Approfondimento in diritto penale.

Le fattispecie di cui agli articoli 46 e 47 del codice penale prevedono rispettivamente le ipotesi di costringimento fisico ed inganno nei confronti di un soggetto che materialmente compie un reato del quale risponde l’autore della violenza assoluta e dell’inganno. Ci si chiede se tali fattispecie rientrino o meno all’interno dell’istituto del concorso di persone nel reato. Parte della dottrina ritiene di dover dare una risposta positiva a tale quesito, facendo leva su un’impostazione prettamente causalistica ed oggettiva dell’istituto del concorso di persone, così come costruito dal legislatore del 1930. Tale tesi si espone a numerose critiche: il concorso di persone richiede una pluralità di soggetti, quanto meno nella titolarità della tipicità della fattispecie criminosa; in entrambe le ipotesi in commento tale circostanza non è riscontrabile. Nel costringimento fisico, che è una specie del genus forza maggiore, l’autore del movimento corporeo è privo di suitas e, quindi, non gli è riferibile alcun concetto di azione. Pertanto, mancando un elemento essenziale del reato, non gli è imputabile alcunché di rilievo penalistico. Nel caso di inganno, il deceptus è privo del dolo rispetto al reato oggettivamente commesso per cui, anche in questa ipotesi, mancando un elemento essenziale del reato, non è possibile conteggiarlo al fine di riscontrare la necessaria pluralità per l’esistenza del concorso di persone. Né tale considerazione è smentita dal fatto che, se avesse potuto evitare l’errore dovuto all’inganno con uno sforzo di diligenza, il reato gli sarebbe imputato a titolo di colpa, a condizione che sia prevista l’omologa fattispecie colposa: in questa ipotesi non sarebbe riscontrabile alcun concorso di persone nel reato ma soltanto un concorso di cause criminose punite autonomamente a diversi titoli.Alcuni esponenti della dottrina immettono nella categoria “dell’autore mediato” le figure del soggetto in stato di  necessità per altrui minaccia, dell’autore del reato per adempimento di ordine criminoso da lui non sindacabile, di chi è posto da altri in stato di incapacità di intendere di volere per commettere un reato, del soggetto non imputabile da altri spinto a commettere il reato. Per quanto riguarda le prime due ipotesi, è preferibile negare la loro pertinenza alla categoria in esame in quanto in entrambi i casi i soggetti autori del reato soddisfano tutti gli elementi essenziali dello stesso, compreso quello del dolo; pertanto è riscontrabile quella pluralità di soggetti necessaria per la pertinenza all’istituto del concorso di persone nel reato: la non punibilità degli autori del fatto criminoso è dovuta alla presenza  di una causa di giustificazione, per l’appunto, lo stato di necessità e l’adempimento al dovere. Per quanto riguarda il soggetto posto in stato di incapacità di intendere di volere al fine di fargli commettere un reato, sembra opportuno distinguere a seconda che tale condizione sia assoluta, come nel caso in cui venga ipnotizzato, o, per quanto ha alterata, non impedisca al soggetto di concepire e volere: la prima ipotesi è certamente da ascrivere alla figura “dell’autore mediato”, la seconda al concorso di persone.Resta infine la fattispecie regolata dall’articolo 111 del codice penale relativa al caso in cui un soggetto si serva di un altro non imputabile per commettere il reato: essendo l’imputabilità un mero status necessario per l’irrogazione della pena, in tale ipotesi non manca la pluralità degli autori per cui essa è da considerarsi concorsuale.L’aspetto pratico più importante rispetto alla soluzione della tematica in oggetto, è quello relativo all’applicabilità alle ipotesi di reità mediata della fattispecie del concorso anomalo del reato, disciplinata all’articolo 116 del codice penale: è evidente che soltanto considerando la reità mediata come rientrante nel concorso di persone del reato, è possibile fornire una risposta positiva a tale quesito. Pertanto, seguendo la logica della ricostruzione della figura qui esposta, l’articolo 116 non risulta compatibile con le ipotesi di costringimento  fisico e di stato di necessità dovuto ad altrui minaccia e, solo parzialmente nell’ambito sopra delineato, a quella di soggetto posto da altri in stato d’incapacità al fine di commettere un reato.

Avv. Luca Sansone