Schema di diritto civile, per il concorso in magistratura, sul tema del trust successorio e dei patti istitutivi. Nella sezione “video” il commento.

Trust successorio e patti istitutivi. Corso di preparazione concorso in magistratura.

Premessa una breve descrizione della ratio del divieto dei patti successori istitutivi e delle eventuali deroghe riscontrabili nel nostro ordinamento a tale divieto, ci si soffermi sulla figura del trust successorio in relazione alla sua compatibilità rispetto al divieto dei patti istitutivi con particolare riguardo all’ammissibilità di una costituzione del trust in testamento o di una attribuzione a trust già costituito in testamento.

il patto successorio istitutivo, nozione, se fosse ammesso (che è problema da porsi nel momento in cui si deve esaminare una figura vietata dalla legge) come accade in Germania, sarebbe un contratto ad effetti reali differiti al momento della morte del disponente, gratuito od oneroso, con il quale si disciplinerebbe la successione dello stesso; il divieto previsto dal nostro ordinamento per questo contratto, è legato alla concezione che storicamente i nostri ordinamenti hanno sempre avuto della funzione di disposizione mortis causa, concepita come liberalità successoria che richiede una volontà in tal senso del disponente coeva al momento dell’attribuzione; siccome, ovviamente a differenza di quanto avviene per le liberalità inter vivos, esiste un lasso di tempo tra il momento della disposizione e quello della efficacia, si vuole che tale volontà possa essere cambiata fino all’ultimo e per questo l’unico negozio mortis causa previsto dal nostro ordinamento è il testamento, caratterizzato tra l’altro dalla unilateralità, dalla unipersonalità e dalla facoltà in ogni momento di revoca da parte dell’autore, cosa che non sarebbe possibile per il contratto che si scioglie solo per mutuo bilaterale dissenso.

i negozi a causa di morte non attributivi mortis causa, si tratterebbe di figure individuate dalla dottrina nelle quali la morte fungerebbe solo da elemento di efficacia dell’attribuzione e in ciò diverse dal patto successorio istitutivo e per ciò consentite; altra parte della dottrina critica tale impostazione in quanto il momento dell’efficacia legato alla morte colorerebbe la causa del contratto della funzione mortis causa e in nulla differirebbe dai patti successori.

singole ipotesi, il contratto a favore di terzo con efficacia post mortem, nel quale il beneficio ha efficacia alla morte dello stipulante; in effetti la struttura è diversa dal patto istitutivo in quanto il contratto non intercorre tra de cuius e beneficiario, ma la particolarità che lo avvicina alla figura vietata sta nella circostanza che in caso di adesione del terzo, a differenza di quanto avviene nell’inter vivos, lo stipulante mantiene il potere di revoca la qual cosa fa comprendere come la designazione del beneficiario sia considerata dal legislatore una attribuzione mortis causa; la stranezza rispetto al sistema, sta nel fatto che lo stipulante ha la possibilità di rinunciare alla facoltà di revoca derogando al principio che governa il divieto dei patti istitutivi; d’altra parte che tale designazione debba essere considerata attribuzione mortis causa, è dimostrato dal fatto che il beneficiario può essere designato anche in testamento (e, si noti, in tal caso essa può essere revocata in ogni momento); il patto di famiglia, nuovo istituto, contratto intercorrente tra de cuius e legittimari con il quale trasferisce la sua azienda ad un discendente per tanto legittimario a fronte della liquidazione da parte di quest’ultimo agli altri delle rispettive quote di legittima; tramite questo istituto si anticipa la riunione fittizia dei beni relitti sommata al donatum e si soddisfa in modo inderogabile la legittima di ciascun avente diritto precludendo ogni azione di riduzione cui con la stipula del patto tacitamente  si rinuncia, derogando in tal modo a quanto previsto al secondo comma dell’art. 557; che si tratti di una deroga al sistema che in qualche modo tocca anche il divieto dei patti successori istitutivi, è dimostrato dalla necessità della precisazione da parte del legislatore operata sull’art. 458.

il trust successorio, nozione e referenti, istituto di origine anglosassone entrato nel nostro ordinamento con la sottoscrizione della convenzione dell’Aja e la relativa legge di ratifica dell’89’ dal 1992, che consiste nella creazione di un patrimonio autonomo al servizio di qualsiasi scopo che non sia illecito; nella normativa tra le fonti costitutive è prevista anche quella testamentaria che è diversa da quella del trust costituito inter vivos con mandato di attribuire i beni post mortem, sicuramente non lesivo del divieto di cui all’art. 458 ma attaccabile in riduzione se lede i diritti dei legittimari.

il trust costituito in testamento, su tale aspetto per diritto privato internazionale  si applica la disciplina interna e non quella a cui si riferisce l’atto costitutivo del trust; l’art. 2645 ter, che sembra essere stato introdotto per dotare di efficacia pubblicitaria il trust, pur se non espressamente nominato in quella norma, pare negare la possibilità che il testamento sia titolo di trascrizione del trust, inoltre il trust non essendo soggetto del diritto, non ha capacità successoria per cui, anche se già esistente, non può essere attributario di diritti successori.

Avv. Luca Sansone


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