Trattazione per la preparazione al concorso in magistratura sul pubblico impiego completa di generalità, excursus, deroghe, riparti giurisdizionali e dirigenza pubblica.

Pubblico impiego. Corso di preparazione concorso in magistratura.

1. Pubblico impiego generalità ed excursus

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Inziale indole civilistica del rapporto, dovuta alla concezione liberale del neonato stato cavourinao.

Passaggio alla concezione pubblicistica, necessità di regolare con il diritto pubblico il rapporto con soggetti che erogano funzioni pubblicistiche.

Conferma dell’assetto pubblicistico anche sotto l’egida dello stato democratico, il testo unico del 1957 conferma tale scelta, mancanza della figura del dirigente, assenza di contrattazione sindacale.

Graduale esigenza di passaggio a nuova concezione, il perseguimento di efficienza ed economicità, la necessità di dare spazio alla contrattazione collettiva sull’onda delle conquiste sindacali: nel 1972 per la prima volta nasce la figura del dirigente, nel 1982 viene introdotta la contrattazione collettiva che però è recepita da atti normativi unilaterali.

D. lgs. N. 29 del 93’, privatizzazione del rapporto, sua contrattualizzazione, separazione tra funzione di indirizzo e amministrativa, contrattazione collettiva bilaterale con efficacia immediata, giurisdizione ordinaria per le controversie.

T.U.P.I d.lgs. 165/2001, si spinge verso una dualità di fonti, legge e contrattazione collettiva.

Decreto Brunetta 2009, decreta un passo indietro a favore di un ritorno alla prevalenza della legge che consente solo in pochi casi la deroga da parte della contrattazione collettiva.

Legislazione Madia 2015-17, attenua senza annullare del tutto le riforme ridonando più spazio alla contrattazione collettiva.

2. Deroghe all’applicazione di norme civilistiche al pubblico impiego

Lo svolgimento di mansioni superiori, l’art. 52 del T.U.P.I. vieta l’applicazione nel pubblico impiego dell’art. 2103 del c.c. consentendo l’adibizione a mansioni superiori per un tempo limitato e nelle sole due ipotesi consentite con diritto del lavoratore al solo trattamento economico corrispondente alla mansione, con responsabilità del dirigente che abbia compiuto l’adibizione fuori dei casi previsti.

Tutela in caso di licenziamento illegittimo, dopo molte controversie con il d. lgs. n. 75/2017 si è chiarita la inapplicabilità della legge Fornero relativamente alla soppressione dell’art. 18 della legge n. 300/1970 al pubblico impiego.

La reiterazione di contratti a tempo determinato e la tutela nel pubblico impiego, inammissibilità a norma dell’art. 36 del T.U.P.I. della tutela di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo determinato; tutela risarcitoria con danno in re ipsa in accoglimento della giurisprudenza comunitaria prendendo come referenti rispetto al quantum la tutela risarcitoria prevista dalla legge n. 300 del 1970 ante riforma Fornero per i casi di mancata reintegrazione, la tutela risarcitoria prevista dalla legge Fornero in altri; le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il danno risarcibile è da perdita di chances si lavoro perso con possibilità di provare un maggior danno.

3. Dirigenza pubblica e riparto di giurisdizione all’interno del pubblico impiego

3.1. La dirigenza pubblica

La figura del dirigente fu introdotta con il D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, che creò la nuova carriera dirigenziale, scindendola da quella direttiva, prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. In questo modo, venne introdotta nei ministeri una figura dotata di attribuzioni proprie, direttamente conferite dalla legge (quindi un organo amministrativo in senso proprio), senza necessità di delega da parte del ministro, che superava la logica organizzativa fortemente accentrata, di ascendenza cavourriana, sulla quale si era fino ad allora basata l’organizzazione ministeriale. Con la privatizzazione del pubblico impiego che ha preso il via con il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, si è sancita la definitiva scissione tra attività amministrativa appannaggio del ceto professionale in primis dirigenziale da quella di indirizzo politico di competenza dell’autorità politica.

L’accesso alla dirigenza, il principio del concorso per accedere alla qualifica, prima di una pubblica amministrazione, poi, con l’attuazione della legge delega Madia del 2015, una sola qualifica.

La durata dell’incarico, da tre a cinque anni, funzione.

L’incarico e la revoca di esso, ormai privatizzazione completa, atto di gestione come tale con competenze per il g.o. e senza procedimentalizzazione; diverso il discorso per i dirigenti apicali nominati fiduciariamente e al di fuori dal ruolo con provvedimento di alta discrezionalità e competenza del g.a.

La responsabilità dirigenziale, specie di disciplinare, oggettiva o soggettiva, mancato raggiungimento dei risultati, inosservanza delle direttive e omessa vigilanza; accertamento in contraddittorio previa contestazione degli addebiti e con parere del comitato dei garanti nominato dal P.d.C.; conseguenze possibili: revoca con collocazione a disposizione, recesso; per quelli apicali spoyl sistem con decadenza automatica entro 90 giorni.

3.2. Il riparto di giurisdizione

Atti di organizzazione e di gestione, poi precisati in macro e micro organizzazione, i primi riguardanti la disciplina della struttura, i secondi il funzionamento degli uffici.

Competenza del g.o., art. 63 del T.U.P.I., sugli atti di micro organizzazione con potere di disapplicazione degli atti di macro presupposti; non si tratta di giurisdizione piena; art. 63 comma 4 del T.U.P.I., possibile impugnazione diretta dell’atto di macro presso il g.a.: riparto, competenza del g.o. per i casi in cui eliminato l’atto di gestione previa disapplicazione la tutela del ricorrente è realizzata, del g.a. se solo la rimozione dell’atto presupposto di macro fornisce tutela come negli interessi pretensivi.

Contenzioso dell’assunzione, terminata la fase concorsuale con pubblicazione della graduatoria nasce diritto all’assunzione con competenza del g.o.

Concorsi interni e misti, per i primi distinzione tra progressione economica e passaggio ad altra area, nel primo caso è atto di gestione con competenza del g.o. nel secondo competenza del g.a., critica a tale posizione; nei misti sempre g.a. con eventuali doglianze anche sull’an.

Scorrimento della graduatoria, è interesse legittimo con competenza del g.a.


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