Spiegazione del saggio del professore Biagio Grasso in merito alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.

Risoluzione del contratto, premesse alla spiegazione:

L’ambito relativo al saggio de quo è quello dei contratti sinallagmatici o a prestazioni corrispettive: caratteristica precipua di essi è che le due contro prestazioni sono legate fra di loro dando vita ad un equilibrio contrattuale che viene disposto dai contraenti nella fase genetica e deve trovare conferma in quella esecutiva.

Vi sono situazioni nelle quali siffatto equilibrio si altera  perché una delle due parti è inadempiente o una delle prestazioni diventa eccessivamente onerosa o è impossibile la sua esecuzione: il legislatore ha previsto una tutela per la parte che subirebbe lo squilibrio dotandola del potere di risolvere il contratto nelle tre tipologie corrispondenti alle fattispecie illustrate prevedendo la risoluzione per inadempimento, per eccessiva onerosità e per impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione.

In tutti i tre casi la risoluzione comporta uno scioglimento del vincolo contrattuale, con efficacia retroattiva da cui consegue che se nessuna delle due prestazioni è stata ancora eseguita nulla è dovuto, se invece una delle prestazioni è stata eseguita c’è l’obbligo della restituzione di essa o dell’equivalente.

Art. 1453 comma 1. Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Il saggio si occupa del caso in cui si debba risolvere un contratto di compravendita in cui la prestazione di pagamento del prezzo è stata già eseguita quindi l’inadempimento consiste nel mancato trasferimento della proprietà. Il contraente cd fedele, chiede la risoluzione e, come conseguenza di essa, gli deve essere restituito il prezzo corrisposto.

La domanda che si pone Grasso, è la seguente: questa obbligazione di restituzione è un’obbligazione di valuta o di valore?

Prima di esaminare le osservazioni di Grasso in merito a tale questione, è bene ricordare la tipologia delle obbligazioni pecuniarie che sono particolari (infatti il legislatore ha dedicato ad esse un titolo autonomo nell’ambito delle altre obbligazioni) in quanto il denaro nasce come unità di misura del valore di tutti i beni che hanno una rilevanza economica.

Il denaro, però a differenza di qualunque altra unità di misura, muta anch’esso il suo valore nel tempo in quanto cambia il proprio potere di acquisto.

Pertanto ogni ordinamento decide se ancorare l’obbligazione pecuniaria al concetto valoristico (l’espressione numerica contenuta nell’obbligazione esprime soltanto il valore al momento della nascita dell’obbligazione, per cui al momento dell’adempimento si dovrà vedere il se il valore è mutato e, eventualmente, adeguarlo) oppure a quello di valuta secondo il quale è irrilevante il mutamento del potere di acquisto del denaro.

Fatta questa premessa, e prima di accingersi e riprendere il percorso dell’autore del saggio, è bene precisare che il nostro ordinamento ha scelto come regola per le obbligazioni pecuniarie il modulo dell’obbligazione di valuta tranne in alcuni casi fra cui quelli del risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (il che è evidente solo se si pensa che in tal caso il risarcimento in danaro vuole coprire un valore, è succedaneo, cioè, come obbligazione pecuniaria).

La dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che la funzione della risoluzione per inadempimento sia sanzionatoria nei confronti del soggetto che non ha adempiuto alla sua prestazione.

Quindi, partendo da tale presupposto, ed essendo l’inadempimento una sorta di illecito contrattuale, l’obbligazione dovrebbe essere di valore e non di valuta.

Biagio Grasso vuole smentire tale posizione e sostiene che non è vero che la risoluzione per inadempimento abbia una funzione sanzionatoria.

Si domanda in cosa consisterebbe questa sanzione e in realtà, osservando attentamente gli effetti dell’istituto, da un punto di vista economico nella risoluzione per inadempimento non è percepibile obiettivamente alcuna sofferenza per il contraente inadempiente che la subisce, in quanto, se è vero che il contraente non fedele (venditore) non ha più il denaro, è altrettanto vero che però non perde più la proprietà della casa.

A tale considerazione di Grasso, qualche esponente della dottrina ha obiettato che, però, in tal modo verrebbe frustrato l’interesse marginale che la parte ha ad ottenere quella specifica prestazione, nel caso de quo l’acquisto della casa. A tale obiezione Grasso replica evidenziando come questa sia una motivazione interna e non patrimoniale e, come tale, non in grado di assurgere a parametro per una obiettiva valutazione economica.

L’autore nega, inoltre,  che l’inadempimento del soggetto debba essere sempre supportato da un elemento soggettivo, dolo o colpa che sia, come invece sostiene la maggior parte della dottrina, affermando che se non ci fosse nessuna colpa ascrivibile si verterebbe non più nel campo dell’inadempimento bensì in quello dell’impossibilità sopravvenuta; sostiene, contro tale posizione, che esiste una grossa differenza tra il caso in cui la prestazione è diventata oggettivamente impossibile da quello in cui sia possibile ma inesigibile.

Ad esempio, se un pianista, che deve dare un concerto subisce un incidente alla mano, la sua prestazione non è impossibile ma inesigibile nel senso che con un piccolo sforzo la prestazione potrebbe anche essere eseguita. Un altro esempio è quello del lavoratore che non si reca al lavoro per un grave lutto.

E’ evidente come in questi casi la prestazione sia possibile ma non esigibile in omaggio ai valori di solidarietà che informano la nostra Costituzione lunga.

A questo punto, secondo Biagio Grasso, se esiste la categoria dell’inesigibilità che non si può collocare all’interno dell’impossibilità sopravvenuta, per forza di cose si deve   ritenere che l’inadempimento può essere colpevole ma anche incolpevole rientrando l’inesigibilità nell’art. 1453c.c. Se questa tesi non venisse accettata le conseguenze sarebbero assurde in quanto sarebbe possibile chiedere la risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta ma non per inesigibilità della prestazione.

Il che sconfessa il fatto che nel 1453 debba esserci indefettibilmente un illecito e quindi l’elemento soggettivo.

Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni, Biagio Grasso ritiene di aver dimostrato come l’obbligazione di restituzione del prezzo in contratto di compravendita risolto sia di valuta in quanto in questa tipologia di risoluzione manca qualsivoglia funzione sanzionatoria e manchi, quindi, il supporto logico per sostenere la tesi contraria.


Scegli il corso giuridico che fa per te!