Nell’ambito dei rimedi per la soluzione del problema: “unità o pluralità dei reati” si colloca la figura del reato complesso. Il legislatore spesso costruisce delle fattispecie che naturalisticamente rappresentano un fatto unico, ma le cui componenti corrispondono a più fattispecie di reato. In tal senso l’esempio più emblematico è dato dal reato di rapina nel quale mediante violenza o minaccia si persegue l’impossessamento della cosa mobile altrui; questa figura è formata dal furto e dalla violenza privata che si fondono in essa perdendo la propria autonomia. L’articolo 84 ha appunto la funzione di scongiurare l’infrazione al principio del ne bis in idem impedendo l’applicazione sia del cumulo materiale che di quello giuridico. Le figure componenti il reato complesso possono rivestire rispetto ad esso il ruolo entrambe di elementi costitutivi, come avviene nella rapina, oppure uno di elemento costitutivo e l’altro di elemento circostanziale come si può rinvenire nel delitto di evasione aggravato dalla effrazione. Uno dei problemi cui ha dato vita la figura in commento è il massimo di continenza che in essa è ammissibile rispetto alle componenti. Ciò perché esse spesso possono esprimersi in una gradazione crescente che dà vita a diverse figure di reato. Per spiegare meglio questo fenomeno basta prendere in considerazione il reato di violenza che è componente di svariate figure di reato complesso, la quale si esprime in altre figure di crescente disvalore (dalle percosse alle lesioni per finire a momento eziologico della morte). Secondo una prima impostazione tale limite va ricercato tenendo conto della funzione del reato complesso che, come si è accennato, è quella di evitare l’applicazione del cumulo materiale e di quello di giuridico. Pertanto come regola logica la continenza non è riscontrabile se il singolo reato è punito più gravemente del reato complesso in quanto ciò significa che ne deborda il disvalore. Per cui, tornando alla violenza, per ciò che concerne quella su cose essa resta assorbita fino al limite del danneggiamento ma non certo se, ad esempio, essa si concretizzi in un incendio o in un disastro; per quella personale il limite è rappresentato dal reato di percosse anche e al di là della considerazione che in base al computo della pena altri reati a base violenta sarebbero compatibili ad essere assorbiti nel reato complesso. Ciò detto, resta da stabilire quale debba essere la disciplina da applicare nel caso siano superati i limiti di continenza. Secondo una prima tesi si dovrebbe applicare il concorso formale fra reato complesso e figura eccedente, alcuni ritengono anche con l’imputazione dell’aggravante della connessione teleologica. Questa impostazione va respinta perché lesiva del principio del ne bis in idem in quanto in tal modo un fatto, precisamente quello costituente elemento del reato complesso nonché della fattispecie componente trasbordante, sarebbe conteggiato due volte all’autore. Preferibile la tesi che ritiene doversi dar luogo alla scomposizione del reato complesso e al ritorno all’autonomia dei reati componenti. Pertanto se ad esempio nel caso la violenza espressa in una rapina sconfini in un omicidio, vi sarà concorso tra furto e omicidio con la possibilità di applicare il cumulo giuridico ove si riscontrasse il presupposto dello stesso disegno criminoso. Tale scelta sembra suffragata dall’articolo 301³ che in tema di reati contro la personalità dello Stato, ove spesso si rinvengono figure di reati complessi, prevede in caso di superamento dei limiti l’applicazione di questa disciplina. Per quanto dalla lettera dell’articolo 84 si evince che l’unica figura di reato complesso sia quella istituzionalmente ed indefettibilmente formata da due reati, parte della dottrina sostiene che accanto a questa ne esistano altre due ovvero il reato complesso in senso lato e il reato eventualmente complesso, entrambe (in particolare la seconda) deputate a risolvere nel senso del concorso apparente una serie di casi in cui un fatto è sussumibile sotto più fattispecie di reato. Il reato complesso in senso lato sarebbe caratterizzato da una struttura composta da un reato con l’aggiunta di altri elementi di per sé non costituenti reato (violenza sessuale, costituito dal reato di violenza privata e dal compimento di atti sessuali di per sé irrilevanti se non indotti coattivamente). I sostenitori della rilevanza di tale figura, che in ogni caso non comporterebbe problemi in ordine all’assorbimento che troverebbe copertura nel referente dell’articolo 15 che esprime il principio di specialità, fanno leva sulla necessità di applicare anche a tale tipologia gli articoli 131 in tema di procedibilità anche se per una delle figure componenti mancasse la condizione di procedibilità e 170² concernente l’irrilevanza sul reato complesso dell’esistenza di una causa estintiva per il reato componente. Di gran lunga più rilevante nell’applicazione, se riconosciuta, risulta la figura del reato eventualmente complesso, la cui struttura si caratterizzerebbe nel poter essere non indefettibilmente ma solo contingentemente complesso nel senso che un elemento particolare della fattispecie possa in alcuni casi essere costituito da un altro reato. Se si accettasse questa figura in tal modo si risolverebbe nel senso dell’assorbimento il rapporto tra i due reati visto che non potrebbe essere applicato l’articolo 15 in quanto tra le due figure non sussisterebbe il rapporto di specialità che, avendo il carattere della indefettibilità, mal si concilierebbe con la struttura del fenomeno descritto. A questa ricostruzione, che pure ha ottenuto il riconoscimento di parte della giurisprudenza, si possono opporre numerose obiezioni: oltre a quella di ordini letterale rinvenibile nella prosa dell’articolo 84, si possono rinvenire numerose problematiche di difficile soluzione: risulta problematico ammettere che, fuori da una precisa costruzione del legislatore, si possano ricostruire i referenti per sindacare i livelli di connessione temporale e teleologico necessari per poter ascrivere all’ambito dell’articolo 84 i rapporti (è bene sottolineare, eventuali ed occasionali) tra le due figure di reato.In secondo luogo, mentre nel reato complesso in senso stretto non ci sono dubbi sulla norma da applicare che è quella composta (la risultante dell’unione tra le due figure di reato creata dal legislatore), in questo caso resta da stabilire quale sia la norma assorbente e a rigore di logica questa non potrebbe che essere quella che contiene l’altra come suo elemento particolare. Senonché spesso accade che quest’ultima sia sanzionata più pesantemente rispetto a quella che la contiene e allora bisogna creare nuovi criteri, spesso di traballante logica, per decidere quale delle due sia l’assorbente. Il tutto, ovviamente, con un’approssimazione concettuale e una carenza di sicura copertura normativa.
Avv. Luca Sansone