Preparazione al concorso in magistratura, trattazione sul tema della tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso.
Tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Tutela dei creditori del legittimario pretermesso o leso. Corso di preparazione concorso in magistratura.
Problematica
Cosa può fare il creditore del legittimario pretermesso o leso che non agisca in riduzione.
Natura giuridica della posizione del legittimario e natura dell’azione di riduzione
Il legittimario è una speciale tipologia di successore ex lege con la particolarità che gli viene attribuita una quota detta legittima o indisponibile, minore di quella cui avrebbe diritto ex lege, rispetto alla quale, se non rispettata dal de cuius, gode di varie tutele tra le quali la principale è l’azione di riduzione; le disposizioni donative o testamentarie lesive sono assolutamente valide ma tramite l’azione di riduzione vengono risolte nei confronti del legittimario che dopo il buon esito dell’azione può conseguire il dovuto o tramite una convenzione con i titolari delle disposizioni ridotte o mediante azione di restituzione; la circostanza che le disposizioni lesive siano valide ma risolubili, fa pensare che il legittimario è chiamato ad una scelta di ordine morale tra la possibilità di sfruttare le sue facoltà o di non farlo rispettando la volontà del de cuius; se è così l’azione di riduzione rientra tra quelle facoltà di natura personale insuscettibili di essere portate avanti dai suoi creditori in surrogatoria ex art. 2900 e se fosse corretto questo ragionamento la questione sarebbe chiusa; ma andiamo ad esaminare alcune posizioni espresse da giurisprudenza e dottrina in materia.
Cassazione del 2003
Rispetto a legittimario imprenditore commerciale fallito riconosce la facoltà al curatore di agire in riduzione, non in surrogatoria ma in sostituzione del fallito che in conseguenza del suo status perde la sua capacità di agire trasferendola, se così si può dire, al curatore; senza entrare nel merito, appare chiaro come il giudice di legittimità tra le righe propenda per l’inammissibilità di esperire l’azione di riduzione in surrogatoria.
Legittimario pretermesso che non agisca in riduzione
Qualche esponente della dottrina ha ritenuto ammissibile il rimedio dell’actio interrogatoria di cui all’art. 481 del c.c. invocando una interpretazione analogica; a parte i forti dubbi sulla presenza dell’eadem ratio, l’azione in commento presuppone una delazione a favore del chiamato debitore che nel caso di legittimario pretermesso è assente: anche volendo ammettere la possibilità di servirsi di tale strumento, cosa accadrebbe allo spirare del termine senza che il legittimario agisse in riduzione?
Rinunzia del legittimario all’azione di riduzione
Alcuni esponenti della dottrina ritengono possibile l’esercizio della facoltà prevista all’art. 524 del c.c. ovvero l’autorizzazione all’accettazione in luogo del delato; ma a parte anche in tal caso la latitanza dell’eadem ratio per una interpretazione analogica, se il legittimario è pretermesso ancora una volta manca la delazione a suo favore, se è leso vuol dire che ha accettato!
Azione revocatoria rispetto alla rinunzia alla azione di riduzione
Una Cassazione del 2013 opera una distinzione tra atti dismissivi di utilità già presenti nel patrimonio (delazione ereditaria) rispetto ai quali sarebbe ammissibile la revocatoria e non e nella seconda categoria inserisce l’azione di riduzione quindi non passibile di revocatoria; ma tralasciando di entrare nel merito su tale dicotomia, il vero problema è che anche ammettendo la revocatoria della rinuncia a favore del creditore sarebbe necessario in qualche che il legittimario esperisse l’azione di riduzione.
Legato in sostituzione senza diritto a chiedere il supplemento
Anche in questo caso bisognerebbe ammettere una azione revocatoria rispetto all’acquisizione del legato, già di dubbia esperibilità in virtù della efficacia ex lege di quest’ultimo; ma anche volendo ammettere tale possibilità, occorrerebbe poi in qualche modo obbligare il legittimario ad esperire l’azione di riduzione o consentire al creditore di esperirla in sua sostituzione.
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