Traccia e schema di diritto civile per il concorso in magistratura sul tema della pubblicità dei traffici giuridici.
Pubblicità dei traffici giuridici. Corso di preparazione concorso in magistratura.
La pubblicità dei traffici giuridici: in particolare, dopo aver brevemente classificato la natura giuridica dei regimi patrimoniali della famiglia, ci si soffermi sull’aspetto pubblicitario di questi ultimi.
La funzione della pubblicità, rendere nota la situazione relativa ad oggetti di negoziazione in funzione della certezza dei traffici giuridici.
I beni passibili di registrazione, immobili e mobili registrati che sono caratterizzati da dati anagrafici che rendono possibile tramite essi una registrazione.
Il sistema della trascrizione, presso le conservatorie si inserisce nel registro il titolo fonte del trasferimento o della costituzione del diritto, contro il dante causa e a favore dell’acquirente; il potenziale acquirente dovrà quindi operare una visura in relazione al soggetto che si assume titolare del diritto nella conservatoria del comune ove si trova l’immobile; tra le eventuali altre a favore, dovrà cercare quella relativa ai dati catastali dell’immobile che gli interessa; il sistema si basa sulla catena per cui è necessario che colui che ha trasferito il diritto al titolare abbia una trascrizione relativa al bene a suo favore fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario o quanto meno ad un acquisto trascritto risalente a venti anni: in tal modo l’aspirante acquirente potrà essere sicuro della legittimazione del suo eventuale venditore in quanto a norma dell’art. 1146 comma 2 del c.c., sommando i possessi potrà sfruttare l’acquisto a titolo originario per usucapione.
Rapporto tra effetto reale e pubblicità, a norma dell’art. 1376 il trasferimento del diritto opera istantaneamente con la perfezione del titolo in omaggio al principio del consensualismo; tale effetto non è però opponibile fin quando il titolo non è trascritto; per favorire la certezza dei traffici giuridici, l’istituto della trascrizione opera rigorosamente in base al criterio cronologico per cui, in caso di doppia alienazione, nei confronti dei terzi vale l’acquisto di chi per primo ha trascritto anche se la data del titolo è posteriore a quella del titolo trascritto successivamente.
Iscrizione, per quanto riguarda la registrazione del titolo relativo a garanzia ipotecaria, essa ha rilevanza costitutiva dell’esistenza del vincolo che quindi non esiste neanche inter partes prima della registrazione; ciò è dovuto al fatto che la garanzia ha senso unicamente nei confronti di terzi creditori chirografari.
Beni mobili non registrati, mentre per i registrati vale lo stesso meccanismo descritto per gli immobili, per i non registrati l’unica possibile forma di pubblicità è il possesso, vale a dire l’espressione materiale delle facoltà relative al diritto negoziando; di qui il principio del “possesso vale titolo” contenuto nella norma di cui all’art. 1153; anche per la garanzia reale relativa ai beni mobili il principio è ribadito dal fatto che la costituzione richiede lo spossessamento del bene oggetto di garanzia quale requisito corrispondente alla registrazione del titolo per l’ipoteca.
Regimi patrimoniali della famiglia, si tratta di patrimoni destinati ad uno scopo (in questo caso soddisfare i bisogni della famiglia) disciplinati da regole particolari in relazione alla gestione e alla rispondenza dei debiti
Il regime ex lege, la comunione legale, a norma dell’art. 177 del c.c., prevede che tutti gli acquisti compiuti successivamente alla data del matrimonio anche separatamente da ciascuno dei coniugi entrino in questo patrimonio, esclusi i beni personali di cui all’art. 179; si instaura ex lege al momento del matrimonio per il solo fatto che i coniugi non la disvogliano con dichiarazione da annotarsi a margine dell’atto di matrimonio; trattasi di istituto che nulla che vedere con la comunione ordinaria in quanto è patrimonio comune, con particolari regole di gestione e di rispondenza ai debiti, senza rilevanza giuridica delle quote che non sono alienabili fin quando dura la comunione e con tassatività delle fattispecie di scioglimento che riguardano la interezza del patrimonio.
Pubblicità, si realizza in negativo per la mancanza di annotazione a margine dell’atto di matrimonio; da quel momento tutte le trascrizioni a favore di ciascun coniuge devono intendersi come acquisto del patrimonio in comunione; ciò significa che il terzo diligente dovrà verificare quale sia lo stato familiare del suo potenziale alienante; la pubblicità ovviamente è possibile per i beni suscettibili di registrazione; per questo mentre la disposizione compiuta da uno solo dei coniugi di un bene in comunione dota l’altro della tutela reale potendosi ottenere l’annullamento dell’atto, ciò è impossibile per i beni mobili non soggetti a registrazione per i quali vale la regola dell’art. 1153 del c.c. e per tanto al coniuge pretermesso spetterà solo chiedere la reintegrazione del valore del diritto illegittimamente negoziato.
Pubblicità relativa ai beni personali, per i diritti acquistati prima del matrimonio nulla questio, per quelli di provenienza successoria o donativa è il titolo che appare dalla nota di trascrizione a rendere pubblicità; per i beni personali di cui alle lettere c, d ed f dell’art. 179 c.c., è necessaria la costituzione dell’altro coniuge nell’atto di acquisto affinché presti una dichiarazione di scienza sulla appartenenza del bene ad una delle categorie previste dalle summenzionate lettere, senza della quale il bene cade in comunione irreversibilmente, come ritiene la giurisprudenza, anche inter partes.
Pubblicità relativa allo scioglimento della comunione, è necessaria in quanto da quel momento i beni del patrimonio in comunione legale cadono nel regime di comunione ordinaria con la conseguenza della negoziabilità da parte di ciascun coniuge della quota e in quanto da quel momento ogni acquisto da parte dei coniugi entra nel suo patrimonio personale; le cause, tassativamente previste dall’art. 191 c.c., ora appaiono tutte con annotazione a margine dell’atto di matrimonio tranne quella relativa al fallimento di uno dei coniugi imprenditore commerciale.
Comunione convenzionale, è disciplina che trova fonte nella volontà dei coniugi, che si basa su quella relativa alla comunione legale, inderogabile per ciò che concerne le regole sulla gestione e sulla responsabilità del patrimonio per debiti, derogando in più o in meno rispetto alla disciplina legale in relazione agli acquisti in comunione; a norma dell’art. 162 comma 4 le convenzioni non sono opponibili se non annotate a margine dell’atto di matrimonio; ma tale formalità non è sufficiente per rendere pubblicità ai terzi in quanto dalla annotazione non appare il contenuto derogatorio della convenzione; la pubblicità si esplica al momento in cui si verifica l’acquisto in deroga con la trascrizione della convenzione a norma dell’art. 2647 c.c.; per tutte le trascrizioni non accompagnate dalla trascrizione della convenzione, i terzi devono presumere che non siano in deroga alla disciplina della comunione.
Il fondo patrimoniale, si differenzia dalle comunioni sia in relazione ai beni suscettibili di farvi parte (immobili, mobili registrati, titoli di credito), sia rispetto al meccanismo di formazione che è di immediata imputazione di specifici beni e non di fonte programmatica di futuri acquisti; inoltre esso consiste in un mero vincolo a favore della famiglia e non di trasferimento della proprietà che è solo eventuale e richiede nel caso una ulteriore pubblicità; per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, esso si realizza tramite l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio ma soprattutto con la pubblicità relativa ai singoli beni, la trascrizione per gli immobili e i mobili registrati ex art. 2647 c.c., l’annotazione sul documento rappresentativo per i titoli di credito.
Avv. Luca Sansone
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