Per procreazione assistita si intendono quelle tecniche medico-chirurgiche volte a consentire la procreazione senza rapporto sessuale.
Tecniche di procreazione assistita.
Le tecniche di procreazione assistita possono distinguersi in due grandi categorie, quelle nelle quali è riscontrabile un contributo biologico di almeno uno dei committenti e quelle in cui tale aspetto è assente; al primo gruppo possono ascriversi la fecondazione omologa e la maternità surrogata nel caso in cui il gamete impiantato nella gestante sia del padre-committente o l’ovocita fecondato sia della madre-committente, detta, in tal caso, madre biologica, al secondo appartiene la maternità surrogata in cui il gamete non appartenga al padre committente.
Rispetto a tali tecniche di procreazione diventa di fondamentale rilevanza stabilire quale sarà la sorte del bambino nato in relazione al rapporto di filiazione con i committenti, considerando che il legislatore del codice civile del 1942 si riferiva alla procreazione naturale mediante atto sessuale.
In materia l’unica legge esistente nel nostro paese è la n. 40 del 2004 che all’articolo 12 sesto comma vieta la commercializzazione di gameti ed embrioni e la maternità surrogata: pertanto, alla luce di tale referente, l’unica tecnica che consente la trascrizione dello status di figlio è quella della fecondazione omologa.
Nasce però il grave problema di come considerare gli accordi stipulati in altri paesi ove siano consentiti, contrari alla nostra legislazione e dalla concretizzazione dei quali consegua la nascita, in relazione all’ammissibilità di trascrivere nel nostro paese l’atto di nascita del bambino con lo status di figlio dei committenti.
La giurisprudenza italiana sembra sul punto aver abbracciato un principio: in base all’interesse superiore del bambino ad avere dei genitori, i nati in paesi in seguito a trattamenti dalle legislazioni di questi consentiti, vengono accreditati del rapporto di filiazione rispetto ai committenti ma solo a condizione che almeno uno di essi abbia dato un contributo biologico alla nascita.
Sulla base di tale principio, è stata consentita la trascrizione dell’atto di nascita con lo status di figlio di bambino procreato con la tecnica della maternità surrogata in quanto il gamete impiantato nella gestante era del padre-committente; sempre in omaggio allo stesso ragionamento, è stata consentita la trascrizione dell’atto di nascita di bambino figlio di genitori dello stesso sesso (due donne) e procreato con il metodo della fecondazione eterologa in quanto l’ovocita apparteneva ad una delle due donne ed è stato, una volta fecondato, impiantato nell’utero dell’altra, rispettandosi per entrambe il principio del contributo biologico.
Sempre in linea con questa posizione, la Cassazione nel 2014 ha negato il riconoscimento del rapporto di filiazione ad un bambino nato con il metodo della maternità surrogata, senza che vi fosse stato contributo biologico di alcuno dei committenti.
Per ciò che riguarda lo stato della legislazione interna, che rispetto alle aperture della giurisprudenza sulle tecniche di procreazione riguardo alle domande di trascrizioni di atti di nascita redatti all’estero si mostra arretrata, la Corte Costituzionale con sentenza interpretativa del 2014 sul succitato articolo 12 comma sesto della legge n. 40 del 2004, ha ritenuto legittima la tecnica della fecondazione eterologa nel caso di patologie insuperabili dei genitori e a condizione che il gamete del terzo sia oggetto di donazione e non di commercializzazione.
Non si comprende perché tale apertura non sia stata allargata anche alla maternità surrogata, almeno nel caso in cui vi sia contributo biologico del padre nella quale ipotesi è assolutamente rinvenibile quel contributo biologico che ha rappresentato la stella cometa della giurisprudenza per risolvere questa nuova e delicatissima frontiera del diritto.
Avv. Luca Sansone
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