Schema di diritto penale , per il concorso in magistratura, sul tema della responsabilità medica. Nella sezione “video” il commento.
Responsabilità medica in campo penale. Corso di preparazione concorso in magistratura
Premessi brevissimi cenni sull’elemento soggettivo colposo distinguendo l’imperizia dalla negligenza e dall’imprudenza, ci si soffermi sulla responsabilità penale medica alla luce della legge n. 64 del 2017, con particolare riguardo al rapporto tra essa e la precedente legge n. 189 del 2012 di conversione del decreto legge n. 158 del 2012.
Descrizione dell’elemento soggettivo colposo: rimprovero normativo per aver cagionato un evento dannoso violando una norma cautelare posta al fine evitarlo, nell’ambito di attività rischiose ma utili.
Distinzione tra i tre modi di violazione della norma cautelare: la negligenza, è violazione di una regola cautelare sul come compiere l’attività rischiosa di facile comprensione ed applicazione; l’imprudenza, è la mancata previsione delle conseguenze dannose di una azione o di una sua modalità, spesso consiste nel compiere un’azione che non si doveva compiere; l’imperizia, consiste nel non possedere le necessarie conoscenze in un settore governato da regole tecniche e comunque di non operare le scelte opportune in detto settore.
Responsabilità penale del medico: influenza dell’art. 2236 del codice civile che per le prestazioni di opera intellettuale ammette la responsabilità solo per colpa grave, trasferibilità di tale norma al diritto penale; in un primo momento la Consulta dette una risposta positiva perimetrando il campo d’azione della norma civilistica in campo penale al solo caso di imperizia, vale a dire nelle scelte tecniche di particolare delicatezza e difficoltà; in un secondo momento ritenne che in campo penale non c’è spazio per l’applicazione dell’art. 2236 e che il grado lieve o grave della colpa ha rilevanza solo in relazione alla graduazione della pena edittale.
Il d.l. n. 158/2012’ convertito con modifiche con la l. n. 189/2012’: esclude la punibilità per colpa lieve del medico se ha seguito le linee guida; sembra una causa di non punibilità più che una scriminante per il caso in cui occorreva distaccarsi da quelli che sono i protocolli ufficiali e quindi, anche se la norma non lo dice espressamente, ha riguardo alla perizia.
L. n. 64/2017: abroga la precedente normativa e immette nel codice penale l’articolo 590 sexies che al secondo comma prevede la non punibilità per i reati di lesioni e omicidio colposo per il medico nel solo caso di imperizia a condizione che abbia seguito le linee guida così come risultanti dalle loro pubblicazioni o, in alternativa, le buone applicazioni cliniche; sembra che rispetto alla norma previgente l’ambito della non punibilità sia più ristretto in quanto si riferisce esclusivamente all’imperizia; ma se si considera l’imperizia come scelta in settori altamente specializzati, essa consiste in una colpa lieve e nulla è innovato rispetto alla legislazione previgente.
Conseguenze: se si ritiene che la legge Balduzzi avesse un ambito più ampio della Gelli in quanto non riferito esclusivamente all’imperizia, le fattispecie commesse sotto la sua vigenza godranno del principio di ultrattività della norma più favorevole, se invece si sostiene che nulla è cambiato non vi saranno conseguenze per l’ingresso della nuova normativa.
Avv. Luca Sansone
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