Schema di diritto civile, per il concorso in magistratura, sul tema della trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero dal quale risulta che i genitori sono dello stesso sesso. Nella sezione “video” il commento.

Trascrizione atto di nascita all’estero con genitori dello stesso sesso. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Premessi brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico internazionale e sulla sua rilevanza giuridica, ci si soffermi sulla conformità ad esso della trascrizione di atto di nascita redatto all’estero dal quale risulta che i genitori sono dello stesso sesso.

Nozione di ordine pubblico internazionale: la legge n. 218 del 1995 che ha riformato la disciplina di diritto privato internazionale, ha il compito di stabilire quali siano le materie che in determinate circostanze richiedono l’applicazione sul nostro territorio e da parte dei nostri giudici di norme provenienti da altri ordinamenti giuridici; limite a tale meccanismo è la contrarietà di tali norme all’ordine pubblico internazionale; esso consiste nel sistema di principi giuridici ed etici vigenti in un dato momento storico nel nostro ordinamento giuridico risultanti da varie fonti interne, in primis la Costituzione e i trattati istitutivi dell’Unione Europea (da considerarsi fonte immediatamente vigente negli stati membri) ed esterne in virtù dell’adesione del nostro ordinamento a trattati e organismi sovranazionali come la convenzione di Strasburgo sui diritti umani.

D.p.r. 396/2000 stato civile art. 16: vieta la trascrizione di atti redatti all’estero contrari al nostro ordine pubblico.

In particolare l’ordine pubblico internazionale in relazione ai diritti del minore: la convenzione ONU sui diritti del fanciullo, i diritti processuali del minore previsti dalla convenzione di Strasburgo, la carta dei diritti fondamentali dell’U.E. in relazione ai fanciulli, indicano il diritto del fanciullo al benessere, alle cure materiali e morali, all’intrattenimento di rapporti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse.

La salvaguardia e la tutela giuridica delle unioni omosessuali: la Corte Edu ha affermato il diritto al riconoscimento giuridico del loro rapporto, pur lasciando ai singoli ordinamenti la scelta sul come regolare la materia.

Rapporto tra tutela delle unioni omosessuali e genitorialità omologa, la legge n. 76 del 2016 ha colmato il gap di tutela per le coppie omosessuali dando loro la possibilità di rendere rilevante il loro rapporto mediante l’istituto dell’unione civile; significativa la scelta del legislatore di non aprire la possibilità per esse di utilizzare l’istituto del matrimonio previsto per coppie eterosessuali ma di creare un autonomo istituto, per quanto abbastanza similare al matrimonio; inoltre, dopo una serrata battaglia all’interno della maggioranza che ha consentito l’approvazione della legge, è stato stralciato il capitolo dedicato all’adozione che quindi rimane preclusa alle coppie omosessuali; è necessario, ai fini di dare una risposta alla domanda proposta dalla traccia, comprendere che impatto abbia avuto sui principi di ordine pubblico l’emanazione della legge che consente le unioni tra omosessuali in relazione alla genitorialità omologa; sul punto confluisce anche la disciplina sulla procreazione medicalmente assistita che nega cittadinanza alla fecondazione eterologa e la sentenza su tale punto della Corte Costituzionale del 2014 dichiarativa di illegittimità di tale norma allorché la procreazione naturale è impedita da fattori patologici.

Ordine pubblico internazionale rispetto alla genitorialità omologa, è indubbio che le scelte compiute dal legislatore debbano far ritenere che il nostro ordinamento, pur offrendo oggi alle coppie omosessuali un istituto che dia rilevanza giuridica al loro rapporto, abbia scelto di non equiparare esso a quello tra coppie eterosessuali, anche e soprattutto in relazione all’aspetto relativo alla genitorialità; ma ciò è sufficiente a costituire oggetto di ordine pubblico internazionale la preclusione assoluta alla applicazione di norme di altri ordinamenti e in particolare a legittimare l’ufficiale di stato civile e a rifiutare la trascrizione di atto di nascita redatto all’estero dal quale risultino genitori dello stesso sesso? In modo contrario si è espressa la prima sezione civile della Corte di Cassazione. Nella sentenza che ha cassato le precedenti decisioni dei giudici di merito di I e II grado e consentito la trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero, il giudice di legittimità ha fatto leva da una parte sulla uguaglianza dei rapporti di coppia eterologhi ed omologhi, sul principio che trova referenti diverse fonti internazionali cui il nostro ordinamento è legato, di assicurare al fanciullo la genitorialità, alla citata sentenza della Consulta del 2014 che ha donato cittadinanza alla fecondazione eterologa e, infine, alla considerazione del fatto che molti ordinamenti vicini per cultura e tradizioni al nostro, consentono la genitorialità omologa. La tesi opposta della contrarietà si fonda sulla autonomia concettuale tra tutela delle unioni omosessuali e loro diritto alla genitorialità, nonché sulla considerazione che è dubbio allo stato dei fatti e delle concezioni sociali prevalenti che il fanciullo sarebbe favorito dall’ammissibilità di una tale genitorialità.

Avv. Luca Sansone


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