornita tramite testimonianza richiedendo normalmente la prova scritta, tranne se vi sia stata perdita del documento per fatto non imputabile a chi invoca la prova testimoniale.
Se la domanda consiste nel chiedere l’adempimento, occorre distinguere a seconda che si tratti di obbligazione di risultato o di mezzi: nel primo caso l’attore non deve dimostrare altro che l’esistenza del titolo e se in esso è contenuto un esplicito termine di adempimento che esso risulti scaduto; in questo modo ha suffragato il suo onere di rendere noto al giudice i presupposti sui quali fonda la domanda; infatti, rifacendosi al concetto della ignoranza da parte del giudice sui fatti concreti, spetta al debitore dimostrare che egli ha effettuato l’adempimento e sarà suo onere nel momento in cui compie la prestazione dotarsi di una prova di tale accadimento.
E’ questo il senso della figura della quietanza che il debitore può pretendere all’atto del suo pagamento.
Nel caso in cui il debitore voglia addurre che il suo inadempimento è dovuto a impossibilità sopravvenuta di compiere la prestazione a lui non imputabile, dovrà egli fornire la prove della causa del suo inadempimento mentre sulla natura della non imputabilità non occorre prova essendo essa oggetto di una valutazione del giudice.
Le cose cambiano allorché l’inadempimento del debitore consista non in una omissione della prestazione ma in un suo compimento inesatto in quanto, ove il debitore dimostri che ha compiuto la prestazione, sarà onere della parte attrice dimostrare che essa non risponde alle modalità pattuite nel titolo (ex: obbligazione del depositario che restituisca la cosa deteriorata).
Per ciò che concerne la obbligazioni di mezzi, a parte il caso in cui il debitore abbia del tutto omesso la sua prestazione, se il creditore deduce l’assenza della qualità di diligenza richiesta dal titolo dovrà fornire prova di ciò.
Dalla differente disciplina dell’onere della prova tra obbligazioni di mezzo e di risultato, è nata una tesi che sostiene l’imputazione a titolo anche soggettivo delle prime esclusivamente oggettiva per le seconde.
La ripartizione dell’onere della prova tra parte attrice e convenuta non muta rispetto a quanto esposto se la domanda è rivolta ad ottenere il risarcimento del danno anziché l’adempimento, con l’ulteriore onere per la parte attrice di dimostrare la quantizzatone del danno nelle due poste previste dalla legge, con l’ovvia constatazione della difficoltà che spesso comporta la prova del lucro cessante.
Le cose cambiano invece radicalmente quando l’oggetto dell’obbligazione consista in un non facere; in questo caso infatti, sempre rifacendosi alla considerazione dell’ignoranza del giudice sui fatti concreti, per la struttura negativa della prestazione, risulterebbe contraddittorio porre in capo al debitore l’onere di provare il suo adempimento perché, a differenza di quanto avviene nelle obbligazioni positive, il fatto concreto da portare alla conoscenza del giudice consiste nell’inadempimento e fondandosi su esso la pretesa dell’attore, non può che considerarsi oggetto del suo onere probatorio.
In termini di rigore logico, la disciplina sull’onere della prova non dovrebbe mutare se l’inadempimento fosse addotto dalla parte attrice come fondamento di domanda di risoluzione in presenza di contratto a prestazioni corrispettive in quanto le considerazioni relative all’ignoranza sui fatti da parte del giudice riguardo alla domanda di adempimento o di risarcimento danno possono essere ripetute.
Le conclusioni potrebbero cambiare ad un esame più profondo sulla distinzione che intercorre tra domanda di adempimento o di risarcimento danno e domanda di risoluzione. Infatti mentre con la domanda di adempimento in forma specifica o di risarcimento danno l’attore tende a riaffermare la rilevanza giuridica del titolo in presenza di una patologia del rapporto, chiedendo al giudice di esercitare il suo potere coercitivo nei confronti del contraente inadempiente, con quella di risoluzione egli chiede al giudice di demolire il titolo, ossia di erogare un effetto giuridico nuovo consistente nello scioglimento del contratto.
Appare evidente come le componenti dei due giudizi, pur essendo le stesse (esistenza del contratto e suo inadempimento) giochino dei ruoli completamente diversi: nella risoluzione il contratto è l’oggetto sul quale cade la determinazione giudiziale e l’inadempimento che abbia le caratteristiche richieste all’art. 1455 è presupposto unico di essa, nella domanda di adempimento e in quella di risarcimento danno si vuole ottenere il ribadimento del vincolo contrattuale.
Per queste considerazioni si può affermare che l’inadempimento sia fatto costitutivo del diritto a chiedere la risoluzione ed in quanto tale, vada dimostrato dall’attore.
Tale tesi acquista più forza se legata a quella che ascrive alla risoluzione per inadempimento la funzione di una facoltà di scelta dispositiva del credito in capo al contraente fedele, sia pure in presenza del presupposto dell’inadempimento della contro parte, simile a quella di accettare una datio in solutum o di alienare il proprio credito contestando il fondamento sanzionatorio dell’istituto in esame per molto tempo sostenuto da una consistente parte della dottrina e della giurisprudenza.
Essa avrebbe il pregio di creare una linea di coerenza anche in relazione al contiguo istituto dell’eccezione di inadempimento, anch’esso sia pur in maniera diversa posto a tutela dell’equilibrio del sinnallagma, in quanto consentirebbe di sostenere che anche in questo caso il soggetto che volesse valersene avrebbe l’onere di provare l’altrui inadempimento.
Questa posizione ha ricevuto il suffragio di una pronuncia della Suprema Corte, stridente con quanto sostenuto da altre pronunce della stessa sul medesimo argomento. E’ stato necessario l’intervento delle Sezioni Unite per sanare questo conflitto.
Le S.U. hanno optato per la soluzione tradizionale ritenendo che le considerazioni sopra riportate in relazione alla tesi contraria, non siano sufficienti ad alterare l’interpretazione della norma sull’onere della prova: essa richiede che ogni parte dimostri i fatti materiali costituenti referenti sui quali si basa la propria domanda e non ammette deroghe; trasfusa nel campo dell’inadempimento di obbligazioni contrattuali, comporta una sicura ripartizione a carico delle parti dei fatti da provare: l’attore deve provare l’esistenza del titolo che fonda l’obbligo di adempiere; se tale prova è raggiunta, il fatto successivo, che il giudice non conosce è relativo all’avvenuto adempimento e dato che esso, se provato giova al convenuto, la legge pone a suo carico l’incombenza della dimostrazione.
Fuori da qualunque intenzione di criticare la decisione della Suprema Corte, è possibile notare quali siano le conseguenze logiche di essa in relazione alla eccezione di inadempimento: l’attore che agisca in azione di adempimento, esonerato dalla prova dell’inadempimento, se viene contrastato da un’eccezione di inadempimento che non richiede la prova dell’inadempimento, per annullarne l’efficacia è costretto a dimostrare il suo adempimento: in tal modo surrettiziamente si grava l’attore di un onere processuale ulteriore rispetto a ciò che prevede la legge.
Avv. Luca Sansone
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