Traccia di diritto civile sulla causa del contratto, per la preparazione al concorso in magistratura.

La causa del contratto. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Referenti normativi – Causa del contratto

Art. 1343-4-5, i divieti di funzioni (patto commissorio, patti successori), il giudizio di meritevolezza sui contratti atipici, manca una definizione ufficiale ex lege.

Teoria della causa in astratto

Causa come funzione economico-giuridica costruita dal legislatore per i negozi da esso tipizzati, come conseguenza di questa impostazione è inammissibile la illiceità della causa di un negozio tipico.

Teoria della causa in concreto

Partendo da quest’ultima conseguenza ritenuta apodittica in considerazione della realtà che visualizza l’utilizzazione di figure tipiche al fine di eludere divieti, questa tesi distingue tra tipo realizzato dal legislatore che avrebbe un valore stativo (quasi irrilevante) e causa, in concreto, risultante dall’analisi di tutto il congegno negoziale.

Quest’ultima, pur afferendo ad un tipo legale, potrebbe essere illecita in quanto contraria nei suoi contenuti ad una funzione vietata (ex: alienazione in garanzia che utilizza il tipo vendita per realizzare la garanzia commissoria).

Tramite tale analisi si valorizza la rilevanza del collegamento negoziale che rientra nella analisi per la ricerca della causa in concreto e consente di visualizzare la presenza di causa in un negozio che ne sembrerebbe privo o l’assenza o contrarietà a norma imperativa ad uno che ne sembrerebbe dotato.

Sempre tramite questa interpretazione del concetto di causa si riuscirebbe a spiegare la differenza tra negozio gratuito e liberale, la rilevanza del motivo ben oltre ciò che sembra leggendo l’art. 1345, per esempio in relazione alla figura della presupposizione.

Infine si ritiene che secondo i valori costituzionali di libertà dell’autonomia negoziale, sia precluso ogni sindacato di meritevolezza rispetto ai negozi atipici.

Causa in astratto come sintesi degli effetti essenziali

Vista in tal modo la causa va interpretata analizzando in concreto la globalità del contenuto, ma per accertarsi che corrisponda funzionalmente alla figura costruita dal legislatore: se tale corrispondenza non è riscontrabile c’è un tipo diverso da quello costruito dal legislatore, o nuovo (contratto atipico) o illecito in quanto rientrante in una della fattispecie vietate dal legislatore.

Il negozio indiretto e quello fiduciario che ne è specie, non sono altro che la spiegazione di ciò che l’autonomia privata fa o per creare nuovi tipi o per eludere un divieto.

Sempre tramite l’analisi del contenuto è possibile arguire nel negozio in cui solo una parte compie l’attribuzione patrimoniale un motivo incompatibile con lo spirito liberale.

Anche la rilevanza della presupposizione deriva da una interpretazione di buona fede, come richiesto dal codice civile che evidenzia oltre la lettera del testo la presenza di un motivo rilevante per l’interesse alla prestazione il cui venir meno comporta la nascita della facoltà di recedere dal contratto.

Infine il giudizio di meritevolezza rispetto ai nuovi contratti atipici è consonate con un ordinamento giuridico democratico ma con uno sfondo sociale, quale risulta essere il nostro, per cui un sindacato sulla compatibilità della nuova funzione con i principi costituzionali è da ritenersi assolutamente vigente.


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