Traccia di diritto civile assegnata al corso di preparazione per il prossimo concorso a magistrato 2019 sul tema della nullità contrattuale.

La nullità contrattuale. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Caratteristiche della nullità contrattuale alla luce delle novità derivanti dal diritto privato europeo; le nullità virtuali, ambito di applicazione rispetto a violazione di obblighi di correttezza nella fase di formazione del contratto.

Dalle fonti del diritto contrattuale europeo risulta evidente che le categorie tradizionalmente utilizzate nel codice civile non hanno più caratteri definiti, con la conseguenza che la risposta dell’ordinamento non è più rivolta alla rimozione dell’intero contratto, ma è ormai esclusivamente diretta a eliminare le singole clausole.

Il crescente ricorso a concetti flessibili, nasconde però numerose insidie, perché stravolge il sistema giuridico interno che possiede comunque carattere compiuto. Nella prospettiva europea assistiamo al passaggio dal concetto di nullità alle nullità declinate al plurale.

Le nullità diventano rimedio che si adatta al tipo di operazione contrattuale predisposta dalle parti, che viene valutata non soltanto in base agli specifici interessi dei contraenti, ma anche in relazione alla natura dei beni e servizi dedotti, nonché dei soggetti coinvolti.

Alla luce di tali considerazioni sono cambiate certe posizioni della giurisprudenza di legittimità come quella relativa al limite della rilevabilità d’ufficio della nullità riguardo al principio contenuto all’art. 112 del c.p.c.; a tal riguardo le Sezioni Unite hanno ribadito che la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, anche in caso di domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In forza di una interpretazione ormai consolidata dell’art. 1418 c.c. tradizionalmente i commentatori preferiscono valutare la categoria della nullità non come un monolite compatto, ma distinguendo tra: nullità virtuali, nullità strutturali e nullità ex lege. Questa classificazione, anche se da alcuni contestata, ha il pregio di consentire un più preciso inquadramento dogmatico, sia in relazione al contenuto della norma richiamata, sia ai fini di una più facile attività di interpretazione delle patologie contrattuali.

La dottrina che accetta questa tripartizione, utilizza la nozione di nullità virtuale per descrivere le ipotesi di violazione delle norme imperative senza che il legislatore abbia previsto espressamente conseguenze per la loro inosservanza; utilizza la nozione di nullità strutturali per descrivere le ipotesi di violazione di uno dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1325 c.c.. In ultimo, vengono descritte come nullità stabilite dalla legge quelle rimesse alla valutazione del legislatore che non derivano dalla violazione di norme imperative.

In relazione alle nullità virtuali una questione si è posta riguardo al caso di omissione di informazione al cliente da parte di intermediario finanziario in contratti che abbiano ad oggetto strumenti finanziari.

I giudici sono intervenuti sul tema escludendo che la violazione di mere regole comportamentali possa determinare la nullità del contratto, in quanto il primo comma dell’art. 1418 c.c., riguarderebbe esclusivamente la violazione di norme imperative relative a elementi intrinseci della fattispecie mentre i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative devono essere considerati estranei alla fattispecie negoziale; conseguentemente dalla loro violazione non potrebbe derivare la nullità del contratto.

Diversamente, il legislatore dovrebbe espressamente prevedere la nullità come per esempio avviene nelle ipotesi fissate nel Codice del consumo. Secondo questa riflessione che circoscrive enormemente l’area della c.d. “nullità virtuale”, l’art. 1418, comma 1, c.c. troverebbe applicazione soltanto nelle ipotesi di contrasto tra norma imperativa e negozio.

In passato si era consolidato un orientamento giurisprudenziale di merito favorevole ad applicare l’art. 1418, comma 1, c.c. anche in tema di violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari.

Tale tesi aveva come argomento centrale l’opportunità del superamento della distinzione tra regole sulla validità degli atti e regole sulla correttezza dei comportamenti delle parti in posizione di disparità, muovendo dalla considerazione che la condotta abusiva tenuta dal contraente forte finisce per influenzare in modo determinante il consenso della controparte; pertanto le norme comportamentali non sarebbero poste soltanto a presidio della correttezza delle trattative per evitare abusi precontrattuali, ma coinvolgerebbero il contratto vero e proprio.

Questo ragionamento sarebbe a fondamento delle ipotesi di nullità testuale previste ad esempio dall’art. 36 e dall’art. 52, comma 3 del Codice del consumo.

Quando la violazione dei predetti doveri avviene successivamente alla stipulazione del contratto di intermediazione, si verifica una ipotesi di inadempimento e, oltre al risarcimento dei danni, sarà possibile la risoluzione del contratto. È preferibile in questo caso parlare di vero e proprio inadempimento contrattuale considerato che tali doveri sono destinati a integrare gli effetti del regolamento negoziale fissato dalle parti, nonostante abbiano fonte legale.  

Avv. Luca Sansone

Tema sulla nullità contrattuale.

Dopo aver descritto la nullità contrattuale alla luce delle novità derivanti dal diritto privato europeo, ci si soffermi sull’ammissibilità di rilevare una causa di nullità per mancato rispetto di obblighi informativi da parte di un intermediario finanziario.

Schema

  • Il concetto di nullità per il legislatore del 1942, limiti di stampo pubblicistico alla autonomia contrattuale visti in una concezione unitaria che richiede il superamento del criterio privatistico dispositivo ed è volto alla cancellazione del negozio e alla rimozione dei suoi effetti con la contestuale azione di ripetizione dell’indebito.
  • Influenza della legislazione europea, tendenza alla salvezza del contratto con nullità di protezione e rimozione solo della parte affetta da vizio, abbandono della concezione monolitica della nullità con creazione di varie figure in relazione alle diverse qualifiche delle parti contrattuali e anche dei beni o servizi oggetto della pattuizione.
  • Conseguenze, rivisitazione del limite alla rilevabilità d’ufficio da parte del giudice prima sostenuta in omaggio al divieto di ultra petizione.
  • Partizioni di nullità, le strumentali, le testuali, le virtuali; in relazione a queste ultime problema nel caso di omessa informazione da parte dell’intermediario finanziario al cliente, la Cassazione nega si tratti di nullità in quanto l’art. 1418 si riferirebbe ad elementi intrinseci e strutturali e non ai comportamenti nella fase delle trattative e in quella dell’esecuzione.
  • Classificazione della invalidità, potrebbe dar vita a responsabilità precontrattuale con risarcimento del danno (negativo?) o rilevare come errore o addirittura come dolo dante causa.
  • Tesi alternativa, sopra tutto nei rapporti tra contraenti forti e deboli la violazione delle regole sulla correttezza coinvolgono indirettamente il contratto e quindi la contrarietà a norma imperativa rientra nel concetto del primo comma dell’art. 1418.

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