Schema riassuntivo sul tema delle procedure concorsuali e del fallimento, per la preparazione degli esami di giurisprudenza. Nella sezione “video” la lezione.

Procedure concorsuali e fallimento. Corso di preparazione esami giurisprudenza.

La ragione delle procedure concorsuali, l’esigenza di tutela dei creditori dell’imprenditore nel momento di crisi irreversibile.

La disciplina delle procedure concorsuali, la legge fallimentare n. 267/42 con tutte le riforme, in particolare quella del 1999, del 2003, del 2006 e del 2012.

Caratteristiche comuni delle procedure concorsuali, la generalità e la collettività.

Il fallimento, soggetti interessati sono coloro che rientrano nei parametri dell’art. 1 della legge fallimentare come riformata.

Lo stato di insolvenza nelle procedure concorsuali, inadempimento e irreversibilità della crisi, occorrono entrambi i presupposti.

Imprenditore cessato o morto, è possibile la dichiarazione entro un anno, salvo a dimostrare che l’attività è cessata in un tempo diverso e allungare il dies a quo.

Soggetti legittimati nelle procedure concorsuali, il p.m., un creditore, lo stesso imprenditore che è obbligato penalmente (art. 217 l.f.) a fare domanda se prolungare lo stato di dissesto provocherebbe ulteriori danni ai creditori; competenza territoriale, il tribunale ove ha sede principale l’impresa; in caso di incompetenza gli atti rimangono validi e la giurisdizione italiana permane in caso di spostamento all’estero della sede; è necessario sentire il fallito prima della dichiarazione ed è possibile emanare provvedimenti cautelari e conservativi; la sentenza ha natura dichiarativa; contro la sentenza è possibile presentare reclamo presso la corte d’appello da parte di chiunque abbia interesse (anche morale)

Organi del fallimento, il tribunale fallimentare che ha vis attrattiva su tutte le controversie dipendenti dal fallimento, nomina il giudice delegato, il curatore e decide sui reclami relativi ai provvedimenti del giudice delegato, il giudice delegato, nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo tramite decreto, autorizza il curatore a stare in giudizio, decide sui reclami degli atti del curatore e del comitato dei creditori; le sue decisioni hanno la forma del decreto impugnabile presso ilo tribunale; il curatore, gestisce il patrimonio del fallito, assume le vesti di pubblico ufficiale; i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti possono chiedere al tribunale la sua sostituzione e il tribunale può comunque revocarlo d’ufficio in ogni momento; comitato dei creditori, nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento composto da tre o cinque membri in modo da rispecchiare la qualità e la quantità dei crediti; ha poteri autorizzativi, di vigilanza nei confronti del curatore che a volte deve chiederne il parere pur non vincolante; può chiedere la revoca del curatore e promuovere nei suoi confronti azione di responsabilità.

Effetti del fallimento per il fallito, spossessamento che si estende anche ai beni a lui sopravvenuti dopo il fallimento, pur non perdendo la capacità di agire, i suoi atti sono inopponibili per la massa fallimentare, perde il segreto epistolare e la capacità di ricoprire una serie di cariche, uffici e funzioni, può essere imputato dei reati fallimentari di bancarotta fraudolenta o semplice e di ricorso abusivo al credito (art. 216, 217, 218 della l.f.).

Effetti del fallimento per i creditori, immissione nella massa previo accertamento giudiziale, divieto di compiere azioni individuali, salvo i creditori pignoratizi e assistiti da previlegio speciale su beni mobili che possono essere autorizzati dal giudice delegato alla vendita dei beni vincolati e le banche che possono iniziare e proseguire le azioni esecutive su beni immobili oggetto di garanzia per crediti fondiari, agrari o di opere pubbliche; tutti i crediti si considerano scaduti alla data del fallimento, è sospeso il corso di eventuali interessi, è compiuta una decurtazione del valore per quelli che scadrebbero in una data successiva al fallimento; è ammessa la facoltà di chiedere la compensazione anche per crediti non ancora scaduti prima della dichiarazione di fallimento se entrambi i crediti sono nati prima di essa a meno che il credito contro il fallito non sia stato acquistato dopo la sentenza.

La revocatoria ordinaria e fallimentare, atti revocati senza possibilità in contrario, quelli gratuiti e i pagamenti anticipati compiuti nei due anni precedenti il fallimento, atti anomali con presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza, datio in solutum, concessione di garanzie, pagamenti anomali, atti normali con prova della conoscenza dello stato di insolvenza a carico del curatore, compiuti sei mesi prima della sentenza come pagamenti di debiti liquidi ed esigibili atti costitutivi di prelazioni su debiti sorti contestualmente, atti non revocabili, pagamenti per beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa in termini d’uso, pagamenti di prestazioni lavorative; rapporti tra coniugi, revocatoria senza limiti temporali e con presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza anche per gli atti normali e i gratuiti fatti anche più di due anni precedenti alla sentenza, scioglimento della comunione legale, caduta nella massa dei beni personali del fallito e di metà del valore dei beni in comunione.

Sorte dei contratti, scioglimento ex lege, conti correnti, mandato, subingresso automatico della massa, locazione, edizione, affitto di azienda, regola residuale, scelta del curatore con autorizzazione del comitato dei creditori.

Continuazione dell’attività di impresa, decisione presa dal tribunale con la sentenza di fallimento o successivamente solo su parere positivo del comitato dei creditori; tutti i crediti che nascono vanno in prededuzione, i contratti di impresa non si sciolgono; è possibile l’affitto dell’azienda con stralcio dalla massa fallimentare.

Formazione dello stato passivo, domande da parte dei creditori anche in prededuzione entro trenta giorni dall’udienza per l’esame dello stato passivo, fissata dalla sentenza di fallimento; la formazione è di competenza del curatore che forma un progetto depositato in cancelleria quindici giorni prima dell’udienza ed è decisa dal giudice delegato in udienza con decreto e resa esecutiva con il suo deposito in cancelleria; la mancanza di opposizioni, preclude ogni questione di merito rispetto ai crediti verificati, sono ammesse domande tardive quelle presentate oltre il trentesimo giorno precedente all’udienza ma anche quelle presentate dopo dodici mesi dal deposito del decreto; oltre la domanda è ammessa solo su prova da parte del creditore della non imputabilità del ritardo e sempre se l’attivo fallimentare non sia già stato ripartito interamente.

Liquidazione e ripartizione dell’attivo, il curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario dispone un programma di liquidazione nel quale indica le azioni da proporre, le modalità di vendita dei singoli beni, l’opportunità di continuare l’impresa; il programma è sottoposto all’approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato che ne autorizza l’esecuzione al curatore che può procedere in tal senso senza dover attendere che lo stato passivo sia reso esecutivo; dalla liquidazione vanno soddisfatti prima i crediti in prededuzione, poi quelli garantiti da garanzie reali, poi quelli previlegiati ed infine quelli chirografi con un accantonamento del 20% di quanto ricavato e con una cadenza quadrimestrale; nel caso sia alienata l’azienda con accollo da parte dell’acquirente dei debiti, la procedura fallimentare si chiude.

La cessazione del fallimento, mancata presentazione di domande di ammissione allo stato passivo che può verificarsi in caso di accordo stragiudiziale tra creditori e fallito, pagamento integrale dei debiti prima che sia compiuta la ripartizione integrale, ripartizione integrale dell’attivo, impossibilità di continuare utilmente la procedura per mancanza di attivo; è dichiarata con decreto motivato dal tribunale reclamabile in corte d’appello e poi in Cassazione; il debitore rimane obbligato per i crediti  non soddisfatti dalla procedura fallimentare ed è possibile compiere di nuovo nei suoi confronti le azioni individuali ed è liberato da tale responsabilità in  due casi: concordato fallimentare ed esdebitazione, che è un beneficio concesso al fallito persona fisica in presenza di particolari condizioni con il decreto di chiusura del fallimento rendendo inesigibili i debiti non soddisfatti integralmente; l’esdebitazione concessa o negata è reclamabile in  corte d’appello; riapertura del fallimento, in caso di mancata soddisfazione integrale dei creditori entro cinque anni dalla chiusura se nel patrimonio del fallito si rinvengono nuove attività preesistenti o sopravvenute che rendono utile la riapertura o se il debitore offre il 10% ai vecchi e ai nuovi creditori; può essere chiesta dal debitore o da uno dei creditori e il tribunale decide discrezionalmente in base alla valutazione sulla convenienza.

 Avv. Luca Sansone


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